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Sentenza — n. 32234/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32234/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32234/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ente: n- ~IMS SENTENZA 35'61X- 2.c8 sul ricorso proposto dal: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso; nei confronti di: D'URBANO Alberta, nata a Termoli (Cb) il 28 giugno 1973; avverso la sentenza n. 93/2020 del Tribunale di Larino del 6 febbraio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi CUOMO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 6 febbraio 2020 il Tribunale di Larino ha mandato assolta D'Urbano Alberta dalla imputazione a lei contestata, avente ad oggetto la violazione dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970, per avere omesso di ottemperare alle prescrizioni a lei impartite con il verbale di accesso degli Ispettori del lavoro n. 018/041/010, riguardante la riscontrata installazione di videocamere atte a controllare l'attività svolta all'interno dell'esercizio commerciale da lei gestito dagli addetti alla vendita, avendo ritenuto che per effetto della entrata in vigore del dlgs n. 196 del 2003 la condotta contestata non fosse più prevista dalla legge come reato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32234/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, osservando che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la disposizione che si assume essere stata violata dalla D'Urbano non è stata abrogata. Con memoria pervenuta il 8 aprile 2021 la difesa della originaria imputata si è opposta all'accoglimento del ricorso.

Parole chiave

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reati contro la sfera personale riservata difesa contro le pratiche commerciali illecite osservanza del segreto professionale infrazione commessa nell'azienda pornografia leggera conduttore di locali commerciali
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Testo completo

ente: n- ~IMS SENTENZA 35'61X- 2.c8 sul ricorso proposto dal: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso; nei confronti di: D'URBANO Alberta, nata a Termoli (Cb) il 28 giugno 1973; avverso la sentenza n. 93/2020 del Tribunale di Larino del 6 febbraio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi CUOMO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 6 febbraio 2020 il Tribunale di Larino ha mandato assolta D'Urbano Alberta dalla imputazione a lei contestata, avente ad oggetto la violazione dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970, per avere omesso di ottemperare alle prescrizioni a lei impartite con il verbale di accesso degli Ispettori del lavoro n. 018/041/010, riguardante la riscontrata installazione di videocamere atte a controllare l'attività svolta all'interno dell'esercizio commerciale da lei gestito dagli addetti alla vendita, avendo ritenuto che per effetto della entrata in vigore del dlgs n. 196 del 2003 la condotta contestata non fosse più prevista dalla legge come reato.

Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, osservando che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la disposizione che si assume essere stata violata dalla D'Urbano non è stata abrogata. Con memoria pervenuta il 8 aprile 2021 la difesa della originaria imputata si è opposta all'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto. Come, infatti, ha in diverse occasioni osservato questa Corte, anche a seguito dell'avvenuta abrogazione degli artt. 4 e 38 della legge n. 300 del 1970, costituisce reato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalifiltà di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, in quanto sussiste continuità normativa tra l'abrogata fattispecie e quella attualmente prevista dall'art. 171 in relazione all'art. 114 del dlgs n. 196 del 2003, come rimodulata dall'art. 23 del dlgs n. 151 del 2015, avendo la normativa sopravvenuta mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la violazione del citato art. 4 (Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 gennaio 2018, n. 4564; nel senso della perdurante rilevanza penale della violazione degli artt. 4 e 38 della legge n. 300 del 1970 in forza del disposto, appunto, dell'art. 171 del dlgs n. 196 del 2003, come modificato dalla legge n. 101 del 2018, si veda anche, di recente:

Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 gennaio 2021, n. 3255). L'assunto sulla base del quale è stata adottata la sentenza impugnata è, pertanto, del tutto destituito di fondamento in diritto e, pertanto, la sentenza in questione deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Larino che, in v diversa composizione personale, riesaminerà, tenuto conto dei principi sopra esposti, la posizione della D'Urbano PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Larino in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2021 Il Consigliere e