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Sentenza — n. 30692/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30692/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30692/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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All'esito dell'udienza camerale del 4 febbraio 2021, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Termini Imerese ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da Domenico Fioretto con cui è stata chiesta la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione emesso il 25 gennaio 2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30692/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. la violazione dell'art. 8 Cedu; il giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato che nell'immobile oggetto dell'ordine di demolizione abiterebbe anche il fratello della ricorrente affetto da invalidità al 100%. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza grafica della motivazione per avere «l'ordinanza omesso di motivare adeguatamente il provvedimento impugnato».

Parole chiave

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divieto di demolizione inviolabilità del domicilio disdetta della locazione abitativa rispetto della vita familiare cure a domicilio esecuzione di decisioni straniere
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORETTO DOMENICA nato a CASTELDACCIA il 12/02/1943 avverso l'ordinanza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO Il PG chiede il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. All'esito dell'udienza camerale del 4 febbraio 2021, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Termini Imerese ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da Domenico Fioretto con cui è stata chiesta la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione emesso il 25 gennaio 2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. la violazione dell'art. 8 Cedu; il giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato che nell'immobile oggetto dell'ordine di demolizione abiterebbe anche il fratello della ricorrente affetto da invalidità al 100%. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza grafica della motivazione per avere «l'ordinanza omesso di motivare adeguatamente il provvedimento impugnato».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. La ricorrente agisce in giudizio per conto di un soggetto terzo, il fratello, senza alcuna concreta dimostrazione del relativo potere e del rispetto delle forme previste dalla legge.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la motivazione dell'ordinanza impugnata è articolata in 3 pagine; fa riferimento anche all'istruttoria svolta ed affronta anche la questione della proporzionalità, in relazione alle condizioni del fratello della ricorrente. Dunque, non solo la motivazione è ampia ed articolata ma il ricorso non si confronta minimamente con essa ed è pertanto anche inammissibile per la mancanza del requisito della specificità estrinseca.

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragionè di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/06/2021. Il C re estensore emeraro DEPOSITA