Ordinanza — n. 31382/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata ordinanza in data 18 maggio 2021, dep. in data 27 maggio 2021, il Tribunale di Forlì, in funzione del giudice del riesame, ha respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Forlì, in relazione all'art. 10 quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, avanzata daitel Enrico Severi, sindaco pro tempore della società PI 2000 srl, ed ha confermato il relativo sequestro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 25 Cost, art. 160 cod.pen; Ordinanza — n. 31382/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) e c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 25 Cost., art. 6 Cedu, art. 160 cod.pen. e 69 cod.pen. quanto al profilo dell'improcedibilità della richiesta di sequestro delibata dal G.I.P. nei confronti della società dal momento che l'amministratore di questa, indagato per reati fiscali, era deceduto prima della pronuncia del Giudice.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PI 2000 SRL, in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza del 18/05/2021 del Tribunale di Forlì visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza in data 18 maggio 2021, dep. in data 27 maggio 2021, il Tribunale di Forlì, in funzione del giudice del riesame, ha respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Forlì, in relazione all'art. 10 quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, avanzata daitel Enrico Severi, sindaco pro tempore della società PI 2000 srl, ed ha confermato il relativo sequestro.
2. Avverso l'ordinanza l'avv. Nicola Zanin ha presentato ricorso per cassazione, depositato in data 10/06/2021 presso il Tribunale di Roma, deducendo con un unico motivo, la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.
b) e c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 25 Cost., art. 6 Cedu, art. 160 cod.pen. e 69 cod.pen. quanto al profilo dell'improcedibilità della richiesta di sequestro delibata dal G.I.P. nei confronti della società dal momento che l'amministratore di questa, indagato per reati fiscali, era deceduto prima della pronuncia del Giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è stato presentato senza l'osservanza dei termini previsti dagli artt. 325, 311 commi 3 e 4 cod.proc.pen. La Corte di cassazione, nella sua massima espressione, nel dirimere un contrasto interpretativo tra le sezioni semplici, ha affermato il principio secondo cui in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez.
U, n. 1626 del 24/09/2020, Bottari, Rv. 280167 - 01).
4. Nel caso in esame, l'ordinanza del Tribunale di Forlì, emessa in data riza cluta 18 maggio 2021, era stata depositata in data 27 maggio 2021 e, in pari data, la cancelleria aveva dato avviso, tramite pec, alle parti del deposito del provvedimento. L'avv. Zanin ha depositato il ricorso per cassazione presso il Tribunale di Roma, in data 10/06/2021, e questo è pervenuto al Tribunale di Forlì in data 23/06/2021. L'atto è pervenuto oltre il termine di quindici giorni per impugnare.
5. li ricorso è inammissibile perché presentato senza l'osservanza dei termini per impugnare. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/07/2021 Il Consigliere 7 tpsore Il Presi ente Ema