Sentenza — n. 31366/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 7 settembre 2020, il G.U.P. del Tribunale di Roma, ai sensi degli art. 444 e ss. cod. proc. pen, applicava a Roberto Ranieri la pena concordata di anni 4 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in relazione al reato di cui agli art. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per avere illecitamente detenuto, all'interno della propria abitazione, elevati quantitativi di sostanze stupefacenti di diverso tipo, ovvero cocaina, hashish e marijuana; fatto accertato in Roma il 13 maggio 2020. Con la medesima sentenza, veniva altresì disposta dal giudice del patteggiamento la "confisca e la distruzione di quanto in sequestro".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 cod. pen, art. 240 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31366/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse di Ranieri va rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ranieri Roberto, nato a Roma il 21-11-1975, avverso la sentenza del 07-09-2020 del G.U.P. presso il Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Locatelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 settembre 2020, il G.U.P. del Tribunale di Roma, ai sensi degli art. 444 e ss. cod. proc. pen, applicava a Roberto Ranieri la pena concordata di anni 4 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in relazione al reato di cui agli art. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per avere illecitamente detenuto, all'interno della propria abitazione, elevati quantitativi di sostanze stupefacenti di diverso tipo, ovvero cocaina, hashish e marijuana; fatto accertato in Roma il 13 maggio 2020. Con la medesima sentenza, veniva altresì disposta dal giudice del patteggiamento la "confisca e la distruzione di quanto in sequestro".
2. Avverso la sentenza del G.U.P., Ranieri, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione dell'art. 240 cod. pen., nonché l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti richiesti ai fini dell'applicazione della misura della confisca di quanto in sequestro. In particolare, la difesa rileva che, quanto ai beni posti sotto sequestro diversi dalla sostanza stupefacente, quali una macchina elettrica per il sottovuoto, un macchinario elettrico per la saldatura delle buste in plastica, una macchina elettronica per il contasoldi e una serie di involucri contenenti materiale vegetale, il giudice avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione circa il collegamento tra tali beni e il reato, venendo in rilievo per essi un'ipotesi di confisca facoltativa.
Viceversa, nel caso di specie, il giudice del patteggiamento non ha fornito alcun riferimento specifico al nesso strumentale esistente tra i beni sequestrati e il reato contestato, limitandosi al mero richiamo del dettato normativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Deve premettersi che, tra i beni sequestrati all'esito delle attività di perquisizione del 13 maggio 2020, che hanno dato origine al presente procedimento penale, vi erano, a parte le sostanze stupefacenti di cui è stata contestata l'illecita detenzione, anche una macchina elettrica per il sottovuoto, un macchinario elettrico per la saldatura delle buste in plastica, una macchina elettronica per il contasoldi e una serie di involucri contenenti materiale vegetale. Di tutti i beni, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha disposto la confisca e distruzione, in maniera indubbiamente generica, ma senza che siano emersi profili di illegittimità della statuizione adottata, non potendosi sottacere che le censure difensive sul punto si sono rivelate non adeguatamente specifiche.Come correttamente rilevato dal Procuratore generale, infatti, con riferimento al materiale essiccato, si specifica nello stesso ricorso che lo stesso è risultato contenere cannabis sativa, come emerso dalla consulenza tecnica del dr. De Sangro, per cui in tal caso, a prescindere dal riferimento esplicito a tali sostanze nella contestazione, viene in rilievo un'ipotesi di confisca obbligatoria, risultando del tutto assertiva l'affermazione resa da Ranieri in sede di udienza di convalida dell'arresto, secondo cui si sarebbe in presenza di prodotti leciti.
In ordine alla macchina elettrica per il sottovuoto e un macchinario elettrico per la saldatura delle buste in plastica, pur nel silenzio argomentativo della sentenza, deve parimenti escludersi l'irragionevolezza della decisione del giudice del patteggiamento, trattandosi evidentemente di beni utilizzati per confezionare lo stupefacente illecitamente detenuto, risultandone pertanto chiara la pericolosità, non avendo del resto il ricorrente dedotto o comprovato un uso legittimo degli strumenti in questione, la cui connessione con i fatti di causa risulta lampante, e ciò anche in considerazione della notevole quantità di sostanze stupefacenti rinvenuta presso l'abitazione in uso all'imputato (oltre un chilo e mezzo di cocaina, circa un chilo di hashish e oltre 10 chili di marijuana), essendo peraltro specificato nella stessa imputazione che l'imputato disponeva di "materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente", per cui il collegamento tra tali beni e i fatti oggetto di contestazione risulta illustrato già nella contestazione rispetto alla quale l'imputato ha definito la sua posizione con il patteggiamento.
Quanto infine alla macchinetta conta-soldi, deve rimarcarsi la carenza di interesse del ricorrente a chiederne la restituzione, avendo egli stesso affermato nel ricorso che si tratta di un bene non di sua proprietà, perché appartenente ad altra persona, essendo stata lasciata dal precedente inquilino dell'appartamento.
3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse di Ranieri va rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/04/2021