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Ordinanza — n. 30699/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30699/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30699/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 3 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola ha respinto la richiesta di Flavio Innocente, volta a ottenere la revoca del sequestro della somma di euro 42.700,00, disposto in relazione a reati tributari, ritenendo che tale somma, pur non qualificabile come profitto del reato (in quanto pervenuta nel patrimonio del ricorrente successivamente alla realizzazione del reato, quale risarcimento del danno liquidatogli dall'Ospedale Pugliese Ciacco di Catanzaro in conseguenza della morte del padre), fosse assoggettabile a sequestro per equivalente, disposto fino alla concorrenza della somma di euro 362.936,00, in quanto con l'apprensione della somma rivendicata dal ricorrente e oggetto della richiesta di restituzione non era stato superato l'ammontare di tale vincolo cautelare.

Regesto Legislator

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art. 325 cod. proc. pen, art. 322 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30699/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Oggetto di ricorso in cassazione, ex art. 325 cod. proc. pen., sono le ordinanze emesse dal tribunale all'esito del giudizio del riesame o di appello ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 19, lett.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato sanzioni pecuniarie indennità in caso di paternità risarcimento alle vittime di reati indennizzo pecuniario azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod. proc. pen
Oggetto di ricorso in cassazione, ex art. 325 cod. proc. pen., sono le ordinanze emesse dal tribunale all'esito del giudizio del riesame o di appello ai sensi dell'art.
art. 322 bis cod. proc. pen
pen., sono le ordinanze emesse dal tribunale all'esito del giudizio del riesame o di appello ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente IL ORDINANZA sul ricorso proposto da Innocente Flavio, nato a Roggiano Gravina il 14/3/1965 avverso l'ordinanza del 3/3/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola ha respinto la richiesta di Flavio Innocente, volta a ottenere la revoca del sequestro della somma di euro 42.700,00, disposto in relazione a reati tributari, ritenendo che tale somma, pur non qualificabile come profitto del reato (in quanto pervenuta nel patrimonio del ricorrente successivamente alla realizzazione del reato, quale risarcimento del danno liquidatogli dall'Ospedale Pugliese Ciacco di Catanzaro in conseguenza della morte del padre), fosse assoggettabile a sequestro per equivalente, disposto fino alla concorrenza della somma di euro 362.936,00, in quanto con l'apprensione della somma rivendicata dal ricorrente e oggetto della richiesta di restituzione non era stato superato l'ammontare di tale vincolo cautelare.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Flavio Innocente, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione degli artt. 321 e 322 ter cod. proc. pen. e 12 d.lgs. n. 74 del 2000, a causa dell'errata qualificazione delle somme sequestrate in estensione come profitto del reato, essendo le stesse pervenute nel patrimonio del ricorrente successivamente alla consumazione del reato e non essendo stati accertati i presupposti per poter disporre il sequestro per equivalente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere qualificato come appello cautelare reale e trasmesso al tribunale competente, non essendo impugnabile per saltum davanti a questa Corte il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca di sequestro preventivo.

2. Oggetto di ricorso in cassazione, ex art. 325 cod. proc. pen., sono le ordinanze emesse dal tribunale all'esito del giudizio del riesame o di appello ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 19, lett.

a) e b), il ricorso in cassazione, da un lato, è stato esteso alla decisione sull'appello avverso la misura cautelare ex art. 322 bis (art. 325, comma 1); dall'altro lato è stato ristretto al solo decreto di sequestro emesso dal giudice, data la natura interinale del provvedimento adottato dal pubblico ministero. Anche per i provvedimenti cautelari reali è, dunque, previsto il ricorso per saltum quale alternativa alla richiesta di riesame.Si tratta, però di strumento di controllo che, in seguito alla modifica apportata dal d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 19, non rappresenta più una regola generale attuabile nei confronti di entrambe le specie di provvedimenti cautelari reali.

L'univoco riferimento da parte dell'art. 325 cod. proc. pen., al "decreto" di sequestro induce a ritenere esperibile il ricorso per saltum solo nei confronti del sequestro preventivo e a escluderne l'applicabilità in ordine al decreto di rigetto della richiesta di revoca di sequestro preventivo, oltre che nei confronti del provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro. Tra i provvedimenti suscettibili di ricorso immediato in cassazione non rientra dunque il provvedimento che respinge la richiesta di revoca del sequestro; in tale caso, infatti, l'unico strumento di controllo esperibile è l'appello cautelare di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen.

Come già affermato da questa Corte, nessuna disposizione di legge consente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca di sequestro: non certamente la norma di carattere generale, di cui all'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., perché questa sancisce la ricorribilità contro i provvedimenti relativi alla libertà personale e contro le sentenze, e nessuna norma di carattere particolare, perché nessuna è rinvenibile in relazione ai provvedimenti in materia di sequestro preventivo. Per questi ultimi è, invece, esperibile l'appello di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1003 del 11/06/1992, De Simone, Rv. 191456): di conseguenza, ove erroneamente esperito il ricorso per saltum, detta impugnazione deve essere qualificata come appello cautelare, ex artt. 322 bis, 568 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 41179 del 25/10/2002, Falsini e altro, Rv. 222975;

Sez. 6, Ordinanza n. 26232 del 11/06/2013, Parnasso, Rv. 256814; Sez. 3, n. 17132 del 24/03/2015, Paone, Rv. 263239; Sez. 3, Ordinanza n. 19995 del 21/09/2016, dep. 2017, Guerra, Rv. 269764; Sez. 2, n. 11869 del 08/02/2017, Giacino, Rv. 269689). Ne consegue, in definitiva, la qualificazione del ricorso come appello cautelare e la trasmissione dello stesso al Tribunale di Cosenza, competente per territorio.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello cautelare reale, dispone trasmettersi