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Sentenza — n. 32239/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32239/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32239/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza 14.05.2020, la Corte d'appello di Roma rideterminava la pena inflitta nei confronti degli odierni ricorrenti Belkhoukh e Gdoura. In particolare, la Corte territoriale, accogliendo l'istanza difensiva presen- tata nell'interesse di Gdoura Mohamed Lazhar, ha ritenuto di riqualificare i fatti allo stesso ascritti nell'ipotesi lieve prevista dall'art. 73 co. 5 DPR 309/1990. Con- seguentemente, i giudici di secondo grado hanno proceduto a rideterminare il trat- tamento sanzionatorio in due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione e 4.466,00 C di multa.

Regesto Legislator

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art. 133 c.p, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 546 c.p, art. 62 bis c.p; Sentenza — n. 32239/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Di conseguenza, il Collegio non si sarebbe dovuto limitare a disattendere le istanze difensive richia- mando, in modo apodittico e ripetitivo, le medesime argomentazioni oggetto di contestazione. 3.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e correlato vizio di mancanza di motivazione. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa censura le argomentazioni con cui la Corte di Appello ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche disciplinate dall'art. 62 bis c.p. I giudici di secondo grado si sarebbero limitati a ritenere non sussistenti elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti invocate.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze traffico di cocaina infrazione qualificata LStup consumo di canapa test sul consumo di droga

Disposizioni normative citate

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art. 133 c.p
Valorizzando i criteri delineati dall'art. 133 c.p., la Corte di Appello ha condannato l'odierno ricorrente alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione e 2.000,00 C di multa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
pen., articolando complessivamente cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 546 c.p
in combinato disposto con l'art. 546 c.p.p.
art. 62 bis c.p
Con il terzo motivo di ricorso, la difesa censura le argomentazioni con cui la Corte di Appello ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche disciplinate dall'art. 62 bis c.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BELKHOUKH ADIL nato a KHATAZAKANE (MAROCCO) il 06/01/1982 GDOURA MOHAMED LAZHAR nato in TUNISIA il 21/10/1990 avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 14.05.2020, la Corte d'appello di Roma rideterminava la pena inflitta nei confronti degli odierni ricorrenti Belkhoukh e Gdoura. In particolare, la Corte territoriale, accogliendo l'istanza difensiva presen- tata nell'interesse di Gdoura Mohamed Lazhar, ha ritenuto di riqualificare i fatti allo stesso ascritti nell'ipotesi lieve prevista dall'art. 73 co. 5 DPR 309/1990. Con- seguentemente, i giudici di secondo grado hanno proceduto a rideterminare il trat- tamento sanzionatorio in due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione e 4.466,00 C di multa.

Allo stesso modo, i giudici di seconde cure hanno reputato congrua una diminuzione della pena inflitta anche per il ricorrente Belkouk Adii, già riconosciuto dal primo giudice responsabile della fattispecie più lieve di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990. Valorizzando i criteri delineati dall'art. 133 c.p., la Corte di Appello ha condannato l'odierno ricorrente alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione e 2.000,00 C di multa. Sono state, infine, revocate le pene accessorie applicate dal primo giudice ai predetti ricorrenti.

2. In particolare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, la Corte ter- ritoriale ha condiviso - nel resto - il giudizio di colpevolezza cui era giunto il giudice di prime cure. In merito alla responsabilità del Gdoura, il Collegio ha ritenuto che la finalità dei numerosi incontri con i suoi interlocutori telefonici debba ravvisarsi nella cessione di sostanze stupefacenti. Tale conclusione viene desunta dalla totale mancanza di qualsiasi apprezzabile e lecito motivo per il quale i suddetti "fugaci" incontri dovessero ripetersi in così rapida successione.

Nell'ambito delle conversa- zioni intercettate, inoltre, è frequente il riferimento ai debiti da saldare, al timore per la presenza delle forze dell'ordine, nonché il ricorso ad un linguaggio criptico volto ad indicare la quantità ed il tipo sostanza stupefacente venduta e/o acqui- stata. Infine, il giudizio di colpevolezza dell'odierno ricorrente risulta ancor più avvalorato alla luce delle dichiarazioni etero-accusatorie rese nei suoi confronti dai testimoni Buoncristiani, Testaguzza, Morresi, Addessa, Tenaglia e Civilotti. Lo spe- cifico tenore delle conversazioni telefoniche intercettate è stato considerato dal Collegio significativo anche al fine di confermare la responsabilità dell'altro ricor- rente, Belkhoukh Adil.

Infatti, a seguito di taluni incontri intercorsi tra quest'ultimo ed i suoi interlocutori (Mariotti ed Ercoli), la polizia giudiziaria aveva sequestrato delle dosi di cocaina rinvenute nella disponibilità di tali soggetti subito dopo aver incontrato l'imputato. A fronte dei plurimi e convergenti elementi di prova emersi in sede dibattimentale, la Corte di Appello ha reputato le istanze difensive laconi- che ed infondate.

2. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia di ambedue i ricorrenti, iscritti all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando complessivamente cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Ricorso Belkhoukh Adil, con cui si articolano tre motivi. 3.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge processuale per inosservanza dell'art. 125 co. 3 c.p.p. in combinato disposto con l'art. 546 c.p.p. Con il primo motivo di ricorso, la difesa censura le argomentazioni con cui la Corte di Appello ha ritenuto infondata una specifica doglianza difensiva. Nel giudizio di appello, l'odierno ricorrente aveva sollevato la questione di nullità della sentenza di primo grado in quanto priva di un'autonoma valutazione dell'intero compendio probatorio.

Alla luce dell'orientamento consolidatosi in sede di legitti- mità, «l'obbligo di motivazione della sentenza viene soddisfatto allorché il giudice, valutati criticamente tutti gli elementi probatori, indichi, con piena coerenza logico giuridica, quelli salienti dai quali ha tratto il proprio convincimento» (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 7547/1992). Al contrario il primo giudice, in evidente contrasto con tale indirizzo ermeneutico, si sarebbe limitato a ripercorrere pedissequamente i risultati delle indagini, senza aggiungere alcuna valutazione critica ed idonea a fondare la responsabilità penale del Belkhoukh.

La sentenza appellata, infatti, ri- sulterebbe prevalentemente costituita da una trasposizione - anche grafica - dell'informativa della polizia giudiziaria. A fronte di tale contestazione, la motiva- zione del provvedimento impugnato si sarebbe ridotta ad una lapidaria considera- zione. In particolare, i giudici di seconde cure dapprima avrebbero ritenuto insus- sistente la carenza di motivazione invocata dalla difesa, per poi - di fatto - limitarsi a riprodurre anch'essi le medesime argomentazioni poste a fondamento della de- cisione del primo giudice. 3.2.

Deduce, con il secondo motivo, il vizio di motivazione per contraddit- torietà e/o manifesta illogicità della stessa. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa censura l'illogicità e la contrad- dittorietà delle argomentazioni su cui si fonda il giudizio di responsabilità dell'odierno imputato. In particolare, la Corte di Appello si sarebbe limitata a con- siderare non sufficienti le deduzioni avanzate nell'interesse del Belkhoukh, piutto- sto che argomentare sugli elementi probatori che l'hanno condotta ad affermare la sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Risulta, ormai, consolidato in sede di legittimità il principio secondo cui il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, ma deve al contrario valu- tarne la certezza e saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 44324/2013). I giudici di seconde cure, invece, avrebbero esclusivamente confermato le conclusioni del primo giudice, senza procedere ad un attento vaglio delle risultanze istruttorie. Le argomentazioni del giudice di primo grado, inoltre, sono state oggetto di specifica censura da parte dell'appellante.

Di conseguenza, il Collegio non si sarebbe dovuto limitare a disattendere le istanze difensive richia- mando, in modo apodittico e ripetitivo, le medesime argomentazioni oggetto di contestazione. 3.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e correlato vizio di mancanza di motivazione. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa censura le argomentazioni con cui la Corte di Appello ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche disciplinate dall'art. 62 bis c.p. I giudici di secondo grado si sarebbero limitati a ritenere non sussistenti elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti invocate.

Una simile affermazione - prosegue il ricorrente - risulta priva dei requisiti di analiticità e specificità necessari al fine di comprendere la valuta- zione svolta dal Collegio giudicante.

4. Ricorso Gdoura Mohamed Lazhar, con cui si articolano due motivi. 4.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Con il primo motivo di ricorso, la difesa censura le argomentazioni con cui la Corte di Appello ha ritenuto l'odierno ricorrente responsabile dei reati contesta- tigli. In particolare, già in sede di gravame, la difesa avrebbe evidenziato l'assenza di qualsiasi elemento di prova idoneo a dimostrare la finalizzazione della sostanza stupefacente alla cessione a terzi. Nel caso di specie, infatti, nessun quantitativo di sostanza è mai stato sequestrato al Gdoura, il quale è stato ritenuto responsa- bile esclusivamente alla luce degli esiti delle intercettazioni telefoniche.

Avverso tale ricostruzione fattuale, la difesa aveva sollevato specifici motivi di doglianza che, tuttavia, non sarebbero stati in alcun modo affrontati dai giudici di secondo grado. La Corte di Appello si sarebbe limitata a richiamare formalmente e sbriga- tivamente le argomentazioni svolte dal primo giudice, senza fornire una puntuale risposta ad ognuna delle censure rivolte avverso il provvedimento impugnato. Sulla base di queste considerazioni, la difesa conclude per la nullità della sentenza di appello per carenza ovvero mera "apparenza" della motivazione. 4.2.

Deduce, con il secondo motivo, il vizio di mancanza o manifesta illogi- cità della motivazione. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente censura le argomentazioni con cui i giudici di secondo grado non hanno ritenuto di contenere la pena entro il minimo edittale, né di ridurre l'entità della pena inflitta mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche disciplinate dall'art. 62 bis c.p. Nel corso del giudizio di appello, la difesa avrebbe evidenziato plurimi indicatori di un'affievolita capacità a delinquere del Gdoura, come tali idonei a determinare un affievolimento del trattamento sanzionatorio (in particolare, lo stato di incensuratezza, l'occasio- nalità del reato, l'assenza di una specifica indole criminale ed il complessivo com- portamento processuale assunto dall'odierno pervenuto).

Tali elementi, però, sa- rebbero stati sostanzialmente ignorati dalla Corte territoriale in fase decisoria, con conseguente vizio di motivazione del provvedimento impugnato sul punto.

5. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta del 14.06.2021 ha con- cluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi presentati, rispettivamente, nell'in- teresse di Belkhoukh Adil e Gdoura Mohamed Lazhar.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, trattati ex art 23, comma 8, del D.L. n. 137/2020, sono inam- missibili.

2. Muovendo dal ricorso Belkhoukh, il primo motivo è all'evidenza inam- missibile in quanto meramente reiterativo delle medesime censure già sollevate in sede di appello ed adeguatamente superate dalla Corte territoriale con motiva- zione immune da errori di diritto e vizi logici. 2.1. Va osservato, in premessa, che non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione degli artt. 125 co. 3 e 546 c.p.p. al fine di censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 29541/2020). In particolare, i limiti di ammissibilità delle doglianze connesse alla motiva- zione, fissati specificamente dall'art. 606 co. 1 lett.

e) c.p.p., non possono in alcun modo essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima diposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 1088/1998; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 45249/2012; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 38676/2019). La specificità del motivo di cui all'art. 606 co. 1 lett.

e) c.p.p., dettato in tema di ricorso per Cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni con- nesse alla motivazione, esclude che l'ambito della predetta disposizione possa es- sere esteso per effetto delle citate regole processuali concernenti la motivazione. La "violazione di legge" deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.

c) c.p.p. riguarda le sole norme processuali "stabilite a pena di nullità, inuti- lizzabilità, inammissibilità o decadenza", come tali non sussumibili nella puntuale indicazione di cui alla lett. e). In ogni caso, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei pre- detti vizi, censurabili in sede di legittimità solo ove risultanti "dal testo del prov- vedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" (lett. e). Se, al contrario, questi fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi la Corte di Cassazione verrebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Infatti, nel caso in cui sia sollevata una censura avente ad oggetto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.

c) c.p.p., i giudici di legittimità ben possono procedere all'esame diretto degli atti processuali al fine di risolvere la relativa questione. Tale possibilità, invece, risulta preclusa dall'inequivoco riferimento al "testo del prov- vedimento impugnato" contenuto nella lettera e) della citata disposizione. 2.2. Nel caso di specie, la Corte di Appello non è incorsa in alcun vizio di omessa motivazione, tanto meno in relazione alla dedotta doglianza difensiva ri- guardante il provvedimento appellato. Il Collegio, infatti, già in premessa ha evidenziato fin dal principio l'infon- datezza della censura sollevata dall'odierno ricorrente nei confronti del provvedi- mento di primo grado. La lettura della decisione del primo giudice, invero, con- sente di apprezzare ictu ()cui/ l'esistenza di un'autonoma rivalutazione degli ele- menti probatori emersi nel corso delle indagini preliminari. Inoltre, proprio a fronte delle inequivoche risultanze processuali, il giudice di prime cure aveva evidenziato come gli imputati non avessero fornito alcuna spiegazione alternativa e plausibile.

3. Inammissibile, in quanto totalmente generico, risulta anche il secondo motivo di ricorso, a fronte di una motivazione della Corte di Appello con la quale sono stati attentamente ed adeguatamente vagliati i plurimi elementi indiziari. 3.1. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa quale indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 5191/2000;

Cass. pen., Sez. I, sent. n. 39598/2004; Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 34270/2007; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 35492/2007). Al riguardo, giova rievocare il consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, qualora sia fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate in sede di gravame. 3.2. Nel caso in esame, la Corte di Appello di Roma, con valutazione im- mune da censure logiche, ha rilevato come l'affermazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente trovasse riscontro in plurimi ed univoci elementi.

Dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate tra il Belkhoukh ed i suoi interlocutori (Mariotti Vinicio, Pandinniglio Ettore ed Ercoli Roberto), emerge chiaramente l'in- tento di combinare fugaci e frettolosi incontri al fine di cedere la sostanza stupe- facente. Siffatta conclusione, inoltre, risulta avvalorata da ulteriori elementi conver- genti in tal senso. In particolare, sia il Mariotti che l'Ercoli sono stati rinvenuti in possesso di dosi di cocaina, poi sequestrate, proprio a seguito dell'incontro pro- grammato con l'odierno ricorrente.

Per quanto riguarda il Pandimiglio, il linguaggio criptico utilizzato nell'ambito delle conversazioni telefoniche con il Belkhoukh rende inequivoco ed evidente il motivo dei loro incontri, risultando così inidoneo a celarne la causa. 3.3. A fronte di tale esaustivo apparato argomentativo, la Corte di Cassa- zione non può in alcun modo procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.Invero, la novella codicistica introdotta con la Legge n. 46/2006, pur avendo riconosciuto la possibilità di dedurre il vizio di motivazione anche con rife- rimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità.

Pertanto, al fine di soddisfare il requisito di autosufficienza del ri- corso, il ricorrente avrebbe dovuto specificamente allegare gli atti eventualmente considerati decisivi ed idonei ad inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Nel caso di specie, invece, il motivo di censura risulta privo di un reale confronto con l'articolata e puntuale motivazione dei giudici di seconde cure, svolto in termini di mera contestazione dei fatti, peraltro neppure puntualmente esami- nati.

4. Prive di fondamento, infine, risultano le censure articolate dalla difesa con il terzo motivo in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, censure che si appalesano inammissibili. 4.1. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza legittima il diniego delle circostanze in questione. Pertanto, il giudice di merito, al fine di giustificare il suo giudizio negativo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, risultando sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi (Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 28535/2014; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 43952/2017; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 23903/2020). 4.2. La sentenza della Corte di Appello appare, sul punto, incensurabile. In particolare, gli argomenti su cui si fonda la decisione impugnata risultano conformi alla presunzione di non meritevolezza, con la quale non si impone al giudice di indicare dettagliatamente le ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis c.p. Ed invero, in caso di richiesta dell'imputato fondata su argomenti non spe- cifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche sulla base della mera assenza di elementi segno positivo (Cass. pen., Sez.

I, sent. n. 39566/2017). Tale conclusione appare ulteriormente avvalorata a seguito della modifica normativa disposta con il D.L. n. 92 del 2008, per effetto del quale, ai fini della diminuente in questione, non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 3529/2013; Cass. pen., Sez. III, sent.n. 44071/2014). Al contrario, è la meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di un'apposita motivazione dalla quale emergano, in po- sitivo, gli elementi che sono stati ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. 4.3.

Nel caso di specie, il Collegio ha opportunamente valorizzato la reite- razione della condotta di spaccio quale elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti invocate. Alla luce del rilevante quadro probatorio emerso in sede di- battimentale, tali argomentazioni risultano del tutto adeguate, esenti da illogicità e, come tali, sottratte al sindacato di legittimità.

5. Passando, infine, all'esame del ricorso Gdoura, come supra illustrato, la prima censura sollevata nell'interesse del ricorrente riguarda il tema del vizio di motivazione ex art. 606 co. 1 lett.

e) c.p.p., con specifico riferimento al compendio probatorio costituito dalle intercettazioni telefoniche acquisite nel corso delle in- dagini preliminari. La stessa si appalesa inammissibile. 5.1. Al riguardo, deve rilevarsi che il controllo di legittimità sul vizio di ma- nifesta illogicità della motivazione viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tes- suto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di ve- rificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispon- denti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti processuali. Ne consegue che, nel verificare la fondatezza dei motivi di ricorso formulati ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.

e) c.p.p., la Corte di Cassazione non deve accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, bensì deve stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli ele- menti a loro disposizione ed abbiano fornito esauriente risposta alle deduzioni delle parti, applicando correttamente le regole processuali. Pertanto, al fine di effettuare una corretta deduzione del vizio in esame, e indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento impugnato sia manife- stamente carente sul piano logico o motivazionale.

Conseguentemente, non può essere ritenuto legittimo opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella deci- sione impugnata una diversa ed alternativa ricostruzione degli stessi - ancorché altrettanto logica -, in quanto in tal caso verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 6402/1997). Il controllo di legittimità, infatti, non è funzionale a stabilire se la T4« decisione di merito proponga effettivamente la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustifi- cazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opina- bilità di apprezzamento giurisdizionale (Cass. pen., Sez.

IV, sent. n. 4842/2003; Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 47891/2004; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 8521/2013). 5.2. Nell'ambito di tale cornice ermeneutica, è opportuno ulteriormente ri- levare che gli indizi desumibili dal contenuto di intercettazioni telefoniche o am- bientali possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente rinvenire riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti. In ogni caso, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle singole conversazioni costituisce una questione di fatto, come tale rimessa alla valutazione del giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità qualora risulti motivata in conformità ai criteri della logica giudiziaria e delle massime di esperienza (Cass. pen., Sez.

VI, sent. n. 15396/2007; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 46301/2013; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 50701/2016). Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto delle intercettazioni in sede di legittimità, essendo una tale opera- zione di ermeneutica processuale preclusa alla luce del principio di diritto secondo cui: «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, ri- messa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valu- tazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irra- gionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 35181/2013; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 35593/2016). Nel valutare gli esiti delle disposte intercettazioni telefoniche, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia conno- tato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità ed assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 29530/2006; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 48286/2016; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 5224/2019). 5.3.

Nel caso di specie, la valutazione della Corte di Appello risulta con- forme ai principi di diritto appena menzionati.La responsabilità dell'odierno ricorrente per i fatti in contestazione, infatti, viene argomentata dai giudici di seconde cure sulla base di plurimi elementi di prova convergenti nello stesso senso. In particolare, il Collegio valorizza la reiterata successione di frequenti e "fugaci" incontri tra il Gdoura ed i suoi numerosi interlocutori, il ricorrente riferi- mento, nelle conversazioni telefoniche, ai debiti da saldare, al timore per la pre- senza delle forze dell'ordine o per discorsi troppo espliciti effettuati in tal sede, nonché il linguaggio criptico utilizzato per indicare il tipo e la quantità di sostanza stupefacente destinata alla cessione.

Ugualmente significative risultano le dichia- razioni etero-accusatorie mosse nei confronti del ricorrente da parte dei testimoni Buoncristiani, Testaguzza, Morresi, Addessa, Tenaglia e Civilotti. Al cospetto di un simile quadro probatorio, le censure del ricorrente risul- tano inconsistenti e prive di pregio, con conseguente inammissibilità del primo motivo di ricorso.

6. Anche il secondo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanziona- torio, deve essere dichiarato inammissibile. 6.1. Al riguardo, occorre rilevare che il trattamento punitivo - istituzional- mente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito - non può essere sindacato in sede di legittimità nel caso in cui siano assenti valutazioni manifestamente illo- giche o arbitrarie. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, giova rammentare che la conseguente diminuzione di pena non costituisce un automatico diritto dell'imputato che può essere escluso solo in presenza di elementi negativi di va- lutazione.

Al contrario, il riconoscimento delle suddette circostanze presuppone l'apprezzamento, in positivo, di fattori tali da giustificare la diminuzione del trat- tamento sanzionatorio. Di conseguenza, l'onere motivazionale può ritenersi sod- disfatto anche mediante il mero richiamo all'assenza di elementi positivi che pos- sano giustificare la concessione del beneficio (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 9836/2015; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 54179/2018). 6.2. Nel caso di specie, la Corte di Appello ha rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio inflitto al Gdoura dal primo giudice.

In particolare, il Collegio ha accolto la richiesta difensiva volta ad ottenere la riqualificazione dei fatti ascritti all'odierno ricorrente nella più lieve fattispecie criminosa prevista dall'art. 73 co. 5 DPR 309/1990. Infatti, nonostante le condotte di spaccio contestate all'imputato fossero numerose, i giudici di seconde cure hanno evidenziato come si sia sempre trattato di cessioni aventi ad oggetto esigue dosi di sostanze stupefacenti. Tali elementi, tuttavia, non sono stati ritenuti dal Collegio ugualmente idonei al fine di concedere le invocate circostanze attenuanti generiche.

In ossequio agli esposti principi di diritto, i giudici di secondo grado non hanno ravvisato la sussistenza di elementi positivi volti a giustificare la diminu- zione del trattamento sanzionatorio, valorizzando, in senso opposto, l'esistenza di precedenti specifici a carico del Gdoura, nonchè la reiterazione delle condotte cri- minose in contestazione. 6.3. La conclusione cui giunge la Corte territoriale non risulta scalfita dalle doglianze difensive. Il ricorrente, infatti, si limita ad opporre alla valutazione ne- gativa resa dai giudici di seconde cure elementi o meramente opinabili, quale l'as- serito comportamento processuale non supportato da alcuna evidenza proces- suale, ovvero del tutto irrilevanti ai fini dei riconoscimento del beneficio, come accade per la condizione di incensuratezza che l'art. 62 bis co. 3 c.p. vieta espres- samente di prendere in considerazione.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di cia- scun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di ele- menti atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.0