Sentenza — n. 31378/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 18/03/2021 il Tribunale di Chieti - Collegio per il riesame, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti avverso il decreto del giudice per le indagini preliminari del precedente 26/02/2021, ha disposto, nei confronti di Cianci Cristiano, indagato per il delitto previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, il sequestro preventivo della somma di euro 10.140,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31378/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cianci Cristiano, nato a Francavilla al Mare il 12/10/1961, avverso l'ordinanza in data 18/03/2021 del Tribunale di Chieti - Collegio per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 18/03/2021 il Tribunale di Chieti - Collegio per il riesame, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti avverso il decreto del giudice per le indagini preliminari del precedente 26/02/2021, ha disposto, nei confronti di Cianci Cristiano, indagato per il delitto previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, il sequestro preventivo della somma di euro 10.140,00.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Cianci, articolando un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dalla Costituzione e dalle norme del codice di rito in tema di giusto processo. Nello specifico, il difensore ha sostenuto di aver depositato nomina fiduciaria in data 15/03/2021 e di aver ricevuto copia degli atti dal Tribunale del riesame di Chieti il successivo 16/03/2021, aggiungendo di non essere riuscito a partecipare all'udienza fissata per la trattazione dell'appello cautelare, svoltasi con modalità da remoto il 18/03/2021, in quanto l'Ufficio non ha stabilito il collegamento; ha asserito, inoltre, che il Tribunale teatino, nonostante l'indicato disguido, ha incamerato in decisione la procedura, sicchè egli, avutane notizia, si è visto costretto ad inviare, a mezzo PEC, note di udienza a confutazione delle ragioni fatte valere dalla parte pubblica appellante; ha rilevato, infine, che il Tribunale ha accolto l'appello cautelare, rilevando, tra l'altro, che le proposte difese non risultavano conferenti, in quanto riguardavano un provvedimento del giudice per le indagini preliminari diverso da quello oggetto d'impugnativa.
Alla stregua di tali osservazioni, ha concluso, quindi, che la decisione assunta dal Tribunale adito sull'appello cautelare proposto dalla parte pubblica ha comportato un'evidente violazione del diritto di difesa, sia perché non gli è stata consentita la partecipazione da remoto all'udienza camerale, sia perché gli atti trasmessigli in copia dalla cancelleria riguardavano un diverso procedimento, la qual cosa ha comportato che le memorie successivamente inviate a mezzo PEC risultassero non conferenti.
3. Il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell'interesse di Cianci Cristiano è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Priva di pregio risulta la doglianza dedotta, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dalla Costituzione e dalle norme processuali in tema di giusto processo. t 2 / 2.1. Rileva in proposito il Collegio che la consultazione degli atti, consentita in ragione della natura processuale della deduzione difensiva, permette di acclarare che, a seguito dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso il decreto del giudice per le indagini preliminari reiettivo della richiesta di sequestro preventivo, il Tribunale del riesame di Chieti ha emesso, in data 08/03/2021, decreto di fissazione dell'udienza di trattazione del gravame, notificato all'indagato e al difensore d'ufficio, ritualmente nominato per la mancanza, al momento, di difesa fiduciaria, il 09/03/2021; che, in data 15/03/2021, l'avv.to de Nardis ha fatto pervenire, a mezzo PEC, alla cancelleria del Tribunale procedente la nomina fiduciaria ricevuta dall'indagato e il successivo 17/03/2021, alle ore 17,42, ha comunicato all'Ufficio, sempre a mezzo PEC, il numero della propria utenza cellulare per poter partecipare, da remoto, all'udienza di trattazione, che si sarebbe svolta il 18/03/2021 con tali modalità, per il diffondersi della pandemia da COVID-19; che, a tal fine, la cancelleria, antecedentemente all'inizio dell'udienza, ha comunicato al predetto difensore, a mezzo PEC, il link da utilizzare per la partecipazione da remoto; che, dopo tale comunicazione, la cancelleria ha altresì contattato il difensore sulla sua utenza cellulare, apprendendo da quest'ultimo che non era in grado di collegarsi e dando atto della circostanza nel verbale di udienza.
Ricostruito nei termini esposti lo svolgimento dei fatti, si ritiene che, nel caso di specie, non sia riscontrabile la denunciata violazione del diritto di difesa, atteso che al difensore di fiducia, nominato successivamente all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione della procedura, è stata comunque consentita la partecipazione all'udienza camerale mediante la rituale comunicazione del link da utilizzare per collegarsi da remoto. D'altro canto, per come attestato nel corpo del verbale di udienza del 18/03/2021, che - giova ricordarlo - fa fede fino a querela di falso, la mancata partecipazione all'udienza risulta ascrivibile al professionista, dandosi atto espressamente della circostanza che è lo stesso che non è riuscito a collegarsi da remoto.
Le considerazioni esposte inducono a ritenere palesemente infondata la proposta doglianza. E ad analoga conclusione si perviene con riguardo alla censura basata sull'avvenuta trasmissione, da parte della cancelleria del Tribunale adito, delle copie di atti riguardanti un procedimento diverso da quello in cui fu emessa l'ordinanza di sequestro gravata, essendo tale lamentazione del tutto generica, ove si consideri che non risulta documentata, attraverso l'integrale allegazione degli atti fondanti il titolo cautelare di cui si chiede l'annullamento e di quelli concretamente ricevuti in copia, la dedotta compromissione del diritto di difesa.3.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell