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Sentenza — n. 32243/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32243/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32243/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 22 ottobre 2020, il Tribunale di Foggia - per quanto qui rileva - ha rigettato l'appello, ex art. 322-bis cod. proc. pen., proposto nell'interesse di Cirillo Maria Giuseppina, confermando l'ordinanza con la quale il Tribunale monocratico di Foggia aveva rigettato l'istanza di dissequestro preventivo della quota di terreno di cui la ricorrente è proprietaria; terreno abusivamente lottizzato - secondo l'ipotesi accusatoria - e sottoposto a sequestro preventivo, unitamente ad altre opere e manufatti realizzati sullo stesso, in relazione ai reati di cui agli artt, 41, comma 1 e 44, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, oggetto di accertamento, davanti al suddetto Tribunale, nel procedimento penale n. 15873/12, del quale la ricorrente non è parte.

Regesto Legislator

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art. 322-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 597 cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen, art. 321 cod.proc. pen; Sentenza — n. 32243/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione dell'art. 299 cod. proc. pen., applicabile anche alle misure cautelari reali, secondo il quale la misura deve essere revocata o sostituita qualora sia sopravvenuta' la mancanza dei presupposti che la legittimano. Tra di essi, rientrerebbe l'intervenuta prescrizione del reato, che deve essere oggetto di immediata declaratoria anche da parte del giudice dell'impugnazione cautelare, non soltanto del giudice della cognizione. 2.4. Infine, con una quarta doglianza, la difesa prospetta la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen,e 7 CEDU.

Parole chiave

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sequestro di beni immobili azione di rivocazione del sequestro procedura di rivendicazione nel pignoramento confisca dei beni confisca di beni partecipazione agli acquisti

Disposizioni normative citate

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art. 322-bis cod. proc. pen
Con ordinanza del 22 ottobre 2020, il Tribunale di Foggia - per quanto qui rileva - ha rigettato l'appello, ex art. 322-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
A parere della difesa, il principio di immediata declaratoria, anche d'ufficio, di una causa di estinzione del reato, di cui all'art. 129 cod. proc. pen., rappresenta una deroga al principio devolutivo di cui all'art.
art. 597 cod. proc. pen
pen., rappresenta una deroga al principio devolutivo di cui all'art. 597 cod. proc. pen., ed è applicabile sia alle impugnazioni ordinarie che alle impugnazioni cautelari.
art. 299 cod. proc. pen
Inoltre, il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione dell'art. 299 cod. proc. pen., applicabile anche alle misure cautelari reali, secondo il quale la misura deve essere revocata o sostituita qualora sia sopravvenuta' la mancanza dei presupposti che la legittimano.
art. 321 cod.proc. pen
380 del 2001, sia alla necessità di impedire l'aggravarsi e/o il prodursi delle conseguenze del reato, dimostra di tenere conto di entrambe le esigenze di cui all'art. 321 cod.proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cirillo Maria Giuseppina, nata a Foggia il 20/11/1955 TONARIO GIUDIZIAR avverso l'ordinanza del 22/10/2020 del Tribunale di Foggia ti. Vincenzo Di Clero visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 ottobre 2020, il Tribunale di Foggia - per quanto qui rileva - ha rigettato l'appello, ex art. 322-bis cod. proc. pen., proposto nell'interesse di Cirillo Maria Giuseppina, confermando l'ordinanza con la quale il Tribunale monocratico di Foggia aveva rigettato l'istanza di dissequestro preventivo della quota di terreno di cui la ricorrente è proprietaria; terreno abusivamente lottizzato - secondo l'ipotesi accusatoria - e sottoposto a sequestro preventivo, unitamente ad altre opere e manufatti realizzati sullo stesso, in relazione ai reati di cui agli artt, 41, comma 1 e 44, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, oggetto di accertamento, davanti al suddetto Tribunale, nel procedimento penale n. 15873/12, del quale la ricorrente non è parte.

2. Avverso l'ordinanza l'interessata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia la violazione degli artt. 129, 322-bis e 597, cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe errato nel non considerare l'estinzione per prescrizione - in data 11 gennaio 2020 - del reato da cui trae origine il provvedimento genetico di sequestro preventivo. Si lamenta che, a sostegno della decisione, il giudice ha richiamato il principio devolutivo applicabile anche al giudizio di appello cautelare, dal momento che l'appellante aveva dedotto la prescrizione per la prima volta in sede di impugnazione e non nella precedente istanza di dissequestro.

A parere della difesa, il principio di immediata declaratoria, anche d'ufficio, di una causa di estinzione del reato, di cui all'art. 129 cod. proc. pen., rappresenta una deroga al principio devolutivo di cui all'art. 597 cod. proc. pen., ed è applicabile sia alle impugnazioni ordinarie che alle impugnazioni cautelari. Al contrario, il Tribunale non avrebbe valutato la causa di estinzione del reato ai fini del mantenimento della misura cautelare, di cui era stata chiesta la revoca a favore dell'interessata. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 321 e 322-bis, cod. proc. pen., 111 Cost. e 6, par. 3, CEDU.

La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il sequestro preventivo era stato disposto per le esigenze cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. (pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati) e non per le ragioni di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. (sequestro preordinato alla confisca). Tanto si desumerebbe sia dalla motivazione del provvedimento genetico della misura cautelare reale, sia dalla motivazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro («necessità di impedire l'aggravarsi e/o il prodursi delle conseguenze del reato»), entrambi allegati al ricorso.

Rigettando l'appello della ricorrente, il Tribunale avrebbe indebitamente convertito le finalità del sequestro rispetto a quanto originariamente richiesto dal pubblico ministero, ritenendo incidentalmente che, anche laddove il giudice di merito dovesse accertare la prescrizione del reato, questo non determinerebbe ipso iure l'inefficacia della misura preordinata alla confisca. Se il sequestro fosse stato correttamente inquadrato rispetto alle sue reali finalità (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.), ne sarebbe derivata inevitabilmente e automaticamente la revoca per intervenuta prescrizione del reato.2.3.

In terzo luogo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 129, 299, 321, 322-bis e 597, cod. proc. pen. e 44, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001. A parere della difesa, anche laddove si volesse qualificare il sequestro come finalizzato alla confisca, il provvedimento del Tribunale non sarebbe privo di censure, con riferimento al giudizio di sufficienza del compendio probatorio sul quale si fonda la decisione di rigetto dell'istanza di dissequestro. Rileva la ricorrente che, al momento della decisione di rigetto dell'istanza, risultavano ancora da sentire tutti i testi indicati dagli imputati, essendo stati escussi solo quelli dell'accusa.

Una prosecuzione dell'attività istruttoria, necessaria al fine di accertare il reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sarebbe ormai preclusa a causa della dedotta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva. Mancherebbe dunque quel pieno accertamento della responsabilità penale, necessario al fine di poter disporre la confisca, pur a seguito della dichiarazione di prescrizione del reato. Su tale doglianza, sollevata con specifico motivo di appello, il Tribunale avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi, limitandosi ad affermare la sufficienza dei risultati probatori raggiunti nella fase di merito ed incorrendo così in violazione del principio devolutivo dallo stesso richiamato per fondare il rigetto dell'appello cautelare.

Inoltre, il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione dell'art. 299 cod. proc. pen., applicabile anche alle misure cautelari reali, secondo il quale la misura deve essere revocata o sostituita qualora sia sopravvenuta' la mancanza dei presupposti che la legittimano. Tra di essi, rientrerebbe l'intervenuta prescrizione del reato, che deve essere oggetto di immediata declaratoria anche da parte del giudice dell'impugnazione cautelare, non soltanto del giudice della cognizione. 2.4. Infine, con una quarta doglianza, la difesa prospetta la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen,e 7 CEDU.

Il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine alle censure, ritualmente sollevate con l'atto di appello cautelare, concernenti lo stato soggettivo dell'interessata, terza estranea al procedimento penale di merito cui è connesso il provvedimento di sequestro preventivo. Non avendo la ricorrente preso parte al processo, non si rinvengono elementi a disposizione del giudice per valutare la sua malafede in qualità di acquirente del terreno oggetto di presunta lottizzazione abusiva. La difesa non contesta l'esistenza, a favore della ricorrente estranea alle fasi di merito, di idonei strumenti di difesa quali l'appello cautelare e l'incidente di esecuzione.

L'esistenza di questi rimedi, tuttavia, non sarebbe sufficiente in concreto a compensare la lesione del diritto di difesa e del principio del contradditorio subita dalla ricorrente. Per di più, nel ricorso si rileva un contrasto insorto tra diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità alcuni dei quali soltanto aderiscono a quella giurisprudenza costituzionale e convenzionale secondo cui sarebbe sempre necessaria, ai fini della confisca del bene, la partecipazione del terzo proprietario al processo che accerta il reato di lottizzazione abusiva.

3. Con memoria datata 1 marzo 2021, la difesa, nel replicare alle conclusioni del pubblico ministero ed insistendo nei motivi di ricorso, ha ulteriormente precisato: che il pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia aveva precedentemente espresso parere favorevole alla richiesta di dissequestro; che la motivazione del Tribunale secondo cui, in sede cautelare, non sarebbe emersa l'avvenuta maturazione della prescrizione, sarebbe priva di fondamento, dal momento che l'interessata aveva prodotto la documentazione attestante il momento di decorrenza del termine prescrizionale e i periodi di sospensione; che lo stato dell'istruttoria nel giudizio di merito, al quale la ricorrente non ha preso parte, non consèntirebbe, da un lato, di ritenere accertato il reato di lottizzazione abusiva, dall'altro, di fornire al giudice elementi sufficienti a valutare lo stato soggettivo dell'interessata, proprietaria del bene sequestrato, al fine di disporre la confisca nei suoi confronti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di doglianza, con il quale si censura la mancata dichiarazione della prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, è infondato. Deve preliminarmente rilevarsi che il Tribunale ha errato nell'affermare che la prescrizione del reato presupposto non potrebbe essere dichiarata dal giudice dell'appello cautelare, quando questa sia dedotta per la prima volta con l'atto di impugnazione, in forza del principio devolutivo. La giurisprudenza di legittimità ha anche recentemente ribadito la valenza, rispondente a principi di ordine costituzionale, dell'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato posto dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., unicamente derogabile, in melius, dal comma 2 della stessa norma, laddove già risulti con evidenza la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito e, in peius, nel senso, cioè, di consentire ugualmente la prosecuzione del processo ai fini dell'adozione di provvedimenti lato sensu sanzionatori, solo in presenza di norme che espressamente statuiscano in tal senso (Sez.

U, n. 13539 del 20/01/2020, Rv. 278870). L'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., dedicato al tempo e al quomodo della declaratoria di determinate cause di non punibilità (in esse rientrando anche la estinzione del reato), da sempre interpretato da questa Corte come espressiva di un obbligo per il giudice di pronunciare con immediatezza sentenza di proscioglimento, nel momento di sua formazione ed indipendentemente da quello che sia «lo stato e il grado del processo» (Sez. 1, n. 33129 del 06/07/2004, Rv. 229387; Sez. 5, n. 12174 del 18/02/2002, Rv. 221392), è applicabile anche ai giudizi di impugnazione cautelare, non trovando una deroga nel principio devolutivo di cui all'art. 597 cod. proc. pen., erroneamente richiamato dal Tribunale nel caso di specie.

Ciononostante, il provvedimento impugnato ha motivato in modo adeguato in ordine all'irrilevanza, ai fini del mantenimento del sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., della prescrizione del reato presupposto. Infatti, in tema di reato di lottizzazione abusiva, il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzato ove sia stata comunque accertata, con adeguata motivazione e nel contraddittorio delle parti, la sussistenza del reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, conformemente anche alla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, GIEM s.r.l. c.

Italia e alla giurisprudenza costituzionale (ex multis, Sez. 3, n. 20094 del 01/07/2020; Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Rv. 278870; Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Rv. 275756). ' 1.2.11 secondo motivo di ricorso, riferito alla riqualificazione, in sede di appello cautelare, del sequestro preventivo come finalizzato alla confisca, è parimenti infondato. Non è in discussione il consolidato principio di diritto, richiamato dalla difesa, secondo cui non è consentito al Tribunale del riesame confermare il provvedimento per esigenze diverse da quelle ritenute dal decreto impugnato in quanto il sequestro preventivo finalizzato alla prevenzione dell'aggravamento del reato o della commissione di altri reati ed il sequestro preventivo finalizzato a rendere indisponibile il bene destinato a confisca hanno presupposti e finalità del tutto diversi, per cui una modifica in sede di giudizio di riesame comporterebbe una totale innovazione con pregiudizio dell'avente diritto cui viene negato il contraddittorio trovandosi per la prima volta applicato il sequestro per tutt'altra funzione (ex multis, Sez. 6, n. 3771 del 11/01/2018;

Sez. 6, n. 53453 del 16/11/2016; Sez. 6, n. 54186 del 22/09/2016; Sez. 3, n. 24986 del 20/05/2015, Rv. 264098). Tuttavia, nel caso di specie, la finalizzazione del sequestro preventivo al perseguimento delle esigenze cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., al posto di quelle di cui al comma 2, non si evince univocamente né dal testo del provvedimento impugnato con il presente ricorso, né da quello dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro. In particolare, il provvedimento di rigetto dell'istanza, facendo riferimento sia all'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, sia alla necessità di impedire l'aggravarsi e/o il prodursi delle conseguenze del reato, dimostra di tenere conto di entrambe le esigenze di cui all'art. 321 cod.proc. pen.

Dunque, non vi sono elementi univoci, che era onere della difesa allegare, per ritenere che il sequestro preventivo fosse finalizzato o meno alla confisca. In particolare, la difesa avrebbe dovuto richiamare in modo analitico la richiesta originaria del pubblico ministero, il testo del provvedimento genetico e di quello di rigetto, in modo da dimostrare che il sequestro non fosse preordinato alla confisca. E deve in ogni caso rilevarsi che dalla richiesta proposta dal pubblico ministero (pag.

84) emerge che la stessa era motivata anche ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. 1.3. La terza censura, relativa allo stato dell'istruttoria del giudizio di merito al fine di ritenere accertato il reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, è in-fondata. Il giudice dell'appello cautelare non ha ritenuto, come sostiene la difesa, che il giudizio di merito debba proseguire ai soli fini dell'accertamento del reato, nonostante l'intervenuta prescrizione, la quale non risulta essere stata ancora dichiarata. Ciò sarebbe contrario al principio secondo cui la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento (Sez.

U, n. 13539 del 30/01/2020, Rv. 278870). Il Tribunale ha invece correttamente affermato, con motivazione adeguata e logica - e, dunque, incensurabile in sede di legittimità - che sarà compito del giudice della cognizione valutare se, sulla base dell'istruttoria svolta fino al momento di maturazione della prescrizione, sia o meno provato il reato ad un livello tale da consentire l'applicazione della confisca. Incidentalmente, il provvedimento impugnato ha affermato che, dal momento che risultano già essere stati escussi tutti i testi della pubblica accusa, non può escludersi l'avvenuto accertamento della responsabilità penale ai fini della confisca, ma questa valutazione non è in alcun modo vincolante nel giudizio di merito. 1.4.

La quarta doglianza, con cui la ricorrente si duole dell'utilizzazione, ai fini della valutazione della sua eventuale malafede, delle prove assunte nel corso di un processo al quale la stessa non ha preso parte, è inammissibile, dal momento che pur attraverso una formale denuncia di violazione di legge, in realtà la ricorrente contesta la valutazione del compendio probatorio, operata dal Tribunale monocratico e confermata in sede di appello cautelare, a sostegno del mantenimento della misura ablativa, con argomentazioni che non possono trovare ingresso in sede di legittimità, visto il limite di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

Il provvedimento ha correttamente e adeguatamente dato atto della circostanza che è onere dell'interessata allegare gli elementi da cui desumere la propria buona fede al fine di sottrarsi all'applicazione del sequestro preventivo; onere che, nel caso di specie, non è stato assolto dalla ricorrente, che si è limitata a censurare sul punto la decisione di rigetto dell'istanza di dissequestro, consentendo così al Tribunale in sede di appello cautelare di mantenere il vincolo reale sul bene. Né può rilevare in questa sede la questione proposta dalla difesa relativamente alla partecipazione del terzo interessato al processo penale, trattandosi di questione che può al più assumere rilievo in relazione alla fase di merito, mentre nella fase cautelare - come visto - il contraddittorio si è ampiamente svolto, con l'instaurazione del presente procedimento.

2. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. • IV e i se i e- , coi. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito de d.l. n. 137 del 2020" - la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo p