Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30696/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30696/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30696/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 6 novembre 2020 il Tribunale di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione e sul presupposto della legittima emissione di permesso di costruire in sanatoria, ha revocato l'ingiunzione del Pubblico ministero nei confronti di Maria Francesca Mosca, in esecuzione all'ordine di demolizione di cui alla sentenza del Pretore di Napoli irrevocabile il 23 maggio 1999.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 30696/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale ha concluso nel senso che la Corte di Cassazione voglia annullare l'impugnata ordinanza e voglia trasmettere gli atti al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

Parole chiave

Generato dall'IA
ordine di demolizione diritto di volume impugnazione della cancellazione frazionamento piano di ripartizione divieto di costruzione di diritto pubblico
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di 1. Mosca Maria Francesca, nata a Afragola il 18/03/1938 h J 2. brio Francesco, nato a Afragola il 17/06/1940 avverso la ordinanza del 06/11/2020 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia annullare l'impugnata ordinanza e voglia trasmettere gli atti al Tribunale di Napoli per nuovo esame

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 novembre 2020 il Tribunale di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione e sul presupposto della legittima emissione di permesso di costruire in sanatoria, ha revocato l'ingiunzione del Pubblico ministero nei confronti di Maria Francesca Mosca, in esecuzione all'ordine di demolizione di cui alla sentenza del Pretore di Napoli irrevocabile il 23 maggio 1999.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto dal Pubblico ministero ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente - invocando vizio motivazionale ed errata applicazione di legge - ha osservato in primo luogo che l'eventuale rilascio della concessione non implica di per sé il venir meno dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, tenuto conto dei poteri di controllo comunque spettanti al giudice. In specie, era stato altresì eluso il limite volumetrico di 750 metri cubi fissato in tema di condono edilizio, ed anzi - a fronte di proprietà unica ed indivisa - l'interessata ed i parenti avevano proposto separate istanze di condono che avevano addirittura comportato il superamento del limite massimo di tremila metri cubi ex lege 326 del 2003.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso che la Corte di Cassazione voglia annullare l'impugnata ordinanza e voglia trasmettere gli atti al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato. 4.1. In relazione infatti al motivo di impugnazione, vero è che in materia edilizia il giudice dell'esecuzione - investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva - ha il potere-dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale (Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135; cfr. anche Sez. 3, n. 42164 del 09/07/2013, Brasiello, Rv. 256679).

Sì che, in definitiva, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, non è caducato in modo automatico dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria (Sez. 3, n. 40475 del 28/09/2010, Ventrici, Rv. 249306). 4.1.1. Siffatto potere di controllo, comunque in sé evocato anche dal provvedimento impugnato (cfr. Sez. 4, n. 15210 del 05/03/2008, Romano, Rv. 239606), non appare essere stato puntualmente esercitato sotto un duplice ordine di profili. In proposito, infatti, per un verso l'ordinanza impugnata si è limitata a dare non motivato conto che la domanda di condono edilizio presentata dall'istante rispondeva ai requisiti di legge ed alle condizioni richieste ai fini del condono, facendo altresì richiamo al pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione e alla revoca, da parte dell'autorità amministrativa, della pregressa dichiarazione di acquisizione di opere edilizie abusive e dell'area di sedime (sì da giustificare la revoca dell'ingiunzione di demolizione emessa dal Pubblico ministero).

Per altro canto il ricorrente - producendo invero congrua documentazione tecnica - ha allegato l'elusione dei limiti legali di volumetria ai fini della concessione del condono, in tal modo richiamando il principio secondo il quale non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando - come in specie risulta accertato - l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Esposito, Rv. 263639; cfr. altresì Sez. 4, n. 10017 del 03/03/2021, Bellomo e altro, Rv. 280700).

5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli quale Giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma il