Sentenza — n. 31348/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa in data 8 ottobre 2020, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano che aveva dichiarato la penale responsabilità di Daniele Giuseppe Citterio per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente al periodo di imposta dall'I. luglio 2010 al 30 giugno 2011, e gli aveva irrogato la pena di un anno e sei mesi di /M reclusione. Secondo i giudici di merito, l'imputato, quale legale rappresentante della società "Bencot s.r.l.", al fine di evadere l'IRES, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione fiscale per il periodo di imposta dall'I. luglio 2010 al 30 giugno 2011, pur essendovi obbligato, ed avendo conseguito un reddito imponibile IRES pari a 205.383,00 euro, con evasione di tale imposta pari a 56.480,00 euro, con condotta consumata alla data del 31 dicembre 2012.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 31348/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si aggiunge che altra sentenza ha assolto l'odierno ricorrente con riferimento all'evasione dell'IVA per l'anno 2011 affermando che l'anno impositivo coincideva con l'anno solare, e che, a norma dell'art. 76, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la durata di un esercizio di presume collegata all'anno solare, salvo diversa indicazione dell'atto costitutivo o di specifica disposizione di legge. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza del reato di omessa presentazione della dichiarazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA su ricorso proposto da Citterio Daniele Giuseppe, nato a Monza il 17/03/1965 avverso la sentenza in data 08/10/2020 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 8 ottobre 2020, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano che aveva dichiarato la penale responsabilità di Daniele Giuseppe Citterio per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente al periodo di imposta dall'I. luglio 2010 al 30 giugno 2011, e gli aveva irrogato la pena di un anno e sei mesi di /M reclusione. Secondo i giudici di merito, l'imputato, quale legale rappresentante della società "Bencot s.r.l.", al fine di evadere l'IRES, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione fiscale per il periodo di imposta dall'I. luglio 2010 al 30 giugno 2011, pur essendovi obbligato, ed avendo conseguito un reddito imponibile IRES pari a 205.383,00 euro, con evasione di tale imposta pari a 56.480,00 euro, con condotta consumata alla data del 31 dicembre 2012.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Daniele Giuseppe Citterio, con atto a firma dell'avvocato Marino Viani, articolato in due motivi. . Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla individuazione del regime fiscale della società "Bencot s.r.l.", e precisamente all'applicabilità alla stessa del c.d. "esercizio a cavallo". Si deduce che la sentenza impugnata è viziata perché ritiene erroneamente che la società "Bencot s.r.l." abbia optato per il c.d. "esercizio a cavallo", decorrente dal luglio al giugno di ciascun anno, sulla base di una sbagliata interpretazione del processo verbale della Guardia di Finanza sul quale fonda questo dato.
Si osserva che la Guardia di Finanza non spiega da quali elementi desume la scelta dell'applicabilità del c.d. "esercizio a cavallo" da parte della "Bencot s.r.l.", ad esempio l'atto costitutivo della stessa. Si rappresenta, poi, che la conclusione della Guardia di Finanza è smentita dal modo di contabilizzazione delle fatture, numerate a partire dall'inizio dell'anno solare (la n. 1 è stata emessa il 27 gennaio 2011), e che gli stessi militari e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, nel corso delle loro deposizioni a dibattimento, non hanno saputo indicare nulla di preciso.
Si aggiunge che altra sentenza ha assolto l'odierno ricorrente con riferimento all'evasione dell'IVA per l'anno 2011 affermando che l'anno impositivo coincideva con l'anno solare, e che, a norma dell'art. 76, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la durata di un esercizio di presume collegata all'anno solare, salvo diversa indicazione dell'atto costitutivo o di specifica disposizione di legge. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza del reato di omessa presentazione della dichiarazione.
Si deduce che la sentenza impugnata è viziata perché ha determinato la base imponibile della società "Bencot s.r.l." sulla base di questionari, ma senza fornire alcuna precisazione sulle modalità degli accertamenti compiuti sulla documentazione fiscale dell'impresa. Si rappresenta, inoltre, che risultano non rinvenuti e non esaminati i registri acquisti per il 2010, dai quali sarebbero sicuramente emersi dati utili per un abbattimento della base imponibile, e che la semplice consultazione del sistema clienti/fornitori (c.d. p "sistema CLIFO") non è sufficiente per provare l'evasione fiscale perché non consente di individuare tutti gli elementi passivi (si cita Sez. 3, n. 3163 del 27/01/2020).
Si deduce, ancora, che anche a voler condividere le conclusioni sulla base imponibile, la distinzione dei dati per esercizi riferiti ad anno solare implica una evasione IRES pari a 41.990,00 per il 2010 e a 44.070,74 per il 2011, quindi sempre sotto la soglia di punibilità, e che, in ogni caso, stante la modestia dell'evasione, sarebbe doveroso valutare la sussistenza del dolo, posto che il ricorrente ha spiegato le difficoltà incontrate per presentare la dichiarazione poi omessa (si cita Sez. 3, n. 37532 del 11/09/2019), nonché l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. (si cita Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020).
3. Il ricorso è inammissibile. Le censure formulate nel primo motivo, che contestano l'individuazione del periodo di esercizio rilevante per la società di cui era legale rappresentante il ricorrente sulla base dell'applicazione del regime del c.d. "esercizio a cavallo", ossia con periodo di esercizio non coincidente con l'anno solare, deducendo l'assertività della ricostruzione della Guardia di Finanza in proposito, chiedono sostanzialmente una rivalutazione della prova concordemente apprezzata dai giudici di merito. Invero, la sentenza impugnata evidenzia che l'opzione per l'applicazione del c.d. "esercizio a cavallo" risulta accertata dalla Guardia di Finanza sulla base della documentazione esaminata nel corso della verifica fiscale, come indicato in modo espresso nel processo verbale di constatazione e ribadito in udienza dal teste che aveva proceduto agli accertamenti.
La Corte d'appello inoltre aggiunge che l'imputato non ha mai dichiarato di aver revocato l'opzione in favore del regime del c.d. "esercizio a cavallo", prevedente il computo delle singole annualità dal giorno 1 luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo. A fronte di questi elementi, il ricorrente critica l'inattendibilità delle prove utilizzate dai giudici di merito sulla base di affermazioni generiche, come quella secondo cui la regola ordinaria è quella della coincidenza dell'esercizio con l'anno solare, o invoca la sentenza di assoluzione in tema di evasione dell'I.V.A. senza allegarla (al ricorso è allegata solo la sentenza di primo grado del presente processo, dalla quale non si evince in alcun modo che l'assoluzione per l'omessa presentazione della dichiarazione ai fini IVA sia stata determinata dal disconoscimento dell'applicazione del regime del c.d. "esercizio a cavallo").
Le censure esposte nel secondo motivo, che contestano l'accertamento dell'imposta evasa, la sussistenza del dolo e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono diverse da quelle consentite, /4 perché non dedotte con l'atto di appello.In ogni caso, l'accertamento dell'imposta evasa è avvenuto sulla base del computo delle fatture emesse nel periodo 1 luglio 2010/30 giugno 2011, pari a 255.172,36 euro, in parte significativa, e cioè per un importo complessivo di 183.949,78 euro, riportate nel registro IVA, nonché dei costi deducibili, non contabilizzati, ma fatturati, per un importo complessivo di euro 49.789,28 euro, con conseguente determinazione del reddito d'impresa in 205.383,00 euro, ed evasione d'imposta, in ragione dell'aliquota del 27,5 °h, di 56.480,00 euro (cfr. le indicazioni complessivamente desumibili dalle due sentenze di marito).
Inoltre, le critiche sulla mancata considerazione dell'esame dei registri acquisti per il 2010, per individuare ulteriori costi, sono prive di specificità, anche perché, ai fini del giudizio penale, i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumeré la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza (così, tra le tante, Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019, Tirozzi, Rv. 277120-01, e Sez. 3, n. 53907 del 01/06/2016, Caterina, Rv. 268717-01). Inoltre, le censure in ordine al dolo ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-biszd. pen., sono meramente assertive, in quanto basate solo sulla modesta entità'superamento della soglia di punibilità.
Con riguardo all'elemento psicologico, del resto, occorre considerare che il superamento della soglia di punibilità può esserle oggetto anche di dolo eventuale (così Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, dep. 2018, Venturini, Rv. 272578-01).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021