Sentenza — n. 31346/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa in data 4 novembre 2019, la Corte di appello di Lecce, pronunciando in parziale riforma della sentenza dal Tribunale di Lecce, per quanto 11 di interesse in questa sede, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Cosimo Rosafio per il reato di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. n. 380 del 2001, e di Luigi Melcarne e Daniele Marino per il reato di cui all'art. 479 cod. pen., nel quale ha ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 323 cod. pen., ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 ascritto a Rosafio, e, nei confronti di tutti, ha rideterminato, riducendole, le pene nella misura ritenuta di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 479 cod. pen, art. 323 cod. pen, art. 481 cod. pen, art. 609 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31346/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo del ricorso di Cosimo Rosafio, che contestano l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, avente ad oggetto la falsa rappresentazione dell'altezza e della consistenza di un fabbricato nelle tavole allegate al progetto di recupero statico- funzionale dell'immobile e depositate presso l'Autorità amministrativa competente, in quanto ritenuto sussumibile dalla sentenza impugnata nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. n. 380 del 2001, invece che, come richiesto con i motivi nuovi di appello, in quella di cui all'art. 481 cod. pen. 2.1.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Rosafio Cosimo, nato a Patù il 27/09/1965 2. Melcarne Luigi, nato a Gagliano del Capo il 26/07/1957 3. Marino Daniele, nato in Svizzera il 19/05/1967 avverso la sentenza in data 04/11/2019 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; udita la requisitoria . del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito, per i ricorrenti, l'avvocato Silvio Verri, difensore di Melcarne e Marino, anche in sostituzione degli altri difensori, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 4 novembre 2019, la Corte di appello di Lecce, pronunciando in parziale riforma della sentenza dal Tribunale di Lecce, per quanto 11 di interesse in questa sede, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Cosimo Rosafio per il reato di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. n. 380 del 2001, e di Luigi Melcarne e Daniele Marino per il reato di cui all'art. 479 cod. pen., nel quale ha ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 323 cod. pen., ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 ascritto a Rosafio, e, nei confronti di tutti, ha rideterminato, riducendole, le pene nella misura ritenuta di giustizia.
Secondo i giudici di merito, Cosimo Rosafio, in data 10 settembre 2012, quale tecnico incaricato da un privato, avrebbe fornito, nelle tavole allegate al progetto di recupero statico funzionale di due vecchi fabbricati, una falsa rappresentazione circa la consistenza degli stessi in epoca preesistente all'intervento, indicando, in particolare, per uno di essi, quello ubicato sulla particella n. 530, un'altezza ed una consistenza diverse da quelle effettive. Luigi Melcarne e Daniele Marino, nel febbraio 2014, entrambi funzionari del Comune nel quale ricadeva l'intervento, all'esito di un sopralluogo effettuato su richiesta della Soprintendenza territorialmente competente, avrebbero omesso di attestare l'avvenuta completa demolizione del fabbricato ubicato sulla particella n. 530, e la realizzazione di una nuova costruzione, diversa e più grande.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Cosimo Rosafio, con atto a firma dell'avvocato Giovanni Chiffi, Lugi Melcarne, con atto a firma degli avvocati Silvio Verri e Francesco Fabbiano, e Daniele Marino, anch'egli con atto a firma degli avvocati Silvio Verri e Francesco Fabbiano.
3. Il ricorso di Cosimo Rosafio è articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di falsa asseverazione o attestazione di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. n. 380 del 2001. Si deduce che la sentenza impugnata incorre in errore perché la condotta, siccome consistente nella falsa rappresentazione dello stato dei luoghi nelle planimetrie a corredo della richiesta di rilascio del permesso di costruire, avrebbe dovuto essere riqualificata a norma dell'art. 481 cod. pen., così come evidenziato (1) nei motivi nuovi, in alcun modo presi in esame dalla Corte d'appello.
Si rappresenta che l'attività contestata è meramente descrittiva, e non implica alcuna valutazione, a differenza di quanto viene in rilievo a norma dell'art. 20, comma 13, d.P.R. n. 380 del 2001, e che l'applicazione della disposizione di cui all'art. 481 cod. pen. è più favorevole all'imputato. Si aggiunge che la sentenza impugnata ha 2 • p omesso di rivalutare gli elementi di prova, limitandosi a rinviare per relationem alla sentenza di primo grado, nonostante l'espressa richiesta formulata nell'atto di appello. 3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 20, comma 13, d.P.R. n. 380 del 2001, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di falsa asseverazione o attestazione di cui alla disposizione appena citata.
Si deduce che la prova della falsità è fondata sulle semplici dichiarazioni di un testimone, il quale ha preso visione delle fotografie allegate alla richiesta di rilascio del permesso di costruire, senza che sia stata compiuta alcuna indagine tecnica. Si aggiunge che il ricorrente non aveva alcun interesse alla realizzazione di fabbricati diversi da quelli preesistenti, e che quindi, non vi sono elementi dai quali desumere in maniera corretta la sussistenza del fatto o dell'elemento psicologico.
4. Il ricorso di Lugi Melcarne è articolato in tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di falso ideologico. Si deduce che l'affermazione secondo cui vi sarebbe un falso per l'omesso rilievo dell'incremento dell'altezza rispetto al fabbricato preesistente è viziata perché i due tecnici avevano il compito di verificare la corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto realizzato, e che questa corrispondenza risulta correttamente accertata. Si osserva che la questione era stata posta con l'atto di appello, ma la sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta. 4.2.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di falso ideologico. Si deduce che con motivazione lacunosa e comunque manifestamente illogica è stata respinta la richiesta di perizia, avanzata dalla difesa. Si rappresenta che l'accusa concerne l'omessa verbalizzazione dell'avvenuta integrale demolizione e ricostruzione del fabbricato, per avere l'imputato dato atto di un rivestimento a "cappotto" dell'edificio, e che, però, la prova dell'avvenuta demolizione si basa sulle valutazioni di un teste, a loro volta fondate sulla visione di fotografie, quando, invece, una perizia avrebbe portato a risultati certi. 4.3.
Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo richiesto per l'integrazione del reato di falso 4/4 ideologico.Si deduce che la sentenza impugnata non evidenzia alcun elemento dal quale desumere il dolo del ricorrente, nonostante esplicite indicazioni in contrario esposte nell'atto di appello, come l'assenza di rapporti tra i tecnici comunali ed i coimputati, o l'equivocità delle indicazioni contenute nell'atto di sopralluogo.
5. Il ricorso di Daniele Marino è articolato in tre motivi, del tutto identici a quelli sviluppati nel ricorso di Luigi Melcarne.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Cosimo Rosafio, per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione, stante la non manifesta infondatezza delle censure esposte nel primo motivo del suo ricorso. I ricorsi di Luigi Melcarne e Daniele Marino, invece, debbono essere dichiarati inammissibili.
2. Non manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo del ricorso di Cosimo Rosafio, che contestano l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, avente ad oggetto la falsa rappresentazione dell'altezza e della consistenza di un fabbricato nelle tavole allegate al progetto di recupero statico- funzionale dell'immobile e depositate presso l'Autorità amministrativa competente, in quanto ritenuto sussumibile dalla sentenza impugnata nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. n. 380 del 2001, invece che, come richiesto con i motivi nuovi di appello, in quella di cui all'art. 481 cod. pen. 2.1.
La questione, innanzitutto, è deducibile in questa sede e il ricorrente ha indubbiamente un interesse giuridicamente apprezzabile a proporla. Per quanto attiene al profilo della proponibilità della questione, va rilevato che la stessa risulta prospettata nel giudizio di appello con i motivi nuovi, ai quali, tra l'altro, il giudice del gravame non ha dato alcuna risposta. Si può aggiungere che, secondo un diffuso indirizzo giurisprudenziale, la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (così, tra le tante, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651-01, e Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730-01).
Relativamente all'interesse a chiedere la riqualificazione, è sufficiente evidenziare la (notevole) differenza di cornice edittale delle due fattispecie. Invero, per il reato di cui all'art. 481 cod. pen. è prevista «la reclusione fino ad un anno o p con la multa da euro 51 a euro 516»; per il reato di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. n. 380 del 2001, è contemplata «la reclusione da uno a tre anni». 2.2. La questione, inoltre, non può ritenersi manifestamente infondata. Come risulta dalla contestazione e dalla motivazione della sentenza impugnata, a Cosimo Rosafio è attribuita la condotta della falsa rappresentazione «nelle tavole allegate al progetto da lui redatto relative alla pratica edilizia n. 74/12» della differenza di quota del fabbricato di cui alla particella n. 530 rispetto al fabbricato di cui alla particella n. 531.
Precisamente, «mentre nelle tavole progettuali i due fabbricati risultavano avere la stessa altezza», la documentazione fotografica allegata al progetto del medesimo imputato evidenziava «una netta (circa del doppio) differenza di quota del fabbricato di cui alla p.11a n. 530 rispetto a quello di cui alla p.11a n. 531». La contestazione e la sentenza nulla indicano, invece, con riferimento a dichiarazioni di conformità dell'intervento dà realizzare alla disciplina urbanistica ed edilizia. La questione da esaminare, quindi, è se un falso risultante esclusivamente dalla rappresentazione grafica contenuta negli elaborati progettuali integri gli estremi del reato di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. n. 380 del 2001.
In proposito, sembra utile rilevare che, secondo un arresto di legittimità, nel reato di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. n. 380 del 2001, «oggetto materiale della falsità non è il progetto allegato alla domanda di permesso di costruire, bensì la specifica dichiarazione del progettista abilitato "che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica"», mentre, invece, nel reato di cui all'art. 481 cod. pen.
«è totalmente estraneo l'ambito valutativo; il professionista, nello "stato di fatto" non esprime giudizi, descrive la realtà» (così, in motivazione, Sez. 3, n. 15228 del 31/01/2017, Cucino, Rv. 269579-01). Inoltre, l'opinabilità della sussunzione nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 13, d. P.R. n. 380 del 2001 delle condotte, astrattamente riconducibili all'art. 481 cod. pen., che si esauriscono esclusivamente nella falsa attestazione di fatti negli elaborati progettuali, senza essere "completate" dall'espressione di giudizi di conformità dell'intervento da realizzare agli strumenti urbanistici, appare confermata dal dato normativo.
Invero, l'art. 20, comma 13, cit., sanziona «chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma». L'art. 20, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, a sua volta, distingue chiaramente tra «elaborati progettuali» e «dichiarazione» di conformità; lo stesso, infatti, dispone: «La /m domanda .per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrono i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II.
La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica». 2.3. La non manifesta infondatezza delle censure proposte nel primo motivo impongono di pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Cosimo Rosafio per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione.
Non ricorrono infatti i presupposti per un'assoluzione nel merito a norma dell'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen., soluzione alla quale tenderebbero le censure addotte nel secondo motivo, posto che la sentenza impugnata ha puntualmente e correttamente motivato sulla sussistenza del falso progettuale attribuibile all'imputato. In particolare, la Corte d'appello ha osservato che, mentre nelle tavole progettuali il fabbricato di cui alla particella n. 530 risultava avere la stessa altezza del fabbricato insistente sulla particella n. 531, le stesse fotografie allegate al progetto smentivano questa rappresentazione, evidenziando «una netta (circa del doppio) differenza di quota del fabbricato di cui alla p.11a n. 530 rispetto a quello di cui alla p.11a n. 531».
3. Prive di specificità, o manifestamente infondate sono le censure proposte nei ricorsi di Luigi Melcarne e Daniele Marino, enunciate in atti formalmente diversi, ma identiche nei contenuti. 3.1. Prive di specificità sono le censure esposte nel primo motivo dei due ricorsi, le quali contestano l'affermazione della sussistenza del delitto di falso ideologico, osservando che i due imputati, come già dedotto in appello senza ricevere alcuna risposta, erano stati incaricati di verificare la corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto realizzato, ed avevano correttamente accertato ed attestato l'esistenza di questa corrispondenza.
La sentenza impugnata, sotto il profilo della sussistenza del fatto, ha evidenziato che i due ricorrenti Melacarne e Marino, l'uno quale responsabile per il rilascio del permesso di costruire, l'altro quale tecnico incaricato dell'istruttoria della relativa pratica, avevano proceduto al sopralluogo in data 25 ottobre 2013, e nel relativo verbale, pur segnalando altre «difformità [...] assai meno rilevanti», avevano omesso di rilevare una circostanza di estrema significatività. Precisamente, gli stessi, nel verbale di sopralluogo, secondo la Corte d'appello, avevano omesso di segnalare che «il fabbricato di cui alla p.11a n. 530 era stato completamente demolito e ricostruito ex novo con materiali di recente manifattura», sebbene nel permesso di costruire «erano previste la demolizione e la sostituzione del solo solaio del fabbricato esistente e modifiche interne».
Ora, con questi rilievi, la sentenza impugnata ha inequivocabilmente escluso che si possa parlare di corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto realizzato. Invero, la sentenza impugnata, nel rimarcare che il permesso di costruire aveva ad oggetto «la demolizione e la sostituzione del solo solaio del fabbricato esistente e modifiche interne», e che, però, il medesimo fabbricato «era stato completamente demolito e ricostruito ex novo con materiali di recente manifattura», ha descritto in modo preciso e specifico perché vi era una netta e fondamentale divergenza tra quanto autorizzato e quanto realizzato.
Si può allora concludere che la Corte d'appello ha puntualmente e congruamente risposto alla censura formulata in sede di gravame, e che le censure esposte nel primo motivo di ricorso, prima ancora di essere manifestamente infondate, sono prive di specificità, perché non si confrontano con quanto illustrato nella sentenza impugnata. 3.2. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo dei due ricorsi, le quali denunciano vizi nell'accertamento della falsità, e, segnatamente, nell'accertamento dell'avvenuta demolizione e ricostruzione integrale del fabbricato, non rilevata nel verbale di sopralluogo, anche per il mancato espletamento di perizia.
La sentenza impugnata ha osservato che il teste di accusa, anche sulla base della documentazione fotografica allegata alla pratica, ha evidenziato che il fabbricato di cui alla p.11a n. 530 era stato completamente demolito e ricostruito ex novo con materiali di recente manifattura, a fronte dell'evidente differenza tra l'originario manufatto di tipo rurale sempre documentato nella proposta progettuale e quello realizzato». Così argomentando le gue conclusioni, la sentenza impugnata risulta correttamente motivata: congrui ed idonei sono i riferimenti all'uso di materiali di recente manifattura e alla «evidente differenza tra l'originario manufatto di tipo rurale sempre documentato nella proposta progettuale e quello realizzato».
Né il ricorso spiega perché a fronte dei dati appena indicati, obiettivamente incompatibili anche con la tesi difensiva del rivestimento a "cappotto" del fabbricato, quest'ultima sarebbe stata ingiustificatamente trascurata. Invero, il non comune ricorso a tale sistema edilizio e, soprattutto, la «evidente differenza», documentalmente riscontrata, tra vecchio e nuovo fabbricato, nonché il contenuto del permesso di costruire, avente ad oggetto esclusivamente «la demolizione e la sostituzione del solo solaio del fabbricato esistente e modifiche interne», imponevano alla difesa l'onere di allegare concreti elementi a sostegno della propria indicazione, o di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori.
Di conseguenza, manifestamente infondata è anche la censura che assume l'illegittimità della decisione concernente il rigetto della richiesta di perizia. 3.3. Manifestamente infondate sono anche le censure dedotte nel terzo motivo dei due ricorsi, le quali lamentano l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del reato, nonostante l'evidenziazione di elementi di segno contrario, quali l'assenza di rapporti tra i tecnici comunali ed i coimputati, o l'equivocità delle indicazioni contenute nell'atto di sopralluogo. La sentenza impugnata, in proposito ha segnalato: -) la «evidente differenza tra l'originario manufatto di tipo rurale sempre documentato nella proposta progettuale e quello realizzato»; -) la conoscenza degli immobili oggetto dell'accertamento e della relativa pratica da parte di Melcarne e Marino, essendo l'uno il responsabile per il rilascio del permesso di costruire, l'altro il tecnico incaricato dell'istruttoria del prodromico procedimento amministrativo; -) la singolarità della condotta da parte dei predetti ricorrenti, avendo gli stessi, proprio nel verbale di sopralluogo, segnalato difformità molto meno significative, per di più implicanti un'analisi dettagliata degli immobili, e, contestualmente, omesso di considerare che, nel permesso di costruire, «erano previste la demolizione e la sostituzione del solo solaio del fabbricato esistente e modifiche interne».
Sulla base delle circostanze indicate, la sentenza impugnata può ritenersi immune da vizi anche con riguardo all'affermazione della sussistenza dell'elemento psicologico. Poco concludenti, inoltre, sono i rilievi concernenti sia l'equivocità delle indicazioni contenute nell'atto di sopralluogo, in quanto circostanza meramente asserita, sia l'assenza di rapporti tra i tecnici comunali ed i ricorrenti, siccome elemento non indefettibile per accertare la sussistenza del dolo generico necessario per la configurabilità del reato di cui all'art. 479 cod. pen.
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Cosimo Rosafio, per essere il reato ascrittogli estinto per. prescrizione, stante la non manifesta infondatezza delle censure esposte nel primo motivo del suo ricorso, mentre i ricorsi di Luigi Melcarne e Daniele Marino debbono essere dichiarati inammissibili. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di Luigi Melacarne e Daniele Marino segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di 8 il inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Rosafio Cosimo, per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione Dichiara inammissibili i ricorsi di Melcarne Luigi e