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Sentenza — n. 31372/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31372/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31372/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Lecce ha dichiarato inammissibile il ricorso della società TLS soc. coop. a.r.l. per carenza di interesse, ed ha respinto il ricorso, ex art. 324 cod.proc.pen., proposto da Valletta Andrea, avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce, del profitto del reato nell'ambito di indagini in relazione ai reati di cui all'art. 2 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui ai capi 23) e 24), ed ha confermato l'impugnato decreto di sequestro preventivo.

Regesto Legislator

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art. 324 cod.proc.pen, art. 292 cod.proc.pen, art. 324 comma 1 cod. proc. pen, art. 309 cod.proc.pen, art. 309 comma 9 cod.proc.pen; Sentenza — n. 31372/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tale conclusione si fonda sulla nozione di interesse ad impugnare come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità che individua l'interesse del ricorrente alla restituzione della cosa sequestrata che presuppone l'apprensione del bene di cui si chiede, attraverso l'impugnazione, la restituzione, interesse che deve essere allegato, al pari di qualsiasi impugnazione. Ciò significa che il ricorrente deve allegare, ai fini dell'interesse concreto che si identifica con la restituzione del bene, l'avvenuta apprensione del bene e la tempestività della sua impugnazione secondo la duplice indicazione dell'art. 324 cod.proc.pen.

Parole chiave

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sequestro fiscale sequestro di conti bancari inchiesta per sottrazione d'imposta azione di convalida del sequestro beni sequestrati segreto fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod.proc.pen
per carenza di interesse, ed ha respinto il ricorso, ex art. 324 cod.proc.pen., proposto da Valletta Andrea, avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce, del profitto del reato nell'ambito di indagini in relazione ai reati di cui all'art.
art. 292 cod.proc.pen
derivante dalla nullità dell'ordinanza del riesame, violazione dell'art. 292 cod.proc.pen.
art. 324 comma 1 cod. proc. pen
L'art. 324 comma 1 cod. proc. pen., in tema di sequestro preventivo, prevede che il termine per proporre richiesta di riesame decorre dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
art. 309 cod.proc.pen
47 al comma nono dell'art. 309 cod.proc.pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art.
art. 309 comma 9 cod.proc.pen
Con riferimento alla posizione dell'indagato Valletta, deduce il vizio di motivazione apparente, la violazione dell'art. 309, 292 e 185 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da Valletta Andrea, nato a Lecce il 24/11/1977 TLS soc. coop. a.r.l. in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Lecce in data 15/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Lecce ha dichiarato inammissibile il ricorso della società TLS soc. coop. a.r.l. per carenza di interesse, ed ha respinto il ricorso, ex art. 324 cod.proc.pen., proposto da Valletta Andrea, avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce, del profitto del reato nell'ambito di indagini in relazione ai reati di cui all'art. 2 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui ai capi 23) e 24), ed ha confermato l'impugnato decreto di sequestro preventivo.

A Valletta Andrea è contestata la violazione dell'art. 2 del d.lgs 10 marzo $ 2000, n. 74, quale legale rappresentante di TLS soc. coop. a.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti, emesse dalla ditta individuale Quarta Pierluigi indicate nel capo 22, per avere indicato, nelle dichiarazioni relative a dette imposta nell'anno 2016 e 2015 elementi passivi fittizi con evasione delle predette imposte, nell'ambito di una complessa indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Campi Salentini che aveva disvelato l'esistenza di una associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di contrabbando e di evasione di imposte nella commercializzazione dei carburanti attraverso un sistema di c.d. frodi a carosello.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Valletta Andrea in proprio, quale indagato, e quale legale rappresentate della TLS soc. coop. a.r.l. 2.1. Con riferimento al ricorso nell'interesse della società, il difensore deduce la violazione di legge in relazione alla declaratoria di inammissibilità. La difesa aveva eccepito nella procedura di riesame che, pur non avendo ricevuto la società notificazione di copia del decreto di sequestro preventivo, alla data del 19/11/2020 era stato disposto il sequestro del conto corrente della società e, dunque, sussisteva, contrariamente a quanto ritenuto, un interesse concreto in capo alla società a cui era stato disposto il sequestro del conto corrente, in data 19/11/2020, data di apposizione del vincolo sul conto corrente medesimo, essendosi verificata, a tale data, la concreta incidenza sulla sfera patrimoniale della stessa.

Sotto altro profilo, deduce l'omessa motivazione sulla validità della misura in presenza di un concreto interesse in capo alla società per effetto del vincolo disposto sul conto corrente bancario. Nullità radicale del provvedimento di sequestro del G.I.P. derivante dalla nullità dell'ordinanza del riesame, violazione dell'art. 292 cod.proc.pen. L'assenza di notificazione del decreto di sequestro in capo alla società renderebbe radicalmente nullo il decreto di sequestro, non potendo sopperire la notificazione in capo all'indagato Valletta. 2.2.

Con riferimento alla posizione dell'indagato Valletta, deduce il vizio di motivazione apparente, la violazione dell'art. 309, 292 e 185 cod.proc.pen. e art.111 Cost., assenza di autonoma motivazione del provvedimento genetico, integrazione della motivazione insussistente, nullità dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale cautelare avrebbe confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari, che era privo di autonoma motivazione, ed avrebbe integrato la motivazione mediante mero richiamo per relazione al provvedimento che non conteneva, con riferimenti ai capi 23) e 24), alcuna motivazione.

Il tribunale, in assenza di autonoma motivazione non avrebbe potuto integrarla, da cui la nullità dell'ordinanza impugnata per effetto della mancata autonoma motivazione dell'ordinanza generica non integrabile dal tribunale. Il difensore ha depositato memoria scritta con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso nell'interesse della società è fondato. Va premesso che, come risulta dal provvedimento impugnato, la difesa si TLS soc. coop a.r.l. aveva eccepito la nullità del sequestro preventivo in quanto il decreto di sequestro non era stato notificato alla società ed aveva allegato che, pur non avendo ricevuto notificazione dell'esecuzione del sequestro, aveva appreso che, in data 19/11/2020, era stato sottoposto a sequestro il conto corrente bancario della società presso la Banca Sella, il cui saldo attivo era pari a C 334.533,93. Il tribunale cautelare sul rilievo che non era stato eseguito il sequestro di beni dichiarava inammissibile l'istanza di riesame nell'interesse della TLS soc. coop. a.r.l. per carenza di interesse.

Dava atto il verbale di esecuzione del sequestro era stato trasmesso al tribunale dopo l'udienza di discussione. La decisione è fondata su una errata interpretazione del dato normativo e della giurisprudenza di legittimità richiamata nell'ordinanza. Se è pacifico che è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, non essendo ravvisabile alcun interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione (Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, Di Guida, Rv. 275598 - 01), non di meno sussiste l'interesse concreto ad impugnare laddove il ricorrente alleghi l'avvenuta apposizione del vincolo reale sui beni.

Tale conclusione si fonda sulla nozione di interesse ad impugnare come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità che individua l'interesse del ricorrente alla restituzione della cosa sequestrata che presuppone l'apprensione del bene di cui si chiede, attraverso l'impugnazione, la restituzione, interesse che deve essere allegato, al pari di qualsiasi impugnazione. Ciò significa che il ricorrente deve allegare, ai fini dell'interesse concreto che si identifica con la restituzione del bene, l'avvenuta apprensione del bene e la tempestività della sua impugnazione secondo la duplice indicazione dell'art. 324 cod.proc.pen.

L'art. 324 comma 1 cod. proc. pen., in tema di sequestro preventivo, prevede che il termine per proporre richiesta di riesame decorre dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. Ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame (che é unico per il difensore e per l'indagato) occorre fare riferimento al momento dell'esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza, e non al dato formale della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento (Sez.

Un., 11 luglio 2006 n. 27777 Marseglia Rv. 234213; Sez. 2, del 20/05/2009 n. 35966, Francolini, Rv. 245585; Sez. 2, del 15/10/2010 n. 44658, Chiesi, Rv. 248790). Da cui la conclusione che la mancata notificazione del decreto non comporta alcuna nullità del provvedimento di sequestro, allo stesso modo la mancata notificazione del provvedimento di esecuzione che ha unicamente l'effetto di far decorre il termine per l'impugnazione, non determina nullità del sequestro.

5. Nel caso in esame, risulta dal provvedimento impugnato (pag. 1 e 2) che il ricorrente aveva eccepito la nullità del decreto di sequestro per omessa notificazione alla società ed aveva allegato di avere avuto conoscenza dell'apposizione del vincolo cautelare sul conto corrente bancario intestato alla società. L'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avanzata nell'interesse della società per carenza di interesse sul rilievo che il verbale di esecuzione era stato trasmesso successivamente alla decisione non applica correttamente i principi giurisprudenziali sopra enunciati e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce.

6. Non è fondato il ricorso nell'interesse di Valletta Andrea. Va ricordato che le Sezioni Unite della Corte di cassazione (S.U. n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789) hanno affermato che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod.proc.pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7 dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il Tribunale del riesame ha il dovere di annullare il provvedimento genetico se questo sia privo di motivazione ovvero non contenga la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa.

Dunque, secondo l'arresto delle Sezioni Unite è compito del Tribunale del riesame annullare, ai sensi dell'art. 309 comma 9 cod.proc.pen., il decreto di sequestro solo qualora manchi di autonoma valutazione, potendo, invece, esercitare il potere di integrazione quando la motivazione del provvedimento genetico sussiste ed è apprezzabile la valutazione autonoma, non potendo supplire nel caso di assenza/apparenza di motivazione.Quindi, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, Esposito, Rv. 278509 - 01;

Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, P.M. in proc. Liccardo, Rv. 272596 - 01).

7. L'ordinanza impugnata, a fronte della censura difensiva, dà atto di aver vagliato il provvedimento del Giudice che ha disposto il sequestro e lo ha ritenuto sorretto da motivazione incompleta, ma non assente (cfr. pag.

4) ed ha provveduto alla integrazione quanto al presupposto del fumus del reato. Il Tribunale cautelare, quanto al profilo del fumus dei reati oggetto di provvisoria incolpazione al Valletta, di cui ai capi 23 e 24 - art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74- e segnatamente quanto alla prova della fittizietà delle fatture emessa dalla ditta Quarta Pierluigi, indagato per il delitto di cui art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, al fine di consentire alla TLS soc. coop. a.r.l. l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, fatture utilizzate dal Valletta, legale rappresentante della TLS nelle dichiarazioni fiscali per gli anni 2015 e 2016, ha richiamato il contenuto dell'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di Quarta Pierluigi (pagg. 164 e 165), nonché la documentazione della Guardia di Finanza da cui ha argomentato la natura fittizia delle operazioni indicate nelle fatture poiché risultava provato il pagamento ma non l'esistenza delle operazioni ivi indicate e la provvista proveniva dal sodale del Quarta che la consegnava alla TLS per pagare, a mezzo assegno, le fatture emesse dalla ditta Quarta Pierluigi che poi il Valletta utilizzava nelle dichiarazioni fiscali della TLS.

A tale riguardo risulta del tutto inconferente la doglianza difensiva che si appunta sul mancato riferimento, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale, ai capi 23 e 24, oggetto di contestazione al Valletta e ciò perché nei confronti del Valletta non non vi era richiesta di misura cautelare, ma ciò non significa che fosse assente la descrizione degli elementi costituenti il fumus del delitto di cui all'art. 2 d.ls n. 74 del 2000, contestato al Valletta. Tali elementi sono evincibili a pag. 164 e ss. laddove il G.I.P. espone i gravi indizi di colpevolezza per il capo 22 - art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - nei confronti di Quarta Pierluigi.

Trattasi di rinvio per relationem ad atti conosciuti dalla parte e come tale legittimo in quanto, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, è legittimo il ricorso alla motivazione per relationem anche nei ricorsi avverso misure cautelari (Sez. 3, n.2257 del 18/10/2016, P.M. in proc. Burani, Rv. 268800). In ogni caso, il tribunale non si è limitato ad un mero richiamo per relazionem al provvedimento generico, nel rispondere alle censure difensiva, ma, a pag. 5, ha integrato la motivazione del G.I.P. disattendendo la censura che si appuntava sulla fittizietà delle fatture con motivazione congrua e per nulla apparente.

8. Si impone l'annullamento dell'ordinanza nei confronti della società TLS soc. coop. a r.l. e rinvia per nuovo esame dal Tribunale di Lecce e il rigetto del ricorso di Valletta Andrea che va rigettato con tutte le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata emessa nei confronti della società TLS soc. coop. a r.l. e rinvia per nuovo esame dal Tribunale di Lecce. Rigetta il ricorso proposto da Valletta Andrea e