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Sentenza — n. 31349/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31349/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31349/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 25 novembre 2019, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia che aveva dichiarato la penale responsabilità di Ion Mihalas per il reato di contrabbando di ( tabacchi lavorati esteri commesso il 15 dicembre 2012, e lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31349/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.175 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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restituzione del termine impugnabilità della decisione di rinvio rinvio del dibattimento perenzione dell'istanza di revisione tempestività dell'istanza di ricusazione intervenuta prescrizione
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Testo completo

a seguente SENTENZA su ricorso proposto da Mihalas Ion, nato in Moldavia il 04/10/1979 avverso la sentenza in data 25/11/2019 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato Furio Faranda, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 25 novembre 2019, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia che aveva dichiarato la penale responsabilità di Ion Mihalas per il reato di contrabbando di ( tabacchi lavorati esteri commesso il 15 dicembre 2012, e lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Ion Mihalas, con atto a firma dell'avvocato Furio Faranda, articolando due motivi. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge processuale, avendo riguardo al rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza del 25 novembre 2019 da parte della Corte d'appello. Si deduce che l'ordinanza con la quale la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, avvocato Katia Valentini, è viziata. Si rappresenta che l'impedimento, relativo ad impegno in altro processo precedentemente fissato davanti alla Corte d'appello di Roma a carico di due imputati difesi entrambi ed esclusivamente dalla medesima avvocatessa Valentini, è stato comunicato in data 11 novembre 2019, quattrodici giorni prima dell'udienza, ed è stato reso noto solo dopo la infruttuosa ricerca di un valido sostituto processuale.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.175 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta validità delle notifiche effettuate presso il difensore di ufficio. Si deduce che le notificazioni effettuate presso il difensore di ufficio sono affette da nullità, in quanto sono state effettuate senza traduzione degli atti nella lingua conosciuta dall'odierno ricorrente e non vi è prova di un contatto tra il medesimo ed il difensore di ufficio. Si sottolinea che nessun atto, da quelli in fase di indagini preliminari alla sentenza di condanna, è stato tradotto nella lingua conosciuta dall'odierno ricorrente, sebbene non vi fosse alcun elemento da cui desumere la capacità del medesimo di parlare e comprendere la lingua italiana.

Si aggiunge che l'ineffettività del rapporto tra il difensore e l'odierno ricorrente è confermato dal successivo svolgimento del processo: l'imputato ha avuto contezza di essere stato condannato solo a distanza di tempo, e, solo dopo aver appreso tale notizia, ha chiesto, tramite difensore di fiducia, la restituzione nel termine per proporre appello, atto al quale ha poi fatto seguito il giudizio concluso dalla sentenza impugnata in questa sede.

3. Il ricorso è fondato in relazione alle censure formulate nel primo motivo. La Corte d'appello ha illegittimamente respinto la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, sebbene la stessa fosse da ritenere tempestivamente presentata. Invero, la richiesta di rinvio non solo era fondata su un concomitante impegno processuale conosciuto da non molto tempo e sulla necessità di reperire un valido sostituto, ma, soprattutto, è stata presentata quattordici giorni prima dell'udienza, e, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza, si riferiva ad un processo di non imminente prescrizione.

In particolare, è erronea l'affermazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza che individua il termine finale per la maturazione della prescrizione nel giorno 15 giugno 2020, invece che nel giorno 14 luglio 2022: invero, a norma dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., non deve tenersi conto del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale, nella specie avvenuta il 13 novembre 2014, e la notifica all'imputato dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione del termine, nella specie eseguita il 14 dicembre 2016.

4. L'illegittimità riscontrata impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Venezia per la celebrazione del giudizio di gravame nella regolarità del contraddittorio processuale. La ragione dell'annullamento, siccome impone la celebrazione ex novo dell'intero giudizio di appello, preclude, in questa sede, qualunque valutazione in ordine alla questione posta con il secondo motivo di ricorso, riferita alla validità delle notifiche effettuate presso il difensore di ufficio. Detta questione sarà esaminata dalla Corte di merito se prospettata nell'atto di appello, e nei limiti in tale atto indicati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia per l'ulteriore corso. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere estensore Il Presi ente Antrio Corbo Gastone Andreaz