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Sentenza — n. 30690/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30690/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30690/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ONORATO GIUSEPPE ERMENEGILDO, nato a Sassari il 31.7.1970 avverso la ordinanza in data 7.11.2019 della Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30690/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Rilievo preliminare riveste la dichiarazione di rinuncia al presente ricorso che, in quanto sottoscritta personalmente dall'imputato deve ritenersi valida ed efficace: pertanto, considerato che la rinuncia all'impugnazione ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione domanda di ricusazione revoca dell'opposizione impugnazione di decisioni amministrative declinatoria di competenza esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile Quanto agli oneri del presente procedimento, il principio della soccombenza che naturalmente consegue all'esito dell'impugnazione ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ONORATO GIUSEPPE ERMENEGILDO, nato a Sassari il 31.7.1970 avverso la ordinanza in data 7.11.2019 della Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 7.11.2019 la Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari ha rigettato la richiesta di astensione proposta dal giudice dott.ssa Marina Capitta in relazione al procedimento che vedeva tra gli altri imputati Giuseppe Ermenegildo Onorato.

2. Avverso il suddetto provvedimento quest'ultimo ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce la mancanza di competenza funzionale del giudice pronunciatosi in qualità di "Presidente Anziano", essendo le decisioni sulle istanze di astensione, volte ad incidere sulla composizione del collegio giudicante, rimesse in via esclusiva al Presidente della Corte o del Tribunale,Vnon rivestito dal giudice emittente il provvedimento.

3. Con successiva memoria sottoscritta in data 9.4.2021 dal ricorrente e dal suo difensore il primo ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilievo preliminare riveste la dichiarazione di rinuncia al presente ricorso che, in quanto sottoscritta personalmente dall'imputato deve ritenersi valida ed efficace: pertanto, considerato che la rinuncia all'impugnazione ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett.

a) cod. proc. pen. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile Quanto agli oneri del presente procedimento, il principio della soccombenza che naturalmente consegue all'esito dell'impugnazione ex art. 616 cod. proc. pen. deve essere mitigato, con riferimento alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende che va comunque disposta, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", dal rilievo che la tempestiva comunicazione della rinuncia ha comunque precluso la disamina del fondamento dell'impugnazione, pervenendosi così ad una liquidazione determinata in via equitativa in misura più contenuta rispetto ai parametri seguiti in presenza di ricorso inammissibile

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 4.5.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Donatella Galterio Andrea Gerìtili (