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Sentenza — n. 32238/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32238/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32238/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Roma, per quanto qui rileva, riduceva a quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa la pena inflitta a Hazel Trinidad, ed a un anno e otto mesi di reclusione e 3.000 euro di multa la pena inflitta nei confronti di Jerome Bagui Romales, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi continuata di cui all'art. all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nel resto confermando la pronuncia di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32238/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso proposto nell'interesse di Romales inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

Parole chiave

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difficoltà linguistiche diritto di traduzione utilizzazione delle lingue lingua regionale discriminazione linguistica registrazione clandestina di conversazioni

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso proposto nell'interesse di Romales inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Romales Jerome Bagui, nato nelle Filippine il 08/12/1982 Trinidad Hazel, nata nelle Filippine il 07/08/1981 avverso la sentenza del 18/06/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore Avv. Eugenio Zini per Trinidad, anche in sostituzione dell'avv. Mehilli Ilenja per Romales, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Roma, per quanto qui rileva, riduceva a quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa la pena inflitta a Hazel Trinidad, ed a un anno e otto mesi di reclusione e 3.000 euro di multa la pena inflitta nei confronti di Jerome Bagui Romales, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi continuata di cui all'art. all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nel resto confermando la pronuncia di primo grado.

2. Avverso la sentenza, gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di Haze! Trinidad è affidato a un motivo, con cui deduce il vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale, pur accogliendo la prospettazione difensiva in ordine all'eccessività della pena inflitta in riferimento alla contenuta gravità del fatto, ha sì mitigato la pena, ma ciò in quanto il G.i.p., come emerge dalla sentenza impugnata, aveva omesso di applicare la riduzione di un terzo conseguente alla scelta del rito, sicché non vi era stata alcuna effettiva rimodulazione della sanzione inflitta; la motivazione, sul punto, sarebbe perciò contraddittoria.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di Jerome Bagui Romales è affidato a un motivo, con cui eccepisce il vizio di motivazione in relazione all'identificazione dell'imputato come l'utilizzatore dell'utenza telefonica intercettata, in quanto nessuno dei due acquirenti ha riconosciuto il venditore nel Romales, il quale, peraltro, non comprendeva la .lingua italiana, mentre i messaggi intercettati sono scritti in un italiano fluente, e considerando che la scheda sim intercettata non è stata rinvenuta nella disponibilità dell'imputato.

5. Il ricorso proposto nell'interesse di Hazel Trinidad appare fondato. Con la sentenza emessa dal Tribunale, l'imputato era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, a titolo di continuazione sulla pena inflitta con una precedente sentenza irrevocabile di condanna. Esaminando il motivo di appello relativo al complessivo trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha ritenuto che la pena inflitta in primo grado fosse "eccessiva con riferimento alla gravità del fatto, trattandosi di un unico episodio per un quantitativo certamente molto modesto" di sostanza stupefacente (p. 4 della sentenza impugnata), e, dopo aver dato atto che il Tribunale non aveva nemmeno applicato la riduzione di un terzo conseguente al rito prescelto, ha ridotto la pena a quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa.

Così facendo, però, la Corte d'appello è incorsa in una contraddizione logica, avendo semplicemente applicato la diminuzione di un terzo conseguente al rito abbreviato, senza però ridurre la pena, stimata dalla Corte stessa "eccessiva con riferimento alla gravità del fatto". La sentenza deve perciò essere annullata nei confronti di Hazel Trinidad limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio, sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

6. Il ricorso nell'interesse di Jerome Bagui Romales è inammissibile perché deduce censure di contenuto fattuale. Invero, premesso che nel ricorso non si contesta la riconducibilità al Ronnales dell'utenza telefonica intercettata - circostanza che, come si apprende dalla sentenza impugnata, emerge dall'informativa di p.g. del 22 marzo 2017 -, si osserva che la Corte di merito ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, valutando, in maniera convergente, sia il contenuto delle conversazioni telefoniche, sia le dichiarazioni dei due acquirenti - che erano i titolari delle due utenze cellulari che avevano contattato quella dell'imputato - i quali hanno confermato di aver acquisto lo stupefacente dal soggetto identificato con il nome di "Barba", ciò che era avvenuto, appunto, previo contatto telefonico.

La Corte di appello, inoltre, ha confutato la tesi difensiva secondo cui l'imputato non fosse in grado di esprimersi in lingua italiana, logicamente osservando che una scarsa conoscenza della lingua non impediva al Romales di svolgere una trattativa per la vendita di sostanza stupefacente, anche considerando che le telefonate intercettate sono limitate a poche ed essenziali battute tra gli interlocutori (cfr. p. 10 e 11 della sentenza di primo grado). Si tratta di un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, che non è perciò censurabile in questa sede di legittimità.

7. Essendo il ricorso proposto nell'interesse di Romales inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti Trinidad Hazel limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile il ricorso di Romales Jerome Bagui, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Amm