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Ordinanza — n. 31368/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, remanding execution opposition to lower court on confiscation revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31368/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Cannizzaro s.r.l. against a lower court order declaring the request for confiscation revocation inadmissible. The company argued that new facts regarding the company's good faith and lack of illicit professionalism warranted a new examination, but the court found these arguments insufficient to overcome the principle of res judicata in execution proceedings. Consequently, the appeal was reclassified as an execution opposition and remanded to the Tribunal of Verona for a substantive decision.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: Appeals against execution orders in confiscation cases are legally qualified as execution oppositions and must be remitted to the competent execution judge for a substantive ruling.

Parole chiave

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confiscation revocation execution opposition res judicata execution Cassation remand procedural qualification restituzione di fondo azione di rivocazione del sequestro revoca del trasferimento patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 666, comma 2, cod.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Costituisce principio giurisprudenziale ampiamente consolidato quello secondo cui, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod.
art. 240 cod. pen
Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 240 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art.
art. 666 cod. proc. pen
sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark
Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo
265538-01, nonché, per identiche conclusioni, tra le tantissime altre: Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv.
Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone
259454- 01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv.
Sez. 1, n. 11770 del 28/02/2012, Filomena
258079-01; Sez. 1, n. 11770 del 28/02/2012, Filomena, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cannizzaro s.r.I., in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza in data 09/11/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria presentata nell'interesse della società ricorrente dall'avvocato Rosy Sergi, che replica alle conclusioni del Procuratore generale e insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 9 novembre 2020, e depositata in data 10 novembre 2020, il Tribunale di Verona, pronunciando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato «inammissibile e comunque rigetta[to] l'istanza» con la quale la "Cannizzaro s.r.l.", in persona del legale rappresentante Salvatore /1( Cannizzaro, aveva chiesto la revoca del provvedimento di confisca di 23 appartamenti di proprietà dell'ente, disposta con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona in data 24 ottobre 2008. L'istanza è stata dichiarata inammissibile perché ritenuta mera riproposizione di richiesta già avanzata dalla "Cannizzaro s.r.l." con incidente di esecuzione del 29 giugno 2009 e respinta con ordinanze del 7 luglio 2009 e del 17 novembre 2009, la prima emessa inaudita altera parte, la seconda all'esito di opposizione. La confisca è stata adottata all'esito del procedimento nei confronti di Salvatore Cannizzaro per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe la "Cannizzaro s.r.l.", in persona del legale rappresentante Salvatore Cannizzaro, con atto sottoscritto dall'avvocato Rosy Sergi, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della preclusione da "giudicato" esecutivo. Si deduce che l'ordinanza impugnata è illegittima, perché la preclusione da "giudicato" esecutivo è superabile, e superata nella specie, in ragione di elementi di fatto e di diritto diversi da quelli già esaminati. Si premette che la precedente ordinanza di rigetto del 17 novembre 2009 dell'incidente di esecuzione nulla ha detto in ordine alla estraneità al reato e alla buona fede della "Cannizzaro s.r.l.". Si osserva che l'istanza di revoca del 23 ottobre 2019, dichiarata inammissibile dal provvedimento impugnato in questa sede, propone questioni nuove.

Si evidenzia, in primo luogo, che la disciplina della confisca facoltativa ex art. 240 cod. pen., nella formulazione vigente nel 2008, è stata erroneamente applicata, in ragione dell'assenza di: -) professionalità nelle attività illecite, sebbene questa fosse un presupposto per ritenere un rapporto strumentale dei beni oggetto di ablazione con il reato; -) profitto diverso da quello derivante dalla percezione del canone di locazione degli immobili, avvenuta a condizioni di mercato e di parità di trattamento per tutti gli inquilini; -) indici di mala fede della società, la quale anzi confidava in costosissimi sistemi di videosorveglianza e nella costante presenza sul posto dei Carabinieri.

Si rileva, in secondo luogo, che la statuizione di confisca, disposta per la prognosi di probabile reiterazione della condotta criminosa, è in contrasto con la scelta di concedere la sospensione condizionale della pena, ed è fondata su una immotivata affermazione di intestazione fittizia degli immobili. Si rappresenta, in terzo luogo, che l'ablazione dei beni è avvenuta in danno di società che non ha mai potuto difendersi in relazione alla ritenuta fittizietà dell'intestazione dei beni, anche perché la decisione conclusiva del precedente incidente di esecuzione fa rinvio alla sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di Salvatore Cannizzaro, ma alla quale è rimasta estranea la "Cannizzaro s.r.l.", e agli elementi raccolti in quel procedimento.

Si segnala, in quarto luogo, che il Tribunale civile di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta davanti allo stesso dalla "Cannizzaro s.r.l." per seguire il "suggerimento" formulato nell'ordinanza di rigetto del 17 novembre 2009, osservando che trattasi di questione rimessa alla cognizione del giudice penale. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 240 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mera apparenza della motivazione. Si deduce che il Giudice dell'esecuzione, dopo aver affermato di non voler esaminare nel merito la questione concernente l'erroneità dell'applicazione della confisca, ha riconosciuto che vi è un argomento nuovo, da ritenere privo di fondamento. Si rappresenta, precisamente, che, per il Giudice dell'esecuzione, l'argomento nuovo è costituito dalla deduzione della mancata contestazione di un'attività di sfruttamento della prostituzione e dell'assenza di un suo profitto specifico, e che, però, sempre secondo detto Giudice, questo profilo non determina l'illogicità del provvedimento di confisca facoltativa.

Si osserva che la conclusione è errata per l'assenza di: -) contestazione del reato di sfruttamento della prostituzione; -) professionalità del reato a carico dell'imputato o della società; -) profitti diversi dalla percezione di canoni di mercato, sulla base di contratti regolarmente registrati e denunciati all'autorità di P.S; -) consapevolezza, da parte della società, dell'esercizio della prostituzione da parte delle inquiline, anche per la mancata fruizione di vantaggi o ricavi dai reati. Si aggiunge che i beni sottoposti a confisca sono stati intestati alla società "Cannizzaro s.r.l." sin dalla costruzione del residence, avvenuta nel 2002.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione, sebbene formalmente proposta come ricorso, deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione, per le ragioni di seguito precisate.

2. Costituisce principio giurisprudenziale ampiamente consolidato quello secondo cui, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di / proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso/ / 3 ( per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (così Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538-01, nonché, per identiche conclusioni, tra le tantissime altre: Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv. 259454- 01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079-01; Sez. 1, n. 11770 del 28/02/2012, Filomena, Rv. 252572-01).

3. Nella specie, l'ordinanza impugnata è stata adottata all'esito della comparizione delle parti all'udienza fissata ex art. 666 cod. proc. pen. Detta ordinanza, però, sebbene emessa all'esito di udienza camerale partecipata, costituisce la prima risposta all'istanza presentata il 23 ottobre 2019 nell'interesse della "Cannizzaro s.r.l." per la revoca di un precedente provvedimento di confisca, e non è stata seguita da nessuna decisione in sede di opposizione.

4. L'applicazione del principio giuridico precedentemente enunciato alla fattispecie indicata, quale risultante dagli atti processuali, impone la qualificazione del ricorso presentato in questa sede come opposizione all'esecuzione e la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona, siccome giudice competente a norma dell'art 667, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione all'esecuzione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona. Così deciso il 27/04/2021 Il Consiglie