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Sentenza — n. 32240/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32240/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32240/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza 13.07.2020, la Corte d'appello di Napoli; confermava la sentenza emessa dal GIP/tribunale di Noia in data 14.01.2020, appellata dagli imputati De Donato, Oliviero, Pistuggia e Rongo, che erano stati condannati, in esito al giudizio abbreviato richiesto, con il concorso per tutti delle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla recidiva contestata al solo De Do- nato, e ritenuta la continuazione tra i fatti ascritti all'Oliviero ed al De Donato ed esclusa la continuazione con riferimento ai fatti ascritti al Pistuggia ed al Rongo, alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione ed C 14.000,00 di multa ciascuno, quanto al De Donato ed all'Oliviero, ed alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione ed C 12.00,00 di multa ciascuno, quanto al Pistuggia ed al Rongo.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 73 D.P.R. 309/1990; Sentenza — n. 32240/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta del 14.06.2021 ha chie- sto a questa Corte di dichiarare inammissibili i ricorsi. Quanto ai ricorsi De Donato ed Oliviero, perché caratterizzati da generiche valutazioni alternative alle argomentazioni fondanti la doppia conforme; quanto ai ricorsi Pistuggia e Rongo, perché proposti da ciascun imputato personalmente, in violazione dell'art. 571, 613 c.p.p. modificati dalla L. n. 103/2017.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze tossicodipendenza altri reati contravvenzioni

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
pen., nonché, personalmente, sia il ricorrente Pistuggia che il ricorrente Rongo, articolando complessivamente due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 73 D.P.R. 309/1990
Tali elementi dimostrano, dunque, in- controvertibilmente, che gli imputati erano inseriti in un contesto illecito struttu- rato ed articolato, in cui vigeva una precisa spartizione dei ruoli, certamente non conciliabile con l'ipotesi attenuata di cui al comma V dell'art. 73 D.P.R. 309/1990.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE DONATO RAFFAELE nato a ACERRA il 05/08/2000 OLIVIERO SALVATORE nato a NAPOLI il 22/11/1995 PISTUGGIA ANIELLO nato a NAPOLI il 27/08/1984 RONGO VINCENZO nato a NAPOLI il 07/03/1966 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo la inammissibilità di tutti i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 13.07.2020, la Corte d'appello di Napoli; confermava la sentenza emessa dal GIP/tribunale di Noia in data 14.01.2020, appellata dagli imputati De Donato, Oliviero, Pistuggia e Rongo, che erano stati condannati, in esito al giudizio abbreviato richiesto, con il concorso per tutti delle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla recidiva contestata al solo De Do- nato, e ritenuta la continuazione tra i fatti ascritti all'Oliviero ed al De Donato ed esclusa la continuazione con riferimento ai fatti ascritti al Pistuggia ed al Rongo, alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione ed C 14.000,00 di multa ciascuno, quanto al De Donato ed all'Oliviero, ed alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione ed C 12.00,00 di multa ciascuno, quanto al Pistuggia ed al Rongo.

Gli stessi venivano, in particolare, ritenuti colpevoli, l'Oliviero ed il De Do- nato, del reato di cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish in relazione a fatti del 30.05.2019 e, quanto al Pistuggia ed al Rongo, del reato di illecita detenzione ad uso non esclusivamente personale di sostanza stu- pefacente del tipo cocaina in relazione a fatti avvenuti in pari data, il tutto secondo le modalità esecutive e spazio — temporali meglio descritte nei rispettivi capi di imputazione.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il comune difen- sore di fiducia dei ricorrenti De Donato ed Oliveri, Avv. Giuseppe Tuccillo, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., nonché, personalmente, sia il ricorrente Pistuggia che il ricorrente Rongo, articolando complessivamente due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Ricorso congiunto Oliviero e De Donato, con cui si articola un unico mo- tivo, comune ad entrambi. 3.1. Deducono, con tale unico motivo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio in relazione all'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma quinto, TU Stup. In sintesi, la difesa si duole per aver i giudici di appello negato il riconosci- mento dell'ipotesi lieve, unificando le condotte contestate ai ricorrenti oggetto di distinti capi di imputazione, attribuendo ai predetti anche la sostanza stupefacente sequestrata dopo il loro arresto, quanto all'Oliviero, e comunque oggetto di con- testazione al Pistuggia ed al Rongo.

Erroneamente, si sostiene, sarebbe stata va- lorizzata ai fini di escludere l'ipotesi lieve, non solo il notevole ed eterogeneo quan- titativo della sostanza stupefacente caduta in sequestro (cocaina da cui erano ri- cavabili 548 dosi medie singole; hashish da cui erano ricavabili 111 dosi medie singole), ma anche la modalità dell'azione realizzata. Diversamente, sostiene la difesa sarebbe invece ravvisabile nel caso in esame l'invocata ipotesi lieve, trat- tandosi di condotte di modesta e non rilevante detenzione di stupefacenti, versan- dosi nell'ipotesi di cessione continuata effettuata con rudimentale organizzazione di mezzi e persone, non risultando una diretta partecipazione ad attività organiz- zative di rilevante pericolosità.

I due ricorrenti, invero, avrebbero svolto le funzioni di "vedette" con il compito di indirizzare gli acquirenti verso il punto di cessione dello stupefacente, condotta che, trattandosi di quattro episodi di cessione di una/due dosi, consentirebbe di ritenerli estranei ad attività organizzative di rile- vante pericolosità.

4. Ricorsi separati di Pistuggia e Rongo, con cui si articola, personalmente, un unico motivo comune ad entrambi. 4.1. Deducono, con tale unico motivo, il vizio di insufficienza della motiva- zione con riferimento al trattamento sanzionatorio irrogato quanto al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

5. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta del 14.06.2021 ha chie- sto a questa Corte di dichiarare inammissibili i ricorsi. Quanto ai ricorsi De Donato ed Oliviero, perché caratterizzati da generiche valutazioni alternative alle argomentazioni fondanti la doppia conforme; quanto ai ricorsi Pistuggia e Rongo, perché proposti da ciascun imputato personalmente, in violazione dell'art. 571, 613 c.p.p. modificati dalla L. n. 103/2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, trattati ex art 23, comma 8, del D.L. n. 137/2020, sono inam- missibili.

2. Muovendo dai ricorsi presentati nell'interesse dell'Oliviero e del De Do- nato, il motivo di appalesa del tutto privo di pregio.2.1. Ed invero, correttamente i giudici di appello hanno escluso la possibilità di riqualificare giuridicamente il fatto nell'ipotesi lieve disciplinata dall'art. 73, comma quinto, TU Stup., richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offen- sività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movi- mentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le con- dotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.

Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel qua- dro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (da ultimo: Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018 - dep. 26/03/2018, Lombino, Rv. 272529 - 01). 2.2. Nel caso in esame, infatti, come si legge chiaramente in sentenza, appaiono decisivi, ai fini dell'esclusione della lieve entità del fatto, non solo il no- tevole ed eterogeneo quantitativo della sostanza stupefacente caduto in sequestro (si tratta di cocaina da cui erano ricavabili 548 dosi medie singole ed hashish da cui erano ricavabili 111 dosi medie singole), ma anche le modalità dell'azione rea- lizzata.

Ed invero, l'intera vicenda, si precisa nella sentenza, si svolgeva all'interno di una zona, il complesso residenziale popolare di via Borsellino in Brusciano, nota come rinomata "piazza di spaccio". In particolare, dall'operazione di appostamento realizzata dalla p.g., è emerso che l'attività di traffico illecito, ivi allestita, si svol- geva fiorentemente ed incessantemente, con notevole ed ininterrotta affluenza di acquirenti e con modalità tali da denotare l'esistenza di un'organizzazione capii- la re. Con particolare riferimento alle posizioni di De Donato Raffaele ed Oliviero Salvatore, si osserva in sentenza che, nell'ambito del contesto illecito in esame, gli imputati ricoprivano il ruolo di "vedette", con il compito di indirizzare gli acqui- renti verso la terza scala dell' edificio nr. 8, ove avrebbero potuto acquistare la sostanza stupefacente.

Avuto, invece, riguardo alle posizioni di Rongo Vincenzo e Pistuggia Aniello, si fa rilevare che i prevenuti erano i soggetti deputati alla con- servazione del narcotico che veniva, poi, commercializzato all'interno della palaz- zina. Tale circostanza appare confermata dal rinvenimento, all'interno del borsone gettato dalla finestra da parte del Rongo, di un notevole quantitativo di droga ripartito in dosi singole e suddiviso per quantità in buste di cellophane di vari colori. Peraltro, presso l abitazione del Ronga e del Pistuggia, gli agenti rinvenivano delle buste in cellophane uguali per tipo e colore (blu, rosa e gialle) a quelle utilizzate per il confezionamento della sostanza rinvenuta nel borsone e di quella consegnata spontaneamente dagli acquirenti fermati.

Tali elementi dimostrano, dunque, in- controvertibilmente, che gli imputati erano inseriti in un contesto illecito struttu- rato ed articolato, in cui vigeva una precisa spartizione dei ruoli, certamente non conciliabile con l'ipotesi attenuata di cui al comma V dell'art. 73 D.P.R. 309/1990. 2.3. Trattasi di motivazione all'evidenza immune dal denunciato vizio di manifesta illogicità della motivazione, che, come è noto, deve consistere nella frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (in termini:

Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999 - dep. 23/07/1999, Commisso ed altri, Rv. 215132 - 01). Circostanza, nella specie, non ravvisabile.

3. Passando all'esame dei ricorsi proposti da Pistuggia e Rongo, gli stessi sono invece inammissibili per essere stati proposti personalmente da ciascuno dei due ricorrenti. 3.1. Ed invero, risulta che entrambi i ricorsi sono stati sottoscritti personal- mente sia dall'imputato Pistuggia che dall'imputato Rongo. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di pro- posizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rap- presentanza tecnica del difensore:

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 - 01).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di cia- scun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di ele- menti atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

5. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattan- dosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nonnofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Motiv