Ordinanza — n. 31383/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 29 aprile 2021, il Tribunale del riesame di Imperia, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto nell'interesse di Fausto Domenico Placucci, disponeva il dissequestro e la restituzione in favore di quest'ultimo di due autorimesse site in Milano, già oggetto del decreto di sequestro preventivo emesso il 7 settembre 2017 dal G.I.P. presso il Tribunale di Imperia con riferimento al reato previsto dall'art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, reato ascritto a Placucci per avere, quale legale rappresentante della società "Hope s.r.l.", omesso di versare le somme dovute relative al periodo di imposta 2016, utilizzando indebitamente in compensazione crediti inesistenti, per un ammontare di euro 171.546.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 321 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31383/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Placucci deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Placucci Fausto Domenico, nato a Savignano sul Rubicone il 15-02-1950, avverso l'ordinanza del 29-04-2021 del Tribunale di Imperia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 aprile 2021, il Tribunale del riesame di Imperia, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto nell'interesse di Fausto Domenico Placucci, disponeva il dissequestro e la restituzione in favore di quest'ultimo di due autorimesse site in Milano, già oggetto del decreto di sequestro preventivo emesso il 7 settembre 2017 dal G.I.P. presso il Tribunale di Imperia con riferimento al reato previsto dall'art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, reato ascritto a Placucci per avere, quale legale rappresentante della società "Hope s.r.l.", omesso di versare le somme dovute relative al periodo di imposta 2016, utilizzando indebitamente in compensazione crediti inesistenti, per un ammontare di euro 171.546.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ligure, Placucci, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 321 cod. proc. pen., 322 ter cod. pen. e 2-10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000, osservando che l'importo di 90.367,68, sequestrato in aggiunta al sequestro dell'appartamento, non poteva essere ritenuto prodotto, profitto o prezzo del reato, per il semplice motivo che la relativa provvista era stata determinata da un fatto del tutto lecito, ovvero la documentata alienazione di un immobile di proprietà dell'imputato. Con il secondo motivo, invece, la difesa eccepisce l'inosservanza degli art.125 comma 3 e 321 cod. proc. pen., lamentando la carenza argomentativa dell'ordinanza impugnata, rispetto alle specifiche deduzioni difensive sollevate. Con il terzo motivo, infine, è stata dedotta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per le eccezioni in precedenza esposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Risulta dagli atti che l'ordinanza impugnata, emessa il 29 aprile 2021, è stata depositata il 10 maggio 2021, data in cui è stato ritualmente spedito, a mezzo pec, avviso di deposito alle parti, cioè al P.M., all'indagato e al difensore. Il 20 maggio 2021 il difensore di Placucci ha depositato presso il Tribunale di Napoli ricorso per cassazione, pervenuto al Tribunale di Imperia il 4 giugno 2021.
2. Ciò posto, deve essere richiamato il principio di recente elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280167), secondo cui, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del Tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.
3. In applicazione di tale premessa interpretativa, deve rilevarsi, in primo luogo, che l'odierna impugnazione è stata irritualmente proposta il 20 maggio 2021 presso un ufficio giudiziario (Tribunale di Napoli) diverso da quello che ha emesso il provvedimento gravato (Tribunale di Imperia); a ciò deve aggiungersi che il ricorso è in seguito pervenuto presso la cancelleria del Tribunale del Riesame di Imperia solo il 4 giugno 2021, dunque ben oltre il termine di 15 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato alla parte, ovvero il 10 maggio 2021, per cui non può neanche affermarsi che l'impugnazione sia pervenuta comunque tempestivamente presso il Tribunale competente.
3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Placucci deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20/07/2021 Il C.,fmiglieptensore Il Pr dente L h-gio unica G