Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31363/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls criminal conviction without remand due to defendant's death extinguishing the crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31363/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remanding the case for retrial. The defendant, Stefano Bongarzone, had appealed a sentence for workplace safety violations but died in March 2021 after filing the cassation appeal. The court ruled that the defendant's death extinguished the criminal liability, necessitating the immediate annulment of the judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; The death of the accused occurring after the filing of the cassation appeal extinguishes the crimes, requiring the annulment of the contested judgment without remand.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal liability extinction death of accused cassation annulment no remand required procedural preclusion violazione delle norme sicurezza violazione delle norme edilizie superamento dell'altezza massima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Rv. 267384
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bongarzone Stefano, nato a Roma il 15-10-1965, avverso la sentenza del 11-12-2020 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letto il certificato di morte trasmesso dal difensore di fiducia del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'Il dicembre 2020, il Tribunale di Roma condannava Stefano Bongarzone alla pena, condizionalmente sospesa, di 2.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 64 comma 1 e 65 comma 1 del d. Igs. n. 81 del 2008, a lui contestati perché, quale datore di lavoro, non provvedeva affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti previsti al punto 1.2.1.1. dell'allegato 4 del d. lgs. n. 81 del 2008, venendo rilevata la presenza di un ambiente di lavoro, deposito in area soppalcata chiusa, avente altezza di 1,5 mt, inferiore a quella prevista dalla normativa vigente, venendo altresì modificato il piano semisottoterraneo già autorizzato in un nuovo ambiente, con la presenza di una nuova attività di estetica non medica inserita nel ciclo lavorativo, fatti accertati in Roma il 20 aprile 2016.

2. Avverso la sentenza del Tribunale, Bongarzone, tramite il suo difensore, ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa ha censurato il giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che nel corso del processo era stato provato che da parte di Bongarzone non si è stata alcuna volontà di porre in essere, dopo la rilevazione delle irregolarità da parte dell'ispettore dell'Asl, un comportamento volto al più ampio utilizzo dei locali in questione, tanto è vero che, come emerge dalle deposizioni dei testi Parente e Pulcrano, nessuno è stato visto lavorare all'interno del soppalco, né alcuna attività di estetica è stata mai effettuata all'interno del locale seminterrato, dove nessuno ha mai lavorato.

L'erroneità e illogicità della sentenza sono state altresì dedotte rispetto alla presunta pericolosità per i lavoratori della condotta tenuta dall'imputato, prospettata in sentenza senza alcuna prova concreta, essendo anzi emerso che il locale in questione era solo un deposito di faldoni e che era sempre chiuso a mezzo di una catena, essendovi apposto un cartello con divieto di accesso, fermo restando che l'altezza del locale non era inferiore nel punto più basso a 1,80 mt. L'attività difensiva svolta nel corso del processo avrebbe dunque meritato maggiore attenzione, non avendo invece il Tribunale considerato che il locale attiguo al seminterrato, ovvero la stanza dell'estetica, dopo la muratura della porta e il ripristino del muro divisorio, è stato riconsegnato al proprietario dell'immobile nel settembre 2017, fermo restando che i locali dove si svolge l'attività di parrucchiere sono accatastati come Cl e affacciano in parte su via Chiana, risultando altresì dai documenti prodotti che quello che è stato chiamato seminterrato è in realtà un piano rialzato per effetto della pendenza della strada.

CONSIDERATO IN DIRITTOLa sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere i reati estinti per morte dell'imputato.

1. Occorre al riguardo evidenziare che, in data 1° luglio 2020, la difesa di Bongarzone ha comunicato a questa Corte che l'imputato è deceduto in data 31 marzo 2021 nel Comune di Roma, come da certificazione anagrafica allegata. Da ciò consegue pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per morte dell'imputato, dovendosi richiamare in proposito la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Rv. 267384), secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione (come nel caso di specie), impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Così deciso il 20/