Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31373/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31373/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31373/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza in data 17/02/2021 il Tribunale di Vibo Valentia - Sezione per il riesame ha confermato il decreto con il quale, il precedente 22/01/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 9.000,00, in via diretta, nei confronti della "Assistenza Servizi Telematici Satellitari Società Cooperativa Sociale" e, in caso di accertata incapienza della stessa, per equivalente, nei confronti di Tucci Riccardo, indagato per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di emissione di fatture o altri documenti per operazioni insistenti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 24 Cost, art. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31373/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva al riguardo che il Tribunale del riesame, escludendo l'operatività della deroga all'art. 110 cod. pen. prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000, ha ritenuto che, nei confronti dell'indagato, sussistesse il fumus tanto del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quanto di quello di emissione di fatture o altri documenti per operazioni insistenti, giungendo in tal modo alla conclusione - che si vuole erronea - che essi mantengono immutata autonomia anche in caso di unicità del soggetto agente.

Parole chiave

Generato dall'IA
inchiesta per frode fiscale fatture fittizie complicità in sottrazione d'imposta esecuzione per crediti fiscali sequestro fiscale scopi fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Tucci, avv.to Trungadi, articolando tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 24 Cost
74 del 2000 e violazione dell'art. 24 Cost.
art. 110 cod. pen
Osserva al riguardo che il Tribunale del riesame, escludendo l'operatività della deroga all'art. 110 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tucci Riccardo, nato in Germania 1'08/05/1986, avverso l'ordinanza in data 17/02/2021 del Tribunale di Vibo Valentia Sezione per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 17/02/2021 il Tribunale di Vibo Valentia - Sezione per il riesame ha confermato il decreto con il quale, il precedente 22/01/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 9.000,00, in via diretta, nei confronti della "Assistenza Servizi Telematici Satellitari Società Cooperativa Sociale" e, in caso di accertata incapienza della stessa, per equivalente, nei confronti di Tucci Riccardo, indagato per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di emissione di fatture o altri documenti per operazioni insistenti.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Tucci, avv.to Trungadi, articolando tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt.292 e 309 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per essere questa apparente e "per relationem". Nello specifico, assume che il Tribunale del riesame avrebbe recepito integralmente la motivazione del giudice di prime cure e l'avrebbe fatta propria in assenza di un'autonoma valutazione, che desse conto della ritenuta unicità gestionale. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., del vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza sia del fumus dei delitti in contestazione, di cui difetterebbe in special modo l'elemento soggettivo, che del periculum in mora.

Sostiene, in particolare, che gli stretti rapporti commerciali intercorsi tra le compagini sociali coinvolte nella vicenda sarebbero stati causa di una fatturazione imprecisa, ma non falsa; che non risulterebbe motivata la ritenuta sussistenza del dolo del ricorrente; che, infine, non risulterebbe motivata neanche la ritenuta sussistenza di esigenze preventive a fondamento del disposto vincolo cautelare. 2.3. Con il terzo motivo, infine, lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in punto di mancata applicazione del disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000 e violazione dell'art. 24 Cost.

Osserva al riguardo che il Tribunale del riesame, escludendo l'operatività della deroga all'art. 110 cod. pen. prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000, ha ritenuto che, nei confronti dell'indagato, sussistesse il fumus tanto del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quanto di quello di emissione di fatture o altri documenti per operazioni insistenti, giungendo in tal modo alla conclusione - che si vuole erronea - che essi mantengono immutata autonomia anche in caso di unicità del soggetto agente.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di Tucci Riccardo risulta manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Destituito di fondamento appare, innanzitutto, il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt.292 e 309 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendosi che il Tribunale del riesame avrebbe recepito integralmente l'impianto argomentativo del giudice di prime cure, senza dar conto, con autonoma valutazione, della ritenuta unicità gestionale delle molteplici imprese sottoposte a controllo. Ritiene al riguardo il Collegio che non è riscontrabile, nel caso concreto, la dedotta violazione di legge, atteso che il tessuto motivazionale dell'ordinanza gravata risulta conforme alle evocate disposizioni normative, essendo stati sottoposti ad un autonomo scrutinio gli elementi in precedenza vagliati dal primo giudice ed essendosi condivise le sue valutazioni all'esito della confutazione delle deduzioni, invero assai generiche, della difesa.

In questi termini, dunque, il recepimento di taluni passaggi argomentativi del giudice per le indagini preliminari non può che ritenersi lecito, in quanto le prospettazioni difensive, pur vagliate, non risultano idonee a scardinare l'argomentato a fondamento del provvedimento genetico. Costituisce, infatti, consolidato insegnamento della Corte - cui va data continuità - quello secondo cui «In tema di misure caute/ari, l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale della libertà richiami "per relationem", nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione "per relationem" fornire una risposta implicita alle censure formulate» (così, ex multis, Sez. 1, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, Nappello, Rv. 265765-01).

Per altro verso, deve porsi in rilievo che la censura de qua, nella parte in cui prospetta il vizio motivazionale, risulta caratterizzata da un'evidente genericità, che la rende egualmente inammissibile, atteso che non viene contestata l'esistenza dei singoli elementi indiziari dalla cui convergenza è stata desunta la ricorrenza del fumus commissi delicti, ma è sollecitata, piuttosto, una lettura alternativa degli elementi stessi, interdetta al giudice di legittimità.Tanto più ove si consideri che l'impianto argomentativo a sostegno del provvedimento appare connotato, in parte qua, dai requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e risulta, pertanto, idoneo a rendere comprensibile il percorso seguito dal giudice che ha confermato il vincolo cautelare.

3. Palesemente infondato risulta il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza sia del fumus del delitto in contestazione, di cui difetterebbe in special modo l'elemento soggettivo, che del periculum in mora. Osserva, infatti, il Collegio che l'impianto motivo sotteso all'ordinanza del Tribunale del riesame di Vibo Valentia si connota per intrinseca coerenza, evidente completezza e oggettiva ragionevolezza, sì da rendere positivamente apprezzabile il percorso argomentativo in concreto seguito.

In particolare, i giudici della cautela hanno posto in rilievo che la documentazione contabile ed extracontabile della "Assistenza Servizi Telematici Satellitari Società Cooperativa Sociale", di cui è stato legale rappresentante il ricorrente, comprova che il volume d'affari di detta compagine è stato orientato, in via esclusiva, alla prestazione di servizi in favore della "Autoelettrosat s.r.l."; che la fattura n. 4 del 2015, emessa dalla prima società in favore della seconda, ha un contenuto assolutamente generico, non esistendo alcun contratto di servizi che ne giustifichi l'emissione, recando una data successiva a quella di competenza ed essendo stata registrata con modalità anomale; che le uniche entrate riscontrate sul conto corrente della "Assistenza Servizi Telematici Satellitari Società Cooperativa Sociale" sono rappresentate da pagamenti parziali relative a fatture emesse dalla "Autoelettrosat s.r.l.".

La puntuale esposizione degli elementi da cui è inferita la sussistenza del fumus commissi delicti e il richiamo al disposto dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, che, nel prevedere la confiscabilità delle somme costituenti profitto del delitto di cui all'art. 2 del d.lgs. cit., ne consente, in via cautelare, il sequestro preventivo, rendono la motivazione del tutto scevra dai vizi denunziati. Tale circostanza rende inammissibile, in parte qua, il proposto gravame, avendo la Suprema Corte costantemente affermato che «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656-01, nonché Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01 e Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01).

4. Priva di pregio risulta, infine, anche la doglianza fatta valere con il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in punto di mancata applicazione del disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000, che esclude la punibilità a titolo di concorso nel delitto di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per colui che abbia emesso tali fatture o documenti e, per altro verso, esclude la punibilità a titolo di concorso nel delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per colui che li abbia utilizzati.

E invero, si rileva che, a fronte dell'esauriente motivazione offerta al riguardo dal giudice di prime cure (rinvenibile, segnatamente, alle pagg. 14 e 15 del decreto di sequestro preventivo), non risulta dedotta una specifica censura con la richiesta di riesame. Tale circostanza esclude che la doglianza possa essere fatta valere in questa sede, dovendosi fare applicazione del consolidato principio secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577-01).

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del