Sentenza — n. 31354/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 24 settembre 2019, la corte di appello di Napoli confermava la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere del 10 febbraio 2017, con la quale, per quanto di interesse, Morriconi Marco era stato condannato in relazione al capo J), di cui ai reati ex artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73 DPR 309/90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 649 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31354/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, non avendo la corte di appello affrontato i contenuti dell'atto di gravame relativi a violazioni di legge in ordine all'art. 649 cod. proc. pen., al vizio di motivazione e all'insufficienza delle prove, oltre che alla mancata applicazione degli artt. 133 e 133 bis cod. pen. Da qui il difetto di motivazione, mancando la spiegazione del rapporto tra il thema decidendum e il contenuto del giudizio, senza che peraltro possa parlarsi di apprezzamenti esenti da contraddittorietà e manifesta illogicità.
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guente SENTENZA sul ricorso proposto da Morriconi Marco nato a Montecastrilli il 20/01/1957; avverso la sentenza del 17/09/2019 della corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 settembre 2019, la corte di appello di Napoli confermava la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere del 10 febbraio 2017, con la quale, per quanto di interesse, Morriconi Marco era stato condannato in relazione al capo J), di cui ai reati ex artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73 DPR 309/90.
2. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello Morriconi Marco propone, mediante il proprio difensore, ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.
3. Con il primo, deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett.
b) c) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Si osserva che il ricorrente, a seguito di arresto del 18 aprile del 2003, intervenuto per essere stato trovato in possesso di stupefacenti, avrebbe subito due processi paralleli. Il primo, concluso con sentenza definitiva della corte di appello di Napoli del 7 dicembre 2006, con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole dei reati ex artt. 81 cod. pen. e 73 DPR 309/90, ed il secondo corrispondente a quello inerente la sentenza impugnata, con cui è intervenuta altra condanna ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 DPR 309/90. Il Morriconi sarebbe stato, quindi, già condannato in merito ai fatti in questione in altro precedente procedimento. Sul punto, la corte di appello avrebbe omesso ogni valutazione.
4. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, non avendo la corte di appello affrontato i contenuti dell'atto di gravame relativi a violazioni di legge in ordine all'art. 649 cod. proc. pen., al vizio di motivazione e all'insufficienza delle prove, oltre che alla mancata applicazione degli artt. 133 e 133 bis cod. pen. Da qui il difetto di motivazione, mancando la spiegazione del rapporto tra il thema decidendum e il contenuto del giudizio, senza che peraltro possa parlarsi di apprezzamenti esenti da contraddittorietà e manifesta illogicità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato, per difetto di specificità. Va premesso che ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta - nesso causale - evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta (Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018 Rv. 273220 - 01). Il ricorrente ha omesso ogni illustrazione della sussistenza dei predetti requisiti, limitandosi ad invocare astrattamente la coincidenza delle condanne intervenute nei suoi confronti.
Così incorrendo in un difetto di specificità intrinseca del motivo, in violazione del noto principio per cui, il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586;
Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
2. Per analoghe ragioni è inammissibile il secondo motivo, atteso che anche in tal caso il ricorrente ha genericamente invocato vizi di motivazione, in particolare lamentando la mancata valutazione di censure di gravame, senza indicare né gli specifici motivi di appello che sarebbero stati trascurati, né i passaggi motivazionali attraverso cui si sarebbe concretizzato il deficit motivazionale lamentato. Laddove invece, come noto, in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, dei motivi articolati con l'atto di gravame, onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - n. 8065 del 21/09/2018 (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275853 - 02).
Come anche onera il ricorrente di indicare i passaggi motivazionali assunti come deficitari.
7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Roma, 10 giugno 2021. Il sigliere estenso e Il Preside te G