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Sentenza — n. 30697/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30697/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30697/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 2 febbraio 2021 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Taranto, provvedendo sulla richiesta di restituzione dei beni sequestrati formulata da Paolo Gennaro Francesco Speciale, proposta in relazione alla sentenza del 11 dicembre 2019 del medesimo Tribunale, divenuta definitiva il 30 giugno 2020, con la quale gli era stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da lui stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 734 cod. pen. e 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, senza disporre né la confisca né la restituzione di tali beni, ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato ai dell'art. 181, ultimo comma del medesimo d.lgs. 42/2004, essendo stata omessa tale statuizione, riservando all'esito della rimessione in pristino la decisione sulla richiesta di restituzione dei beni in sequestro.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 130 cod. proc. pen, art. 676 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30697/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo ha lamentato un vizio della motivazione, a proposito della adozione dell'ordine di rimessione in pristino, che non potrebbe essere impartito dal giudice dell'esecuzione.

Parole chiave

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restituzione della proprietà esecuzione dissequestro di beni consegna di documenti confisca dei beni sottrazione di cose sequestrate

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 130 cod. proc. pen
35200 del 2016), sarebbe possibile porre rimedio alla omessa adozione di sanzioni amministrative a contenuto predeterminato, come la demolizione delle opere abusive o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, solamente attraverso la procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod.
art. 676 cod. proc. pen
251962), nel caso in esame l'ordine di rimessione in pristino è stato disposto in relazione alla richiesta di dissequestro e restituzione dei beni in sequestro avanzata dal condannato, in ordine alla quale è espressamente prevista dall'art. 676 cod. proc. pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Speciale Paolo Gennaro Francesco, nato a Milano il 2/9/1954 avverso l'ordinanza del 2/2/2021 del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al Tribunale di Taranto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 febbraio 2021 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Taranto, provvedendo sulla richiesta di restituzione dei beni sequestrati formulata da Paolo Gennaro Francesco Speciale, proposta in relazione alla sentenza del 11 dicembre 2019 del medesimo Tribunale, divenuta definitiva il 30 giugno 2020, con la quale gli era stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da lui stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 734 cod. pen. e 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, senza disporre né la confisca né la restituzione di tali beni, ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato ai dell'art. 181, ultimo comma del medesimo d.lgs. 42/2004, essendo stata omessa tale statuizione, riservando all'esito della rimessione in pristino la decisione sulla richiesta di restituzione dei beni in sequestro.

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, premettendo che con la sentenza di applicazione della pena in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 734 cod. pen. e 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 il Tribunale di Taranto aveva omesso di provvedere sulla richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo (censiti al N.C.T. del Comune di Martina Franca al f. 11, nn. 250 e 704) e non aveva disposto alcunché in ordine al ripristino dello stato dei luoghi, per poi subordinare, con l'ordinanza l'impugnata, la restituzione di tali beni alla verifica dell'avvenuta rimessione in pristino. 2.1.

Tanto premesso, con il primo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'esercizio da parte del Tribunale di attribuzioni non previste dalla legge, in quanto, secondo un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità (si richiama la sentenza n. 35200 del 2016), sarebbe possibile porre rimedio alla omessa adozione di sanzioni amministrative a contenuto predeterminato, come la demolizione delle opere abusive o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, solamente attraverso la procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., per la quale è competente il giudice che ha pronunciato la condanna e il giudice della eventuale impugnazione, quando questa sia ammissibile, ma non anche il giudice dell'esecuzione, che sarebbe privo di una specifica competenza in materia, con la conseguente abnormità del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione nel caso di specie, per essere lo stesso privo di qualsiasi attribuzione alla emissione di un provvedimento riservato per legge al giudice che ha emesso la sentenza di condanna, attraverso la procedura di correzione di errore materiale.2.2.

Con il secondo motivo ha lamentato un vizio della motivazione, a proposito della adozione dell'ordine di rimessione in pristino, che non potrebbe essere impartito dal giudice dell'esecuzione.

3. Il Procuratore Generale nelle sue richieste scritte ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, evidenziando l'incompetenza del giudice dell'esecuzione a correggere l'omissione presente nella sentenza di condanna, spettando tale potere al giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o al giudice dell'impugnazione ove questa non sia inammissibile, ma non al giudice dell'esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente in considerazione della loro intima connessione, essendo tutti e due relativi alla indebita adozione dell'ordine di rimessione in pristino da parte del giudice dell'esecuzione, in relazione al quale è stata prospettata la violazione di disposizioni di legge processuale e un vizio della motivazione (a causa della adozione di tale ordine da parte del giudice dell'esecuzione anziché mediante la procedura di correzione di errore materiale, in considerazione del carattere amministrativo e del contenuto predeterminato di tale provvedimento, in ordine al quale il giudice dell'esecuzione sarebbe privo di una specifica competenza), sono infondati.

Va infatti osservato che benché sia ritenuta ammissibile l'adozione di tale provvedimento (come pure dell'ordine di demolizione delle opere abusive) mediante la procedura di correzione di errore materiale, quando, naturalmente, ne ricorrano i presupposti (cfr. Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016, Prestifilippo, Rv. 268106, citata dal ricorrente, nonché Sez. 3, n. 40340 del 27/05/2014, Bognanni, Rv. 260421, e Sez. 3, n. 46656 del 09/11/2011, D'Amato, Rv. 251962), nel caso in esame l'ordine di rimessione in pristino è stato disposto in relazione alla richiesta di dissequestro e restituzione dei beni in sequestro avanzata dal condannato, in ordine alla quale è espressamente prevista dall'art. 676 cod. proc. pen. la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione; proprio provvedendo in relazione a tale richiesta il giudice dell'esecuzione, pacificamente competente al riguardo, ne ha, sia pure implicitamente, ma con intendimento inequivoco, subordinato l'accoglimento alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, espressamente previsto dall'art. 181, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004, avendo riservato all'esito della rimessione in pristino la decisione sulla richiesta di restituzione. ei;L'accoglimento di tale richiesta è stato, dunque, legittimamente subordinato a una condizione necessaria di legalità, essendo prevista come obbligatoria la rirnessione in pristino, in difetto della quale la restituzione non potrebbe essere disposta, posto che non è consentita la restituzione di beni assoggettati a vincolo paesaggistico sui quali siano stati illecitamente realizzati lavori se non a seguito della loro eliminazione, giacché altrimenti permarrebbe la compromissione dell'interesse protetto conseguente alla esecuzione di tali interventi, interesse che è costituito dalla preservazione dell'integrità dell'ambiente e del paesaggio.

Ne consegue che non risulta essere stata impropriamente disposta la correzione o integrazione della sentenza da parte di giudice funzionalmente incompetente, bensì correttamente subordinata da parte del giudice dell'esecuzione la restituzione dei beni sottoposti a sequestro (in relazione a un reato paesaggistico) alla eliminazione dei lavori non autorizzati su essi eseguiti, condizione espressamente prevista come necessaria dal citato ultimo comma dell'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 allo scopo di salvaguardare l'interesse protetto dalla norma incriminatrice, cosicché può ritenersi che legittimamente il giudice dell'esecuzione abbia subordinato la restituzione (in ordine alla quale è competente) a tale condizione di legalità, essendosi espressamente riservato di provvedere sulla richiesta di restituzione all'esito della verifica in ordine alla esecuzione della rimessione in pristino.

3. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, stante l'infondatezza di entrambi i motivi cui è stato affidato, non sussistendo le violazioni di legge processuale e i vizi della motivazione lamentati nel ricorso. Consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il rico