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Sentenza — n. 31377/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31377/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31377/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il tribunale del riesame di Foggia, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di Tempesta Maria Soccorsa, avverso il porvvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo tribunale in ordine ad un trattore e ad una macchina agricola, con riferimento al reato di cui agli artt. 260 e 256 bis del Dlgs. 152/06, rigettava la richiesta.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31377/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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stato difettoso del veicolo azienda agricola responsabilità del vettore cosa senza padrone azione al portatore consegnante

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Il tribunale del riesame di Foggia, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tempesta Maria Soccorsa nata a San Severo il 21/11/1962; avverso la ordinanza del 17/03/2021 del tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino che ha chiesto di dichiarare inammissibie il ricorso; lette cle conclusioni del difensore della ricorrente, avv.to Mastraneglo Giuseppe che ha insistiito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale del riesame di Foggia, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di Tempesta Maria Soccorsa, avverso il porvvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo tribunale in ordine ad un trattore e ad una macchina agricola, con riferimento al reato di cui agli artt. 260 e 256 bis del Dlgs. 152/06, rigettava la richiesta.

2. Tempesta Maria Soccorsa, avverso la predetta ordinanza del tribunale del riesame, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione.

3. Rappresenta l'inosservanza di norme processuali ex art. 606 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen. e contesta la esclusione della qualità di terzo di buona fede nei suoi confronti che, al contrario, sussisterebbe, non avendo partecipato al reato né avendo lucrato alcun profitto dal medesimo. Ella sarebbe mera intestataria della macchina agricola sequestrata e targata AZ039h e per "facta concludentia" nulla poteva sapere della ipotizzata attività criminosa né sarebbe ascrivibile alla stessa un comportamento negligente. Si aggiunge che erroneamente il tribunale avrebbe escluso la buona fede della ricorrente, in quanto il trasporto del letame sui terreni della Tempesta servirebbe per concimare e non per procedere alla combustione.

Si osserva che il mezzo della ricorrente sarebbe stato individuato solo mentre transitava dinnanzi al terreno oggetto di scarico senza effettuare alcuno sversamento, e in particolare il solo giorno 5 gennaio 2021 sarebbe stato individuato il Vasciarelli mentre andava a sversare letame secco nei terreni della Tempesta, senza che, quindi, in quell'occasione il trattore venisse usato per scopi antigiuridici. In altre date non vi sarebero elementi per identificare l'uso illecito del trattore della ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. A fronte della intervenuta ricostruzione di una condotta relativa al trasporto di rifiuti finalizzato alla combustione, corredata della identificazione della macchina agricola della ricorrente quantomeno in occasione di un trasporto del 5 gennaio 2021, e a fronte della esclusione da parte del tribunale, in capo alla Tempesta, della qualifica di terzo di buona fede in ragione dell'utilizzo del veicolo da parte di suoi parenti (marito e figlio) e della assenza di ogni dimostrazione di condotte diligenti volte ad escludere ogni uso illecito, anche in considerazione della circostanza per cui, per ammissione della difesa, il predetto mezzo era finalizzato al trasporto di letame nel terreno stesso della ricorrente, così da imporsi un costante controllo della liceità di quanto trasportato, tuttavia non emerso, si è proposta soltanto una diversa valutazione dei fatti, assieme alla astratta evocazione della buona fede senza alcuna illustrazione di dati dimostrativi di una condotta diligente volta a evitare utiiizzi illeciti.

Tanto in contrasto con il principio per cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr.

Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Il controllo della Corte di Cassazione è dunque limitato ai soli profili della violazione di legge. La verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare reale è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu oculi (per tutte: Sez. U, n. 6 del 27/03/1992 - dep. 07/11/1992, Midolini, Rv. 191327;

Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 - dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840); in altri termini, quindi, non è possibile che il controllo di cassazione si traduca in un controllo che investe, sia pure in maniera incidentale, il merito dell'impugnazione, come si propone con il ricorso in esame.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa d