Sentenza — n. 31355/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 11/06/2020, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza n. 478/2018 emessa il 16/04/2018 dal Tribunale di Macerata, con la quale Pigliapoco Feliano era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 517 cod.pen. - perché, quale legale rappresentante della ditta CO.RI.MA .GROUP Sri poneva in vendita il prodotto industriale consistente in un impianto di estrazione centrifuga (cd "decanter"), recante marchio commerciale (nella specie una "testa di leone") del tutto simile a quello registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, del tutto idonea a indurre in inganno il compratore sulla provenienza del prodotto - e condannato alla pena di euro 800,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 517 cod.pen, artt. 517 cod.pen, art. 131 bis cod.pen, art. 616 cod.proc.pen, art. 541 cod.proc.pen; Sentenza — n. 31355/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha, quindi, correttamente ritenuto integrato il reato contestato di cui all'art. 517 cod.pen. in linea con i principi di diritto affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia. Il reato di cui all'art. 517 cod. pen. è posto a tutela dell'ordine economico, e punisce la messa in circolazione di prodotti dell'ingegno o di opere industriali recanti marchi o segni distintivi atti ad ingannare il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. In particolare, la norma di cui all'art. 517 cod.pen. richiede la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché sia idonea a trarre in inganno l'acquirente sull'origine, qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore.
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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pigliapoco Feliano, nato a Cingoli il 12/06/1962 avverso la sentenza del 11/06/2020 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per la parte civile le conclusioni scritte dell'avv. Ivo Iachini, che ha concluso associandosi alle conclusioni del P.G. e chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna dell'imputato alle spese di costituzione e difesa della parte civile; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Patrizia Gambini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 11/06/2020, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza n. 478/2018 emessa il 16/04/2018 dal Tribunale di Macerata, con la quale Pigliapoco Feliano era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 517 cod.pen. - perché, quale legale rappresentante della ditta CO.RI.MA .GROUP Sri poneva in vendita il prodotto industriale consistente in un impianto di estrazione centrifuga (cd "decanter"), recante marchio commerciale (nella specie una "testa di leone") del tutto simile a quello registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, del tutto idonea a indurre in inganno il compratore sulla provenienza del prodotto - e condannato alla pena di euro 800,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Pigliapoco Feliano, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazioni degli artt. 517 cod.pen. e 533 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione. Espone che la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il reato contestato affermando che per configurare la fattispecie delittuosa di cui all'art. 517 cod.pen. era sufficiente la mera imitazione del marchio registrato. La Corte di merito non aveva, però, attentamente e correttamente valutato la documentazione in atti, in quanto i due marchi a confronto - quello della Barigelli Decanter, asseritamente imitato e quello della Corima Group, frutto di asserita imitazione - erano palesemente diversi e tali da non poter essere confusi; in particolare, il marchio della Corima Group era costituito semplicemente da una testa di leone ruggente diversa da quella della Barigelli Decanter che recava anche la dicitura "Barigelli decanter", che lo distingueva rendendolo unico rispetto alla testa di leone, che costituisce logo molto utilizzato da diversi soggetti.
Inoltre, la Corte di appello non aveva valutato prove che sarebbero state decisive per dimostrare l'infondatezza della contestazione, in quanto dimostrative della circostanza che, all'epoca dei fatti, la Barigelli non poteva utilizzare il marchio oggetto della asserita imitazione, in quanto era intervenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda che legittimava l'utilizzo del marchio in questione. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 131-bis e 62-bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione. Lamenta che la Corte territoriale, in ordine alla richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., aveva espresso una motivazione stringata e priva della necessaria valutazione complessiva del fatto; in ordine, poi, alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito aveva espresso una motivazione illogica e contraddittoria, senza considerare l'elemento favorevole dedotto nell'atto di appello e, cioè, la circostanza che l'imputato era ben inserito nella comunità cittadina e non era dedito ad attività delittuose.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha affermato, con apprezzamento di fatto sorretto da adeguata e logica motivazione, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che il marchio usato dall'imputato (una testa di leone ruggente) per porre in vendita il proprio prodotto industriale (impianto di estrazione centrifuga, cd "decanter") era evidente imitazione del segno distintivo della Corima Group, operante nello stesso settore produttivo, nonché idoneo a trarre in inganno gli acquirenti, rimarcando anche che la mancata registrazione del marchio da parte della Corima Group costituiva circostanza irrilevante ai fini della configurabilità del reato (cfr pag 5 e 6 della sentenza impugnata).
Ha, quindi, correttamente ritenuto integrato il reato contestato di cui all'art. 517 cod.pen. in linea con i principi di diritto affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia. Il reato di cui all'art. 517 cod. pen. è posto a tutela dell'ordine economico, e punisce la messa in circolazione di prodotti dell'ingegno o di opere industriali recanti marchi o segni distintivi atti ad ingannare il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. In particolare, la norma di cui all'art. 517 cod.pen. richiede la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché sia idonea a trarre in inganno l'acquirente sull'origine, qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore.
A tale fine, è attraverso un esame sintetico dei segni distintivi - avuto riguardo ai consumatori di media diligenza - che va accertata la somiglianza tra gli stessi, essendo vietato al produttore usare detti segni in modo artificioso ed equivoco, dando al consumatore la possibilità di trarre il convincimento che il prodotto sia stato fabbricato in uno stabilimento invece che nell'altro, reale luogo di produzione. È sufficiente pertanto che il pericolo della confusione nel soggetto acquirente si verifichi anche solo attraverso un esame frettoloso e superficiale del prodotto messo in vendita, quale è quello compiuto dal consumatore di media diligenza e di non particolare diligenza, non potendosi ritenere scriminata la condotta - trattandosi di reato di pericolo presunto - di chi metta in circolazione prodotti con nomi, marchi e segni distintivi genuini, cioè non contraffatti, ma illegittimi, in quanto usati in modo illegittimo, non occorrendo inoltre - per la realizzazione del reato in esame - un'imitazione completa della denominazione o dei segni distintivi usati da altre ditte, bastando l'uso di denominazioni o segni equivoci che rendano possibile l'inganno (Sez.5, n.13322 del 23/01/2009, Rv.243937 - 01;
Sez.5, n.9389 del 04/02/2013,Rv.255227 - 01; Sez.3,n.28905 del 24/01/2013, Rv.256421 - 01).
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 2.1. La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità della condotta e delle conseguenze negative dell'azione in relazione alla non esiguità del danno prodotto (sviamento della clientela). Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.
Va ricordato che questa Corte ha affermato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). 2.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339;
Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899;
Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.
Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione delle modalità della condotta, quale elemento sintomatico di una personalità negativa dell'imputato, aggiungendo anche non si rinvenivano elementi valorizzabili in senso positivo per l'imputato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).
3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. Il ricorrente va, inoltre, condannato, in base al disposto dell'art. 541 cod.proc.pen. alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile che, avuto riguardo ai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come aggiornate sulla base del DM n. 37/2018, all'impegno profuso, all'oggetto e alla natura del processo, si ritiene di dover liquidare nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi