Sentenza — n. 30688/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAN CANCELLMI SENTENZA - 5 AGO 2021 IL CANCEL sul ricorso proposto da CRISCI DOMENICO, nato ad Atessa il 2.6.1962 avverso la ordinanza in data 22.10.2020 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 30688/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito agli artt. 631 e 634 cod. proc. pen., che la Corte di Appello abbia travalicato i limiti concernenti la delibazione della non manifesta infondatezza non essendosi limitata ad una sommaria valutazione dei nuovi elementi di prova offerti, ma avendo esteso il raggio di indagine al giudizio di merito attraverso una disamina diffusa, onde la pronuncia di inammissibilità doveva ritenersi preclusa 2.2.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
N CANCELLMI SENTENZA - 5 AGO 2021 IL CANCEL sul ricorso proposto da CRISCI DOMENICO, nato ad Atessa il 2.6.1962 avverso la ordinanza in data 22.10.2020 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 22.10.2020 la Corte di Appello di Firenze, sentite le parti comparse all'udienza camerale, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione proposta da Domenico Crisci ai sensi dell'art. 630 lett.
c) cod. proc. pen. avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Perugia in data 18.3.2016 per il reato di cui all'art. 10-ter d. Igs. 74/2000 per omesso versamento dell'IVA relativa all'anno di imposta 2006, ritenendo che la prova documentale costituita dalla dichiarazione IVA per l'anno 2006 e la deposizione del teste Di Giovannangelo offerte dalla difesa al fine di dimostrare che l'importo evaso fosse inferiore alla soglia di punibilità, non costituissero "nuove prove".
2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito agli artt. 631 e 634 cod. proc. pen., che la Corte di Appello abbia travalicato i limiti concernenti la delibazione della non manifesta infondatezza non essendosi limitata ad una sommaria valutazione dei nuovi elementi di prova offerti, ma avendo esteso il raggio di indagine al giudizio di merito attraverso una disamina diffusa, onde la pronuncia di inammissibilità doveva ritenersi preclusa 2.2.
Con il secondo motivo deduce, invocando il vizio motivazionale, che l'importo dell'imposta evasa era il frutto della somma di C 205.505 corrispondente all'IVA a debito per l'anno 2006 e della somma di C 49.981 riconducibile invece ad un credito IVA per l'anno precedente e perciò non dovuta come da rettifica comunicatagli dall'Agenzia delle Entrate del 13.5.2008, senza che tuttavia tale discrasia fosse stata valutata dai giudici di merito essendo l'importo non versato di C 205.505 comunque superiore all'allora vigente soglia di punibilità. Essendo tuttavia detta soglia stata elevata dal 22.10.2015 ad C 250.000 allorquando il giudizio era già pendente innanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente non aveva potuto sollevare la questione, malgrado la sua sopravvenuta rilevanza, nè in sede di legittimità avendo già depositato i motivi di ricorso, né innanzi al giudice del rinvio cui, essendo stato il giudizio rimesso per la sola determinazione del trattamento sanzionatorio, l'accertamento della penale responsabilità goaxe dell'imputato era irreversibilmente precluso.
Deduce che sogoVextrema ratio aveva sollevato la questione con una memoria innanzi alla Corte di Appello di Perugia, la cui valutazione sul punto doveva tuttavia considerarsi tamquam non esset, esorbitando dal tracciato delimitato dal giudizio di rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in relazione ad entrambi i profili devoluti. In relazione alla questione processuale oggetto del primo motivo la delibazione di inammissibilità risulta strettamente ancorata alla fattispecie devoluta, avendo la Corte fiorentina puntualmente argomentato in ordine all'inconfigurabilità degli elementi di prova offerti dall'istante nell'ambito del "novum": attraverso la debita comparazione tra le prove poste a fondamento dell'istanza di revisione e quelle già acquisite nel procedimento già conclusosi, il giudizio è stato correttamente delimitato alla sola fase rescindente essendosi ritenuto che tanto la documentazione quanto la testimonianza indicate a fondamento della richiesta di revisione, non fossero elementi sopravvenuti e che al contrario fossero stati oggetto di valutazione sin dalla sentenza di primo grado, senza quindi alcuna anticipazione del giudizio di merito, proprio della fase rescissoria.
Del resto, passando alla disamina del secondo motivo, risulta ammesso dalla stessa difesa che già innanzi al Tribunale di Vasto era stato depositato il Modello IVA relativo all'anno di imposta 2006 recante il minor importo, rispetto a quello figurante nel capo di imputazione, di C 205.5050 e che nel dibattimento il teste Di Giovannangelo avesse confermato il dato. Sostenere ora, come afferma il ricorrente, che la somma non fosse stata valutata trattandosi comunque di importo superiore all'allora vigente soglia di punibilità, è un assioma meramente congetturale essendo stato l'importo evaso oggetto di debito accertamento da parte del giudice di primo grado e comunque confermato, come puntualmente osservato nell'ordinanza impugnata, anche dal giudice di rinvio pronunciatosi nella vigenza della mutata soglia di punibilità elevata ad C 250.000 sulle medesime prove di carattere documentale e testimoniale indicate nell'istanza di revisione.
Dirimente in ogni caso è il rilievo, con il quale il ricorso non si confronta, che in qualunque stato e grado del giudizio avrebbe potuto essere chiesto e doverosamente pronunciato il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. ove le risultanze processuali acquisite avessero dimostrato che l'importo non versato a titolo di imposta sul valore aggiunto fosse inferiore alla soglia di punibilità Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma equitativannente liquidata in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende