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Sentenza — n. 32235/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32235/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32235/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 16 gennaio 2020, ha confermato la sentenza del 30 maggio 2017 resa, in esito a giudizio abbreviato, dal GIP presso il Tribunale di Genova, in forza della quale Pagano Luciano era stato condannato alla pena di mesi due e giorni venti di arresto ed euro 1.200 di ammenda per il reato di cui all'ad 256 c.2, D.Lvo 152/2006, per avere abbandonato e depositato in modo incontrollato sul proprio terreno numerosi veicoli (n.12 targati e n.5 privi di targa e radiati per esportazione) costituenti rifiuti speciali pericolosi, ed euro 260,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 65, 72 e 95 del DPR 380/2001; fatti commessi in Torriglia (GE), sino al novembre 2015 per il capo a) e nel novembre 2015 per i restanti capi di imputazione.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 32235/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il terzo Motivo si eccepisce vizio motivazionale in relazione alla richiesta di derubricazione ed applicazione della sola pena pecuniaria prevista dall'art 256 c.1, lett.

Parole chiave

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deposito di prodotti inquinanti discarica abusiva gestione dei rifiuti discarica per sostanze residue abuso di materiali rifiuti metallici

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Detta motivazione è in linea con l'indirizzo giurisprudenziale sul punto/che ha stabilito che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 26 AGO 2021 PAGANO LUCIANO nato a GENOVA il 27/06/1966 ZlON A.WO GIUDIZIA O oli. Kncenzo Di Clero avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 16 gennaio 2020, ha confermato la sentenza del 30 maggio 2017 resa, in esito a giudizio abbreviato, dal GIP presso il Tribunale di Genova, in forza della quale Pagano Luciano era stato condannato alla pena di mesi due e giorni venti di arresto ed euro 1.200 di ammenda per il reato di cui all'ad 256 c.2, D.Lvo 152/2006, per avere abbandonato e depositato in modo incontrollato sul proprio terreno numerosi veicoli (n.12 targati e n.5 privi di targa e radiati per esportazione) costituenti rifiuti speciali pericolosi, ed euro 260,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 65, 72 e 95 del DPR 380/2001; fatti commessi in Torriglia (GE), sino al novembre 2015 per il capo a) e nel novembre 2015 per i restanti capi di imputazione.

2. Avverso la decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. Con il primo ed il secondo motivo si deducono vizio motivazionale e violazione di legge in relazione agli artt. 183 c. 1, lett a) e 256 c. 2, del D.Lvo n.152/2006 in relazione al reato contestato al capo a) di imputazione. In particolare, il Giudice di seconde cure avrebbe erroneamente reputato sussistente l'elemento soggettivo del reato di cui all'ad 256 c. 2 del D.Lvo 152/2006, che si sostanzia nella intenzione/ da parte del soggetto attivo/di abbandonare i veicoli, asseritamente qualificati come rifiuti speciali pericolosi.

Tale conclusione sarebbe del tutto illogica e peraltro immotivata, trattandosi di materiale rinvenuto sul terreno dell'imputato e suscettibile di essere riparato e riutilizzato dallo stesso. Invero, la Corte territoriale avrebbe per un verso /omesso di motivare in relazione alla sussistenza della prima condotta tipizzata dalla norma (abbandono dei rifiuti pericolosi) e, per altro verso, motivato in maniera insufficiente in merito all'altra condotta (deposito incontrollato dei rifiuti pericolosi). Nel caso di specie, la condizione di abbandono dei materiali doveva essere esclusa in virtù del fatto che i veicoli venivano custoditi in un terreno di proprietà dell'imputato, regolarmente recintato e protetto, e neppure poteva considerarsi realizzato il requisito del deposito incontrollato, atteso che poteva al più parlarsi di un deposito ordinario /gestito con criteri "particolarmente disordinati", come desumibile dall'accertamento dello stato di ritrovamento dei veicoli (alcuni dei quali presentavano parti mancanti e vetri rotti, contenevano materiale eterogeneo al loro interno, quali cerchioni usati, scatole e tubi, ed erano per lo più avvolti da vegetazione spontanea, cresciuta anche all'interno di alcuni di essi).

Con il terzo Motivo si eccepisce vizio motivazionale in relazione alla richiesta di derubricazione ed applicazione della sola pena pecuniaria prevista dall'art 256 c.1, lett.

a) del D.Lvo 152/2006. La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta della difesa con innitli una motivazione del tutto illogica e contradditoria in quanto basata su elementi di indagine inconferenti rispetto all'oggetto di accertamento della natura non pericolosa dei rifiuti rinvenuti nell'area in esame, quali la vastità del deposito, il numero di vetture, la professionalità e la durata dell'attività svolta. La mancanza di pericolosità dei materiali appariva evidente, e comunque limitato alle batterie, comunque non presenti in quantitativi consistenti.

Con il quarto motivo si deduce vizio motivazionale per avere la Corte territoriale adottato una motivazione unica per respingere le richieste di applicazione della pena pecuniaria e della concessione della causa di non punibilità di cui al 131-bis cod. pen. Da un lato, la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare la natura pericolosa dei rifiuti rinvenuti sul terreno in esame al fine di respingere la richiesta di applicazione della pena pecuniaria, limitandosi a rinviare sul punto alla natura dell'attività svolta, dall'altro/avrebbe omesso di verificare l'esiguità del danno o del pericolo ai fini della esclusione della punibilità del fatto ai sensi dell'ad 131-bis cod. pen.

Con il quinto motivo si lamenta un difetto assoluto di motivazione in relazione al motivo aggiunto depositato dalla difesa ex ad 585 cod. proc. pen., in data 26 ottobre 2017, con il quale si avanzava richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso risultano inammissibili in quanto volti a richiedere una nuova, e diversa, valutazione degli elementi di prova acquisiti al processo, non ammissibile nella presente sede, a fronte di un compendio motivazionale adeguato;* del paryl terzo motivo, con il quale si lamenta la qualificazione di rifiuto pericolosi del materiale rinvenuto/ # risulta manifestamente infondato, in quanto sul punto entrambi i giudici di merito hanno motivato adeguatamente ed in maniera logica circa il loro convincimento.

2. Per quanto attiene al quarto motivo, la doglianza risulta manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata ha fornito una motivazione unica (pag. 6), anche in relazione all'invocata concessione della condizione di non punibilità, richiamando l'ampiezza del deposito incontrollato ed il perdurare del tempo dell'attività illecita di deposito nel terreno ed il numero delle autovetture rinvenuto. Detta motivazione è in linea con l'indirizzo giurisprudenziale sul punto/che ha stabilito che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr.

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; in materia di rifiuti cfr. Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019 Rv. 277674 - 01; Sez. 3 n. 5410 del 17/10/2019, dep. 11/02/2020, Rv. 278574 - 01).

3. L'ultimo motivo risulta, di contro, fondato. I giudici di appello non hanno fornito alcuna risposta, neppure implicita all'articolato motivo aggiunto, che risulta essere stato depositato alla cancelleria della Corte di appello di Genova il 26 ottobre 2017, con il quale il ricorrente aveva evidenziato che le condanne più remote inflitte avevano ad oggetto la sola pena pecuniaria ed in riferimento ad una precedente condanna del 2001 era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Va 1 peraltro 'osservato che nel caso di specie non può essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata con giudizio di rinvio sul punto, in considerazione del fatto che, in relazione ai reati di cui trattasi, l'ultimo dei quali risulta commesso nel novembre 2015, risulta decorso il termine (lungo) di prescrizione, per cui deve farsi luogo ad annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei re