Sentenza — n. 31374/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 27/10/2020, il Tribunale di Perugia, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame presentata nell'interesse di Andrews Joseph e Omoregbee Edith Suzan, indagati per i reati di cui agli artt. 256, comma 1, lett. a) e b) d.lgs n. 152/2006 e 648 cod.pen., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto in data 18/03/2020 (avente ad oggetto un capannone industriale sito in Gualdo Cattaneo ed il materiale ivi contenuto, costituito da ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi), annullava il decreto in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.pen. (capo B dell'imputazione provvisoria) e confermava il vincolo reale in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod.pen, art. 27 cod.proc.pen, artt. 321 cod.proc.pen, art. 325, comma 1 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31374/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Andrews Joseph, nato in Liberia il 22/09/1978 Omoregbee Edith Suzan, nata in Nigeria il 16/10/1975 avverso l'ordinanza del 27/10/2020 del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. lette per gli imputati le conclusioni scritte dell'avv. Pesci e dell'avv. Zinci, che hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27/10/2020, il Tribunale di Perugia, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame presentata nell'interesse di Andrews Joseph e Omoregbee Edith Suzan, indagati per i reati di cui agli artt. 256, comma 1, lett.
a) e b) d.lgs n. 152/2006 e 648 cod.pen., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto in data 18/03/2020 (avente ad oggetto un capannone industriale sito in Gualdo Cattaneo ed il materiale ivi contenuto, costituito da ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi), annullava il decreto in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.pen. (capo B dell'imputazione provvisoria) e confermava il vincolo reale in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett.
a) e b) d.lgs n. 152/2006 (capo A dell'imputazione provvisoria).
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione Andrews Joseph e Omoregbee Edith Suzan, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, articolando ciascuno due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deducono violazione di legge in relazione all'art. 27 cod .proc. pen. Espongono che, successivamente all'emissione del decreto impositivo del sequestro, il pubblico ministero titolare del procedimento aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Perugia, ritenendo il procedimento di competenza distrettuale ex art. 51 comma 3bis cod.proc.pen; deducono, quindi, che, in difetto di emissione ex art. 27 cod.proc.pen., entro il termine di venti giorni, di ulteriore e diverso decreto di sequestro preventivo da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, il provvedimento aveva perso la propria efficacia; erroneamente, pertanto, il Tribunale del riesame aveva disatteso la deduzione difensiva volta a far valere l'inefficacia della misura reale.
Con il secondo motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod.proc.pen. e 256 d.lgs 152/2006. Deducono che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che i beni custoditi nel capannone industriale erano da qualificarsi come rifiuti, essendo emerso che erano oggetti funzionanti e potenzialmente utilizzabili; né, a fronte della natura di reato proprio di quello contestato, era stata accertata la necessaria qualifica soggettiva dell'agente, che deve essere titolare di imprese o responsabili di enti; il Tribunale, pertanto, non aveva valutato appieno la sussistenza dei gravi indizi di reità a carico degli indagati.
Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. I ricorrenti lamentano la mancata declaratoria di inefficacia della misura cautelare, in quanto, successivamente all'emissione del provvedimento di sequestro preventivo in data 02/04/2020, il pubblico ministero titolare del procedimento aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Perugia, ritenendo il procedimento riunito ad altro procedimento di competenza distrettuale ex art. 51, comma 3 bis cod.proc.pen; a tale trasmissione avrebbe dovuto fare seguito, in base al disposto dell'art. 27 cod.proc.pen., l'emissione di un nuovo decreto di sequestro preventivo e, poiché, tanto non era avvenuto si era determinata l'inefficacia del provvedimento di cautela reale.
Il Tribunale del riesame, disattendendo la censura qui riproposta, ha correttamente ritenuto che la predetta circostanza non aveva spiegato alcuna incidenza sull'efficacia della misura cautelare. Il Collegio cautelare ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto, secondo cui la trasmissione di atti per ragioni di competenza, da uno ad altro ufficio del P.M., non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., viene meno solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiarato competente (Sez.2,n. 16309 del 09/04/2015,Rv.263764 - 01;
Sez.4,n.4054 del 11/07/2000, Rv.217483 - 01). Né coglie nel segno la deduzione difensiva che lamenta che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto rilevare la propria incompetenza prima di disporre la misura cautelare: i reati in relazione ai quali veniva richiesta ed emessa la misura cautelare (256, comma 1 lett.
a) e b) d.lgs 152/2006 e 648 cod.pen) non rientravano, infatti, nella competenza distrettuale di cui all'art. 51 comma 3 bis cod.proc.pen.e la successiva trasmissione degli atti da parte dell'ufficio del P.M. alla Procura della Repubblica di Perugia era determinata dalla finalità di riunione con altro procedimento avente ad oggetto reato di competenza distrettuale.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Va osservato, in premessa, che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez.
U, n. 7 del 23/02/2000, Rv.215840 - 01); non è necessario, quindi, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018,Rv.273069 - 01; Sez. 1,n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 - 01), con la precisazione che il Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (Sez.3, n.37851 del 04/06/2014, Rv.260945 Sez.5,n.3722 del 11/12/2019, dep.29/01/2020, Rv.278152 - 01).
Va, poi, ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Nella specie, i ricorrenti articolano motivo che si sostanzia in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame.
Il Collegio cautelarei nell'ordinanza impugnata, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente e congruamente argomentato in ordine al carattere di rifiuto del materiale in sequestro, rimarcandone le modalità di detenzione e di acquisizione, le modalità di stoccaggio, le condizioni di obsolescenza e deterioramento dei beni (pag 5 e 6 dell'ordinanza impugnata).Le censure mosse in questa sede dai ricorrenti sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.
Né coglie nel segno l'ulteriore difensiva che lamenta la mancata verifica in ordine alla qualifica soggettiva dell'agente, in quanto il reato contestato (art. 256 comma 1 lett. a-b) ha natura di reato comune (cfr Sez.3,n.4770 del 26/01/2021, Rv.280375 - 01:II reato di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non ha natura di reato proprio, realizzabile dai soli soggetti esercenti professionalmente un'attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un'ipotesi di reato comune, che può essere commesso da chiunque svolga tale attività di fatto o in modo secondario, purché non del tutto occasionalmente, e che, per la sua natura istantanea, si perfeziona anche con una sola delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice).
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
4. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eu