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Sentenza — n. 31365/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31365/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31365/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto emesso in data 9 luglio 2020, notificato il 7 ottobre 2020, il G.I.P. del Tribunale di Milano disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma a saldo del conto corrente presso la Banca del Canton Ticino Bellinzona nei confronti di Andrea Rizzi, indagato con l'accusa di aver partecipato a un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari attraverso la predisposizione di strutture societarie fittizie in Italia e all'estero, strutture che operavano mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti, occupandosi Rizzi di creare e gestire un sistema informatico che consentiva l'auto-generazione di un fittizio traffico telefonico su server e di gestire i flussi finanziari fatturati in modo che corrispondessero al predetto volume di traffico fittizio; rispetto a tale condotta, Rizzi definiva la sua posizione con sentenza di patteggiamento del 4 novembre 2020, che disponeva la confisca delle somme in franchi svizzeri e in euro di cui al verbale del 28 gennaio 2020.

Regesto Legislator

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art. 323 comma 3 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31365/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con le pertinenti considerazioni dell'ordinanza impugnata, il ricorso non si confronta adeguatamente, per cui, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Rizzi deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Parole chiave

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confisca sotto sanzione internazionale sequestro di conti bancari spossessamento conseguente al pignoramento bene sequestrato confisca dei beni dissequestro di beni

Disposizioni normative citate

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art. 323 comma 3 cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza del Tribunale meneghino, Rizzi, tramite il suo difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione dell'art. 323 comma 3 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Con le pertinenti considerazioni dell'ordinanza impugnata, il ricorso non si confronta adeguatamente, per cui, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Rizzi deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rizzi Andrea, nato a Milano il 17-07-1977, avverso l'ordinanza del 15-12-2020 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dal difensore di fiducia del ricorrente, avvocato Maurizio Vinciguerra, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 9 luglio 2020, notificato il 7 ottobre 2020, il G.I.P. del Tribunale di Milano disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma a saldo del conto corrente presso la Banca del Canton Ticino Bellinzona nei confronti di Andrea Rizzi, indagato con l'accusa di aver partecipato a un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari attraverso la predisposizione di strutture societarie fittizie in Italia e all'estero, strutture che operavano mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti, occupandosi Rizzi di creare e gestire un sistema informatico che consentiva l'auto-generazione di un fittizio traffico telefonico su server e di gestire i flussi finanziari fatturati in modo che corrispondessero al predetto volume di traffico fittizio; rispetto a tale condotta, Rizzi definiva la sua posizione con sentenza di patteggiamento del 4 novembre 2020, che disponeva la confisca delle somme in franchi svizzeri e in euro di cui al verbale del 28 gennaio 2020.

Con ordinanza del 15 dicembre 2020, il Tribunale del Riesame di Milano annullava il decreto di sequestro limitatamente alla somma di 224.327 euro, di cui veniva ordinata la restituzione all'avente diritto, e confermava nel resto il decreto impositivo della cautela reale, rispetto alla somma di 43.570 CHFR.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale meneghino, Rizzi, tramite il suo difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione dell'art. 323 comma 3 cod. proc. pen., osservando che andava in primo luogo operata la declaratoria di inefficacia del provvedimento impugnato a seguito della sentenza di patteggiamento, che non aveva confiscato i beni in sequestro, ma aveva disposto la confisca di altri beni. Viceversa il Tribunale, nel sostenere che il volere del giudice del patteggiamento doveva essere quello della confisca obbligatoria, magari in sede esecutiva, si era sostituito, con un'operazione non consentita, alle valutazioni del G.I.P., del P.M. e della parte privata, che avevano escluso la confisca dei beni, mentre in realtà il G.I.P. aveva deciso sull'accordo delle parti di non confiscare i beni oggetto del decreto di sequestro preventivo del 9 luglio 2020, non potendo il Tribunale mettere in discussione il contenuto della sentenza di patteggiamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Deve premettersi innanzitutto un breve riepilogo dell'odierna scansione processuale: dunque, il sequestro in esame veniva disposto con decreto emesso il 9 luglio 2020, ma notificato all'interessato il 7 ottobre 2020, mentre il 4 novembre 2020 Rizzi definiva la sua posizione processuale con sentenza di patteggiamento, che tuttavia nulla disponeva sui beni in sequestro in questo procedimento, disponendo la confisca di altri beni, sequestrati nel gennaio 2020. L'istanza di riesame veniva proposta il 16 ottobre 2020, cioè prima della sentenza di patteggiamento, sentenza che all'udienza camerale del 15 dicembre 2020 celebrata dinanzi al Tribunale la difesa ha dichiarato di non aver impugnato, pur mancando un'attestazione formale di irrevocabilità della stessa.

Ciò posto, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno in primo luogo escluso correttamente che il provvedimento di sequestro emesso in questo procedimento sia divenuto inefficace a causa della mancata statuizione del giudice del patteggiamento rispetto ai beni oggetto della cautela reale, ciò in coerenza con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 26889 del 20/02/2017, Rv. 270865), secondo cui, in tema di misure cautelari reali, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna, deve escludersi, salvo che siano cessate le esigenze cautelari giustificative del vincolo, l'esecutività immediata dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo anche nell'ipotesi in cui non ne sia stata disposta la confisca, potendo quest'ultima intervenire nel successivo grado di giudizio di merito e, ricorrendo l'ipotesi di confisca obbligatoria, anche in sede esecutiva.

Partendo da tale impostazione, il Tribunale, nel ribadire che il vincolo cautelare reale conserva efficacia fino alla definitività della decisione di merito, dopodiché è possibile la confiscabilità in sede esecutiva limitatamente ai soli casi di confisca obbligatoria, ha osservato che, rispetto ai beni originariamente sequestrati nell'ambito del presente procedimento penale, poteva e doveva disporsi il mantenimento del sequestro solo della somma di 43.570 franchi svizzeri, mentre dei restanti 224.327 euro è stata ordinata la restituzione all'avente diritto.

Solo per il primo importo, infatti, sussistevano elementi univoci della natura di prezzo del reato, risultando che Rizzi aveva ricevuto direttamente sul proprio conto (e in franchi svizzeri) gli emolumenti corrisposti dalla WDMA, ovvero da una delle società che facevano parte della struttura associativa, con accredito diretto dai conti della WDMA; il ricorrente, in definitiva, percepiva uno stipendio in nero per le sue attività illecite in favore dell'associazione, venendo cioè remunerato al fine di consentire le violazioni finanziarie costituenti i reati-fine.

Dunque, il solo importo di 43.570 franchi svizzeri è stato correttamente qualificato dal Tribunale come "prezzo" del reato, come tale suscettibile di confisca obbligatoria, a nulla rilevando l'omessa statuizione della confisca da parte del giudice del patteggiamento, .mentre coerentemente è state disposto il dissequestro delle altre somme in euro, per le quali i giudici cautelari hanno preso atto della mancata prova della riferibilità delle stesse alla Wadma, essendo legato ad altre operazioni il trasferimento di tali importi dall'Italia alla Svizzera, non presentando tale decisione alcun profilo di irragionevolezza o di illogicità. 3 fcd- 2.

Con le pertinenti considerazioni dell'ordinanza impugnata, il ricorso non si confronta adeguatamente, per cui, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Rizzi deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/03/2021 Il lierstensor