Sentenza — n. 31364/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato, quale legale rappresentante di Ervi srl, in ordine al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 2 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per il periodo ottobre 2012- ottobre 2014, per importi superiori alla soglia di punibilità, alla pena di mesi due di reclusione quale aumento a titolo di continuazione con i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 15/02/2017, irr. il 28/09/2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 comma 2 cod.pen, art. 157 cod.pen, art. 2 comma 4 cod.pen; Sentenza — n. 31364/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La questione della prescrizione sollevata nel secondo motivo di ricorso è fondata. A seguito di depenalizzazione del reato di cui all'art. 2, comma 1-bis d.l. 12.9.1983 n. 463, conv. in I. 11.11.1983 n. 638, per effetto dell'art. 3 comma 6 d.lgs 15 gennaio 2016, n. 8, il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis d.l. 12.9.1983 n. 463, conv. in legge 11/11/1983 n. 638, è stato sostituito dalla seguente formulazione: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ciman Domenico, nato a San Giovanni Ilarione il 29/08/1946 avverso la sentenza del 14/04/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato, quale legale rappresentante di Ervi srl, in ordine al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 2 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per il periodo ottobre 2012- ottobre 2014, per importi superiori alla soglia di punibilità, alla pena di mesi due di reclusione quale aumento a titolo di continuazione con i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 15/02/2017, irr. il 28/09/2018.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett.
e) cod.proc.pen. in relazione alla carenza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato e sulla rilevanza della crisi di impresa a fini di esclusione del dolo del reato. - Violazione di legge in relazione all'art. 606, lett.
b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 157 cod.pen., per avere la Corte d'appello erroneamente escluso la declaratoria di prescrizione dei reati sino al mese di settembre 2013, e omessa risposta sull'eccezione di prescrizione eccepita nel dibattimento di appello come risulta dal relativo verbale. Il difensore ha depositato memoria scritta con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Va rilevata l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.
b) cod. proc. pen. (S.U. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819 — 01).
4. La questione della prescrizione sollevata nel secondo motivo di ricorso è fondata. A seguito di depenalizzazione del reato di cui all'art. 2, comma 1-bis d.l. 12.9.1983 n. 463, conv. in I. 11.11.1983 n. 638, per effetto dell'art. 3 comma 6 d.lgs 15 gennaio 2016, n. 8, il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis d.l. 12.9.1983 n. 463, conv. in legge 11/11/1983 n. 638, è stato sostituito dalla seguente formulazione: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto della violazione». Stabilendo che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali integra reato ove l'importo sia superiore a quello di 10.000 euro annui, il legislatore non si è limitato semplicemente ad introdurre un limite di "non punibilità" delle condotte lasciando inalterato, per il resto, l'assetto della precedente figura normativa (che, come noto, nessun limite prevedeva), ma ha configurato tale superamento, strettamente collegato al periodo temporale dell'anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a segnare, tra l'altro, il momento consumativo dello stesso (Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, Rv 268308).
In altri termini, il reato deve ritenersi già perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di 10.000 euro senza che, peraltro, attesa, come si è detto, la necessaria connessione con il periodo temporale dell'anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano "aprire" un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato.
Tali omissioni, infatti, contribuiscono ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico per effetto del già verificatosi superamento dell'importo di legge sicché, da un lato, non possono semplicemente atteggiarsi quale post factum penalmente irrilevante e, dall'altro, approfondendo il disvalore già emerso non possono segnare in corrispondenza di ogni ulteriore mensilità non versata, un ulteriore autonomo momento di disvalore (che sarebbe infatti assorbito da quello già in essere). Ricorre, in realtà dunque, a ben vedere, alla stessa stregua di altre figure criminose una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, come noto, con il termine del 16 del mese di gennaio dell'anno (Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, cit.).
5. Quanto sopra comporta, dunque, che, rispetto alla precedente figura di reato, il momento consumativo sia evidentemente diverso: mentre nel precedente assetto normativo il reato si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile (cfr., da ultimo, Sez.3, n. 26732 del 05/03/2015, P.G. in proc. Bongiorno, Rv. 264031), nell'attuale e nuovo la consumazione appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell'importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l'ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo.
La struttura del "nuovo" reato come tratteggiata sopra, impone inoltre di tenere conto, al fine dell'individuazione o meno del superamento del limite di legge di 10.000 euro, di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno e, dunque, nella specie, anche di quelle eventualmente estinte per prescrizione: la mera declaratoria di estinzione del reato per ragioni connesse al decorso del tempo non può significare elisione della materiale sussistenza del fatto di omesso versamento.
6. Ed ancora la diversa strutturazione del reato comporta, poi, che, con riferimento ai fatti pregressi, laddove l'omissione annuale non abbia superato l'importo di 10.000 euro, debba applicarsi, in quanto norma sicuramente più favorevole, la nuova previsione normativa alla stregua dell'art. 2, comma 4, c.p., mentre, laddove l'importo sia stato superato le due normative debbano essere messe a confronto per individuare, ai sensi dell'art. 2 comma 4 cod.pen., la norma più favorevole in particolare ai fini della prescrizione del reato tenuto conto del periodo di sospensione di mesi tre di cui all'art. 2, comma 1 quater del d.l. n. 463 del 1983, non modificato dalla legge in questione.
Norma più favorevole che deve essere individuata in quella previgente secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consumava nel momento in cui scadeva il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett.
b) del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poichè la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato D.L. (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015, Rv. 264031).
Dunque, in applicazione dell'art. 2 comma 4 cod.pen., il computo della prescrizione va verificato mese per mese, secondo la previgente disposizione norma ritenuta più favorevole, e calcolato tenuto conto del momento consumativo del reato fissato al 16 del mese successivo alla scadenza dell'omissione a partire da quale decorrono i tre mesi di sospensione della prescrizione per consentire di avvalersi della causa di non punibilità, da cui deve farsi decorrere il termine, ex art. 157-161 cod.pen., di sette anni e mesi sei.
7. Nel caso in esame, alla data di pronuncia della sentenza di appello (14/04/2021) erano già prescritte le condotte di omesso versamento da ottobre 2012 a maggio 2013 (omissione che si è prescritta al 16/03/2021). La Corte d'appello, nonostante l'eccezione di prescrizione formulata in sede di discussione, non l'ha rilevata e non l'ha dichiarata. L'accoglimento del secondo motivo di appello comporta il rilievo della prescrizione maturata sino alla odierna udienza e cioè delle condotte di omesso versamento fino a settembre 2013, condotta di omesso versamento maturata al 16/07/2021.
Residuano, invece, le condotte di omesso versamento da ottobre 2013 ad ottobre 2014 in relazione alle quali si deve valutare il primo motivo di ricorso. Esso è manifestamente infondato in quanto ripetitivo e manifestamente infondato alla luce dei principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rilevanza della crisi economica quale causa di esclusione del dolo. La sentenza impugnata, in continuità con quella del Tribunale, ha evidenziato come l'imputato avesse ammesso che la scelta di non versare i contributi all'Inps era determinata dalla necessità di finanziare la società e non cessare l'attività e non era stata allegata alcuna circostanza per valutare, secondo i parametri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, la non imputabilità della crisi all'imputato, l'impossibilità di fronteggiare la stesse con misura anche sfavorevoli al proprio patrimonio personale.
Ora, il ricorrente per un verso allega un generico riferimento allo sforzo per il risanamento dell'azienda, mentre il pagamento rateale del debito previdenziale, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adempimento fissato al 16 del mese successivo alla scadenza dell'omissione e dei successivi i tre mesi di sospensione della prescrizione per consentire di avvalersi della causa di non punibilità, non incide sulla consumazione del reato già perfezionato al 16 del mese successivo a cui si riferisce l'omissione, prova ne è che il pagamento nei tre mesi successivi costituisce una causa di non punibilità che è estranea alla fattispecie tipica e non la esclude.
8. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché le condotte di reato commesse sino a settembre 2013 sono estinte per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alle violazioni commesse sino al settembre 2013 perché estinte per intervenuta prescrizione e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione del trattamento