Sentenza — n. 32236/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata sentenza, in riforma della decisione assolutoria resa dal Tribunale di Lecce e appellata dal Procuratore generale, la Corte d'appello di Lecce condannava Marco Leone alla pena di un mese di arresto, perché ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 1161 c. nav., mentre dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto con riguardo ai reati di cu agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004 perché estinti per prescrizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis c.p; Sentenza — n. 32236/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585 e 125 cod. proc. pen. Assume il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe dato risposta all'eccezione preliminare, sollevata all'udienza di discussione del 28 febbraio 2020, relativa alla tardività del gravame proposto dal procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, in quanto deposita 1'11 aprile 2017, oltre il termine di legge, pari a quindici giorni, decorrente dal 23 marzo 2017, data in cui la sentenza assolutoria è stata comunicata al Procuratore territoriale. 2.2. Con il terzo e il quarto motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Leone Marco, nato a Gallipoli il 26/04/1973 avverso la sentenza del 28/02/2020 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, avv. Anna Maria Ciardo del foro di Lecce, che insiste per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, in riforma della decisione assolutoria resa dal Tribunale di Lecce e appellata dal Procuratore generale, la Corte d'appello di Lecce condannava Marco Leone alla pena di un mese di arresto, perché ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 1161 c. nav., mentre dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto con riguardo ai reati di cu agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004 perché estinti per prescrizione.
2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi. 2.1. Con i primi due motivi, esposti congiuntamente, si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585 e 125 cod. proc. pen. Assume il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe dato risposta all'eccezione preliminare, sollevata all'udienza di discussione del 28 febbraio 2020, relativa alla tardività del gravame proposto dal procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, in quanto deposita 1'11 aprile 2017, oltre il termine di legge, pari a quindici giorni, decorrente dal 23 marzo 2017, data in cui la sentenza assolutoria è stata comunicata al Procuratore territoriale. 2.2. Con il terzo e il quarto motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 54 e 1161 cod. nav., 44 d.P.R. n. 380 del 2001, 181 d.lgs. n. 42 del 2004. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza del reato ex art. 1161 cod. nav., il quale non sarebbe invece ravvisabile quando l'occupazione dello spazio demaniale è legittimata, come nella specie, da un valido ed efficace titolo concessorio precedentemente rilasciato. Nel caso in esame, non solo l'occupazione è regolarmente assentito sino al 31 dicembre 2033, ma il Comune di Gallipoli, con autorizzazione prot. n. 24932, ha assentito all'uso, per l'intero anno solare, dell'intera area demaniale, e non limitato alla stagione estiva. 2.4. Con il quinto e il sesto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e 158 cod. pen. Ad avviso del ricorrente, la motivazione sarebbe illogica, laddove ha ritenuto che la consumazione del reato coincide con la data dalla pronuncia di primo grado,poiché la permanenza è comunque cessata a far data dall'il maggio 2015, data di decorrenza del legittimo mantenimento delle strutture per la stagione estiva.2.5. Con il settimo e l'ottavo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 5 e 43 cod. pen., 44 d.P.R. n. 380 del 2001, 181 d.lgs. n. 42 del 2004. Evidenzia il ricorrente che la Corte di merito non ha tenuto in considerazione il fatto che, all'epoca del sopralluogo, vi era un essere con contenzioso amministrativo innanzi del T.a.r. di Lecce, che, con sentenza del 24 ottobre 2012, si era concluso con una pronuncia favorevole per il ricorrente, la qual aveva annullato il diniego comunale al mantenimento delle strutture precarie in questione, il che incide sulla insussistenza del dolo, avendo il ricorrente fatto legittimo affidamento sulla legittimità della propria condotta. 2.6. Con il nono e il decimo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 54 e 1161 cod. nav., 132 e 133 cod. pen. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale non ha motivato in relazione né alla scelta del tipo di pena, né al diniego delle circostanze attenuanti generiche, basato unicamente sulle risultanze del casellario giudiziale, ossia su un reato commesso oltre trent'anni orsono e su un decreto penale di condanna. 2.7. Con l'undicesimo e il dodicesimo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis c.p. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità, nonostante la sussistenza del tiolo demaniale.
3. I primi due motivi sono fondati, con conseguente assorbimento dei regtanti motivi.
4. La sentenza di primo grado, con la quale il ricorrente era stato assolto dai reati contestati, è stata letta e depositata contestualmente alla definizione del processo di primo grado, avvenuta all'udienza del 16 marzo 2017; pertanto, ai sensi dell'art. 585 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per il Procuratore generale il termine per il gravame, pari a quindici giorni, ha iniziato a decorrere il 23 marzo 2017, giorno in cui è stata eseguita, nei suoi confronti, la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento; l'appello è stato depositato 111 aprile 2017 e, quindi, oltre il quindicesimo giorno, che scadeva il 7 aprile 2017, con la conseguenza che esso risulta tardivo.
5. A tal proposito, va ribadito il principio secondo cui l'inammissibilità dell'appello per tardività, non rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla Cassazione, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria ed essendosi formato in tal caso il giudicato formale per il decorso del termine previsto per l'impugnazione (Sez. 5, n. 27135 del 23/03/2018, dep. 13/06/2018, M., Rv. 273231).
6. In applicazione del principio appena richiamato, ne segue che la statuizione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Procuratore generale travolge la sentenza di appello, la quale deve perciò essere annullata senza rinvio, con conseguente cristallizzazione delle statuizioni della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Dichiarata l'inammissibilità dell'appello del P.G. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 16 marzo 2017, annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Così deciso il 09/06/2021. Il Consigliere estensor