Sentenza — n. 30695/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 15/12/202, il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di Crivaro Fiorenzo, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. in relazione ai reati di cui agli artt. 81, cpv, 110, 648 cod.pen. anche in relazione all'art. 625 cod.pen. (capo b) e 81, cpv, 110, 112 n. 1 e 2 e 452 quaterdecies cod.pen. (capo d).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625 cod.pen, artt. 648 cod.pen, art. 273 cod.proc.pen, artt. 110 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30695/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va osservato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez.
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Crivaro Fiorenzo, nato a Montalto Uffugo il 23/08/1964 avverso l'ordinanza del 15/12/2020 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15/12/202, il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di Crivaro Fiorenzo, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. in relazione ai reati di cui agli artt. 81, cpv, 110, 648 cod.pen. anche in relazione all'art. 625 cod.pen. (capo b) e 81, cpv, 110, 112 n. 1 e 2 e 452 quaterdecies cod.pen. (capo d).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Crivaro Fiorenzo, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 648 cod.pen. e 452 quaterdecies cod.pen. e correlato vizio di motivazione in relazione alla valutazione di sussistenza della gravità indiziaria. Argomenta che le condotte poste in essere dal ricorrente non consentivano di ritenere sussistente una condotta continuativa e non occasionale in relazione al contestato reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod.pen., che avrebbe dovuto (.; essere riqualificato nell'illecito di cui all'art. 256 del d.lgs 152/2006; neppure era integrato il contestato reato di ricettazione in ordine al quale erano stati analizzati tre episodi in cui sarebbe stato conferito rame sottoposto a combustione senza ulteriore approfondimento investigativo, con semplice riferimento ad una tabella nella quale non vi era alcun riferimento al ricorrente.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2. Va osservato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez.
U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002). Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi; ne consegue che gli indizi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., che, oltre alla gravità, richiede anche la precisione e la concordanza degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475;
Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172). Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997;
Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244).
3. Nella specie, il Collegio cautelare, ha congruamente motivato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, legittimanti l'adozione della misura cautelare. Il Tribunale del riesame, nel richiamare le convergenti risultanze istruttorie (servizi di osservazione, registrazioni video, accertamenti di p.g.), ha ritenuto integrata la gravità indiziaria del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, già previsto dall'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, successivamente, disciplinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, dall'art. 452- quaterdecies cod. pen. con assoluta continuità normativa.
Il Collegio cautelare, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha rimarcato che erano stati accertati plurimi e frequenti accessi presso la ditta Fili De Vincenzi (munita di Autorizzazione Unica Ambientale inerente alla "messa in sicurezza, la bonifica, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili e lo stoccaggio di materiale ferroso") di numerosi soggetti, tutti privi di apposita autorizzazione , intenti a conferire ingenti volumi di rifiuti di vario genere (veicoli fuori uso e accumulatori al piombo esausti gestiti al di fuori della normativa ambientale, rifiuti ferrosi, rame..), con realizzazione di un ciclo di produzione del tutto sganciato dalle operazioni assentite con l'autorizzazione ambientale di cui era in possesso l'azienda De Vincenzi e, quindi, evidentemente abusivo.
Tale valutazione è conforme ai principi di diritto affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia. Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è reato abituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo (Sez. 3, n.52838 del 14/07/2016, Rv.268920 - 01;
Sez.3,n.16036 del 28/02/2019, Rv.275395 - 02) La gestione dei rifiuti integrante il reato in esame deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ovvero attività di intermediazione e commercio (cfr. Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, Carretta, Rv. 232348; Sez. 3, n. 28685 del 04/05/2006, Buttone, Rv. 234931), e tale attività deve essere "abusiva", ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute), o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse (cfr.
Sez. 3, n. 40828 del 6/10/2005, Fradella, Rv. 232350; Sez. 4, n. 28158 del 02/07/2007, Costa, Rv. 236906). Il Tribunale ha, quindi, rimarcato come, a seguito degli accertamenti di Pg, fossero stati accertati plurimi episodi di conferimento di rifiuti da parte del ricorrente (utilizzatore del veicolo con il quale si era proceduto ai conferimenti in questione), così risultando il predetto inserito stabilmente nel ciclo di gestione illecita dei rifiuti e, segnatamente, nella fase del trasporto abusivo perché privo della relativa autorizzazione e sussistente, quindi, la gravità indiziaria del contestato reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 452 quaterdecies cod.pen. (capo d).
Con riferimento all'ulteriore reato contestato (capo b), il Tribunale ha esposto in via generale, i profili fattuali posti a fondamento della valutazione della provenienza illecita del rame conferito e chiarito che, in aderenza alle risultanze istruttorie, tale doveva considerarsi quello che si presentava uso o combusto, in quanto tali circostanze (eliminazione delle guaine isolanti mediante combustione dei cavi in rame) rappresentavano indubbiamente una partica illecita, solitamente posta in essere immediatamente dopo il furto al fine di eliminare ogni traccia utile all'identificazione dell'ente proprietario del cavo e della origine illecita del materiale); analogamente, rilevava, a tal fine, anche il rame che presentava caratteristiche di grandezza compatibili con quello utilizzato dalle società di grande distribuzione (cavi in rame con o senza guaina), in quanto le aziende appaltatrici del servizio di smaltimento dei materiali derivanti dall'attività di produzione di tale aziende erano obbligate a restituire tale materiale all'impresa appaltante.
Ha, quindi, richiamato gli accertamenti di Pg relativi all'attività di conferimento del Crivaro, accertamenti che avevano evidenziato plurimi episodi di conferimento di rame da parte del ricorrente, limitatamente a quelli aventi ad oggetto rame con le caratteristiche fattuali rilevanti ai fini della valutazione in precedenza illustrate e, cioè, rame combusto; sulla base di tali complessive argomentazioni, il Tribunale ha ritenuto, quindi, integrata la gravità indiziaria del delitto contestato. Va ricordato che il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso; non è necessario né l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche. (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Rv.277334 - 01;
Sez.1, n. 29486 del 26/06/2013, Rv.256108 - 01 Sez.2,n.29685 del 05/07/2011, Rv.251028 - 01) La motivazione, alla luce dei principi di diritto suesposti, è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità. Le censure che il ricorrente svolge attengono essenzialmente alla ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e, quindi, sono meramente in fatto e, come tali, non deducibili in sede di legittimità.
4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process