Sentenza — n. 31376/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABiorcio Giampiero propone, a mezzo del proprio difensore, ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza 30279/2020 della IV Sezione Penale, che dichiarava inammissibile il ricorso da lui proposto, avverso la sentenza resa in data 21 giugno 2019 dalla Corte di Appello di Torino, che aveva parzialmente riformato quoad poenam e per il resto confermato - per quanto ivi di interesse - la condanna emessa a carico del medesimo dal tribunale di Alessandria, in relazione ai reati a lui ascritti al capo 1 della rubrica, riqualificati in furti monoaggravati a lui contestati con la recidiva reiterata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625 bis cod. proc. pen, art. 648 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31376/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ritiene il Collegio che i sopra illustrati motivi di cui al proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. siano manifestamente infondati.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Biorcio Giampiero nato a Alessandria il 2/10/1958; avverso la sentenza del 22/10/2020 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino che ha chiesto di dichiarare inammissibiie il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Biorcio Giampiero propone, a mezzo del proprio difensore, ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza 30279/2020 della IV Sezione Penale, che dichiarava inammissibile il ricorso da lui proposto, avverso la sentenza resa in data 21 giugno 2019 dalla Corte di Appello di Torino, che aveva parzialmente riformato quoad poenam e per il resto confermato - per quanto ivi di interesse - la condanna emessa a carico del medesimo dal tribunale di Alessandria, in relazione ai reati a lui ascritti al capo 1 della rubrica, riqualificati in furti monoaggravati a lui contestati con la recidiva reiterata.
2. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato osservando come la corte di appello di Torino, rideterminando la pena per il capo 1), nulla avesse disposto in ordine alla recidiva, tanto che nessun aumento era stato stabilito per la stessa. Circostanza, questa, dimostrativa del fatto per cui la predetta aggravante non era stata riconosciuta. Consegunetemente la Corte di Cassazione, nel calcolare la maggiorazione del termine di prescrizione di 8 anni, per fatti interruttivi, nella misura di due terzi, in relazione alla ritenuta recidiva, sarebbe incorsa in un errore di fatto stante il mancato riconoscimento della stessa da parte dei giudici di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che i sopra illustrati motivi di cui al proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. siano manifestamente infondati.
2. Sul punto, ritiene il Collegio che vada operata una premessa. La natura e ratio del rimedio di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, impongono di ribadire che l'errore di fatto che può dare luogo, ex art. 625 bis cod. proc. pen., all'annullamento della sentenza della Corte di Cassazione, è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte regolatrice nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, che siano connotati dall'influenza esercitata sulla decisione.
In altri termini, l'inesatta percezione di quei dati processuali e il loro svisamento deve essere tale da poter affermarsi che senza quelli si sarebbe pervenuti ad una sentenza diversa da quella che è stata adottata (così sez. 6, n. 25121 del 2/4/2012, rv. 253105; cfr. Sez. Un. n. 16103/2002). Di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.
Un„ n. 18651 del 26.3.2015, Moroni, rv. 263686).
3. Tanto precisato, va osservato come alla luce della sentenza di appello della citata corte torinese, sul punto incontestata, emerge che i primi giudici avevano dichiarato il ricorrente colpevole dei reati di cui ai capi 1) e 7), riqualificando il fatto di cui al capo 1) nella fattispecie di cui agli artt. 624 625 n. 5 u.p. cod. pen, ritenendoli unificati dal vincolo della continuazione e ritenendo sussistente la contestata recidiva reiterata. Rispetto a tale decisione, i giudici di appello oltre ad accogliere il gravame circa la riqualificazione del reato di cui al capo 7) (art. 648 bis cod. pen.) nella fattispecie di cui al furto semplice, valutavano anche il secondo motivo di gravame, con cui Biorcio Giampiero aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche da applicare quantomeno in regime di prevalenza rispetto alla recidiva - rimasta incontestata - e alle altre aggravanti.
Motivo quest'ultimo, che non veniva accolto, e la corte, dichiarato estinto per prescrizione il reato, riqualificato, di cui al capo 7), riformando parzialmente la sentenza di primo grado rideterminava la pena per i reati monoaggravati di cui al capo 1) stabilendo la pena base pari ad anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa e l'aumento per la continuazione interna sino alla pena finale di anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa. Confermando nel resto, per quanto di interesse, la sentenza.
4. Appare evidente, per quanto esposto, che la recidiva reiterata e' stata riconosciuta in primo grado ed è rimasta incontestata in sede di gravame nonché confermata in grado di appello. Non osta a tale ricostruzione la circostanza, dedotta dalla difesa, per cui in sede di rideterminazione del trattamento sanzionatorio non si è tenuto conto degli aumenti previsti per la recidiva, trattandosi di evidente errore favorevole all'imputato. Consegue che il ricorso porposto oltre ad essere manifestamente infodato nel merito, propone comunque ed al più una questione eminentemente valutativa, circa l'avvenuto riconsocimento della recidiva, come tale non suscettibile di rientrare nell'ambito di operatività dell'art. 625 bis cod. proc. pen.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle