Sentenza — n. 30686/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 20 luglio 2020 la Corte d'appello di Milano, provvedendo sulle impugnazioni proposte da Gabriella Amati e da Fabrizio Consonni, quest'ultimo quale erede di Fiorenzo Consonni, nei confronti della sentenza del 11 luglio 2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, la Amati era stata condannata alla pena di quattro anni di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 (per avere, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto di ammontare superiore a euro 200.000,00, alienato simulatamente a Fiorenzo Consonni il 24 febbraio 2012 il quadro di Pablo Picasso "coffret, compotier et tasse", nonché omesso di dichiarare tale quadro nell'inventario dell'eredità del marito, trasferito il medesimo bene negli Stati Uniti d'America, sottratto lo stesso alla richiesta di sequestro del pubblico ministero della Confederazione Elvetica, così compiendo atti fraudolenti su tale bene idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva su tale bene o sul corrispettivo della sua vendita; in Milano e altrove dal febbraio 2012), ed era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del Consonni a causa della sua morte, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Fabrizio Consonni quale erede dell'imputato deceduto e ha respinto quello proposto dalla Amati, confermando la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 485 cod. civ; Sentenza — n. 30686/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E' stato evidenziato anche il superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto l'iscrizione a ruolo dei debiti della Amati ammontava a euro 54.345,35, e anche di quella prevista dall'ultima parte della medesima disposizione per l'aggravamento della condotta, in quanto i debiti del Maj poi confluiti nel patrimonio della moglie dopo la sua morte ammontavano a euro 170.868,55.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Amati Gabriella, nata a Milano il 11/1/1945 avverso la sentenza del 20/7/2020 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate nell'interesse della ricorrente dal suo difensore, avv. Gianluca Maris, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 luglio 2020 la Corte d'appello di Milano, provvedendo sulle impugnazioni proposte da Gabriella Amati e da Fabrizio Consonni, quest'ultimo quale erede di Fiorenzo Consonni, nei confronti della sentenza del 11 luglio 2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, la Amati era stata condannata alla pena di quattro anni di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 (per avere, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto di ammontare superiore a euro 200.000,00, alienato simulatamente a Fiorenzo Consonni il 24 febbraio 2012 il quadro di Pablo Picasso "coffret, compotier et tasse", nonché omesso di dichiarare tale quadro nell'inventario dell'eredità del marito, trasferito il medesimo bene negli Stati Uniti d'America, sottratto lo stesso alla richiesta di sequestro del pubblico ministero della Confederazione Elvetica, così compiendo atti fraudolenti su tale bene idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva su tale bene o sul corrispettivo della sua vendita; in Milano e altrove dal febbraio 2012), ed era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del Consonni a causa della sua morte, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Fabrizio Consonni quale erede dell'imputato deceduto e ha respinto quello proposto dalla Amati, confermando la sentenza impugnata.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la sola Amati, il cui difensore lo ha affidato a quattro motivi. 2.1. In primo luogo, ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, evidenziando che tale disposizione riguarda esclusivamente il patrimonio del contribuente e non di terzi, mentre nel caso in esame la condotta attribuita alla ricorrente, seppur dilatata attraverso l'estensione del proprio concorso nel reato proprio del marito, riguardava un bene di ingente valore che non era mai stato parte del proprio patrimonio, giacché aveva agito solo quale procuratrice del marito in forza della procura generale da questi conferitale con atto del 7 febbraio 2012.
Tale circostanza emergeva dalla stessa imputazione, con la quale, tra l'altro, le era stata contestata la mancata indicazione di tale opera nell'inventario dei beni del marito, deceduto il 27 febbraio 2012, inventario che era poi stato registrato il 10 dicembre 2012, cosicché doveva essere esclusa, avendo accettato tale eredità con beneficio di inventario, sia la partecipazione ai debiti ereditari del defunto, sia un concorso nella partecipazione del patrimonio del defunto.Ha evidenziato anche la necessità di determinare la pretesa erariale sulla base di riferimenti certi e chiari, non essendo nel caso di specie stato individuato l'esatto ammontare delle procedure coattive personali che la riguardavano all'epoca della condotta di sottrazione contestata, peraltro anch'essa non indicata con chiarezza e precisione. 2.2.
In secondo luogo, ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. perì., una ulteriore violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla affermazione della sussistenza dell'elemento psicologico di tale reato, per la cui configurabilità è richiesto il dolo specifico, in relazione al quale era stata evidenziata solamente la mancata indicazione del bene nell'inventario redatto dalla ricorrente nell'ambito della successione del marito, in quanto la cessione dell'opera era avvenuta prima della morte del coniuge e la natura simulata di tale atto, compiuto dalla ricorrente in nome e per conto del coniuge, rendeva doverosa l'esclusione di tale bene dall'inventario, con la conseguente insufficienza di quanto esposto a sostegno della affermazione della sussistenza del dolo specifico del reato addebitatole. 2.3.
Con il terzo motivo ha lamentato, sempre ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., una ulteriore violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, a causa della mancata considerazione della capienza patrimoniale del contribuente e anche per la erronea attribuzione al reato del carattere permanente anziché istantaneo. Ha censurato, in particolare, la valutazione dei giudici di merito in ordine alla idoneità della alienazione oggetto della contestazione a depauperare il patrimonio della contribuente, al punto da renderlo insufficiente a soddisfare il debito erariale, in quanto tale valutazione era stata compiuta facendo riferimento a una situazione di molto successiva rispetto a quella di realizzazione della condotta, e cioè alla data del 10 ottobre 2012, incompatibile con la contestazione originaria e anche con il fatto che la condotta contestata era stata posta in essere avvalendosi di una procura conferita dal marito alla ricorrente, estintasi il 27 febbraio 2012 a seguito del decesso del marito, mentre la capienza del patrimonio della ricorrente all'epoca di realizzazione delle condotte era pacifica, essendo i suoi beni stati sottoposti a vincoli ablativi solamente nella primavera del 2013. 2.4.
Infine, con un quarto motivo, ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) et e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62 bis e 99 cod. pen. e 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, e un vizio della motivazione, evidenziando che la sentenza di applicazione della pena su richiesta sulla base della quale era stata riconosciuta la recidiva era passata in giudicato il 3 novembre 2012, successivamente alla realizzazione della condotta, contestata come commessa nel febbraio 2012, con la conseguente necessità di rivedere il trattamento sanzionatorio e anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di espressa richiesta formulata con l'atto d'appello.
Ha anche evidenziato l'erroneità del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, conseguente alla indebita sommatoria di due differenti debiti erariali, facenti capo a soggetti e patrimoni diversi, posto che il debito della ricorrente era inferiore a 200.000,00 euro, anche sommato a quello del Maj. 2.5. Con memoria del 24 giugno, replicando alle richieste del Procuratore Generale, ha ribadito, in particolare, le censure in ordine al trattamento sanzionatorio, sottolineando l'anteriorità delle condotte alla sentenza di condanna considerata ai fini della applicazione della recidiva e l'errata valutazione della propria condotta nel procedimento per bancarotta fraudolenta, nel quale la Corte d'appello aveva mitigato il trattamento sanzionatorio (tenendo conto dell'atteggiamento collaborativo della imputata, della sua incensuratezza, dell'età avanzata, della risalenza dei fatti nel tempo, della mancata commissione di altri reati, del ruolo subalterno svolto rispetto al marito Angelo Maj).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, peraltro pressoché riproduttivo dell'appello, è, complessivamente, infondato.
2. Giova premettere, in punto di fatto, per una migliore comprensione della vicenda, che i giudici di merito sono pervenuti alla affermazione di responsabilità della ricorrente per il reato di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte evidenziando che il dipinto di Picasso, "Coffret compotier et tasse", del 1909, del valore di circa 10 milioni di euro, era nella disponibilità da lungo tempo, almeno dal 2009, dei coniugi Maj - Amati; a quest'ultima il 10 gennaio 2012 il Maj aveva conferito una delega al ritiro dell'opera che si trovava custodita a Novazzano, in Svizzera, e la Amati, avvalendosi di tale delega, il 24 febbraio 2012 (tre giorni prima della morte del marito), aveva dichiarato di aver ceduto tale bene a Fiorenzo Consonni, disponendone il trasporto in altro deposito, in Kloten, sempre in Svizzera; in seguito, su disposizione del Consonni, il quadro era prima stato trasportato a New York e poi di nuovo in Svizzera (a Zurigo), quindi nuovamente a New York, dove era stato affidato a una casa d'aste per la certificazione della disponibilità dell'opera e la sua vendita.
Frattanto la Amati, il 28 giugno 2012 e il 6 luglio 2012, aveva redatto l'inventario dei beni morendo dismessi dal marito Angelo Maj, senza menzionarvi il suddetto dipinto, né l'eventuale corrispettivo della sua vendita, non dichiarato dalla Amati neppure in occasione ai" dell'interrogatorio reso al pubblico ministero nel procedimento parallelo per associazione per delinquere e bancarotta fraudolenta. Anche in considerazione del successivo interessamento del Consonni per una celere vendita dell'opera, per il tramite della galleria d'arte di New York alla quale era stata affidata, è stata rilevata la mancanza di prove certe e di riscontri in ordine alla effettiva cessione del bene a Consonni, come pure della contitolarità del medesimo bene in capo alla Amati e allo stesso Consonni, nonostante la dichiarazione di cessione della prima al secondo datata 24 febbraio 2012, non essendo tra l'altro stati rinvenuti riscontri di alcun genere del pagamento del relativo prezzo, che, secondo quanto ritenuto nelle sentenze di merito, avrebbe, in realtà, dovuto essere riversato dal Consonni alla Amati, giacché il Consonni sarebbe stato incaricato solamente di alienare il bene, onde evitarne l'aggressione da parte dei creditori erariali, e di riversarne il ricavato alla Amati.
E' stato evidenziato anche il superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto l'iscrizione a ruolo dei debiti della Amati ammontava a euro 54.345,35, e anche di quella prevista dall'ultima parte della medesima disposizione per l'aggravamento della condotta, in quanto i debiti del Maj poi confluiti nel patrimonio della moglie dopo la sua morte ammontavano a euro 170.868,55.
3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso, mediante il quale è stata lamentata l'errata applicazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, a causa della errata considerazione sia dei debiti tributari sia della appartenenza del bene di cui è stata contestata la illecita sottrazione al soddisfacimento dei crediti erariali, non è fondato. La Corte d'appello di Milano, nel disattendere gli analoghi rilievi sollevati dalla ricorrente con l'atto d'appello, ha, anzitutto, ribadito sia la piena consapevolezza da parte della Amati della esistenza di rilevanti debiti tributari e di altro genere, sia propri sia del marito Angelo Maj, in conseguenza del fallimento della società A.I.P. S.r.l. da entrambi amministrata, cui era conseguita una condanna per bancarotta fraudolenta e al risarcimento dei danni, oltre che al pagamento di una provvisionale di 5,5 milioni di euro; sia il fatto che il dipinto di cui è stata contestata la alienazione fraudolenta apparteneva, in realtà, a entrambi i coniugi Maj - Amati, che ne erano stabilmente in possesso da epoca assai risalente, come dimostrato dai plurimi atti di disposizione, formali e informali, che sull'opera i due coniugi avevano posto in essere nel tempo in più sedi, private, pubbliche e anche giudiziali (come quando nel 2009 avevano offerto in pegno l'opera all'atto della richiesta di ammissione al concordato preventivo della società A.I.P.), risultando per contro inidonei i documenti relativi ai rapporti tra Maj e Consonni a dimostrare la cessione dell'opera a quest'ultimo o anche solo una contitolarità per quote su tale dipinto;la Corte d'appello, nel ribadire la titolarità dell'opera in capo ai coniugi Maj - Amati, ha anche sottolineato sia l'assenza di qualsiasi riscontro al pagamento del corrispettivo del suo acquisto da parte del Consonni, sia il fatto che questi aveva evocato in giudizio la Amati solamente nel 2016 per far accertare la sua esclusiva proprietà dell'opera e che in tale giudizio la Amati aveva concluso aderendo a tale domanda;
è stata, quindi, ribadita, la reale natura dell'accordo intercorso tra le parti, di fatto volto a conseguire la vendita dell'opera per il tramite del Consonni al fine di permettere alla Amati (essendo frattanto deceduto il Maj) di occultare il relativo corrispettivo e così di sottrarlo al soddisfacimento della pretesa erariale. La Corte territoriale ha, poi, ribadito il dato delle pendenze tributarie della Amati, pari a euro 54.343,35, e del Maj, pari a euro 170.868,55, dunque complessivamente superiori a euro 200.000,00, e ha spiegato come gli altri beni della Amati non fossero idonei, alla luce degli altri debiti della stessa, a soddisfare il credito erariale, sottolineando che nel procedimento per bancarotta a suo carico era stata disposta una confisca nei suoi confronti fino alla concorrenza della somma di euro 3.168.358,81.
Ora, alla stregua di questi rilievi, del tutto univoci e non specificamente censurati dalla ricorrente, che si è limitata a prospettare in modo generico che il bene della cui simulata alienazione è stata incolpata non sarebbe stato di sua proprietà, bensì del marito, e anche l'insufficiente accertamento delle pretese erariali, senza considerare, né tantomeno confutare, l'analitica ricostruzione di tali aspetti della vicenda presente in entrambe le sentenze di merito, risulta, anzitutto, infondata la prospettazione della ricorrente secondo cui sarebbe stata incolpata del trasferimento simulato a fine di occultamento di un bene non proprio ma del marito, in quanto, come chiaramente esposto nella sentenza impugnata e non espressamente contestato dalla ricorrente, l'opera d'arte in questione apparteneva a entrambi i coniugi e quindi la ricorrente, alienandola simulatamente a scopo fraudolento (e compiendo successivi atti fraudolenti su di essa), ha realizzato la condotta tipica contemplata dalla norma incriminatrice, avendo simulatamente alienato un bene di cui era comproprietaria con il marito Angelo Maj.
Può aggiungersi, per completezza, che la disposizione di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, nel sanzionare la condotta di colui che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, fa riferimento, attraverso la nozione di altruità, non solo ai beni di proprietà del debitore, ma anche a quelli che siano comunque nella sua disponibilità (Sez. 3, n. 14606 del 17/11/2017, dep. 2018, Tancredi, Rv. 272819), cosicché, anche sotto questo profilo, del tutto correttamente è stata ravvisata la responsabilità della ricorrente, che certamente aveva il possesso e il potere di disporre dell'opera in questione (in forza della procura conferitale dal marito), e 6 L quindi ha concorso a realizzare, attraverso il compimento di un atto simulato, la sua sottrazione al soddisfacimento delle pretese erariali anche qualora esso si consideri altrui (posto che si trattava comunque di un bene di cui aveva la disponibilità e che avrebbe potuto essere utilmente aggredito se non sottratto mediante le condotte poste in essere dalla ricorrente).
Dette pretese non richiedono, poi, che quella erariale sia fondata, in quanto l'esecuzione esattoriale non configura un presupposto della condotta illecita ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare, cosicché al fine del perfezionamento del reato è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche solo parzialmente) la procedura di riscossione - idoneità da apprezzare con giudizio ex ante - e non è necessaria anche l'effettiva verificazione di tale evento (tra le tante, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola, Rv. 279290;
Sez.3, n. 36290 del 18/05/2011, Cualbu, Rv. 251076; Sez. 3, n. 14720 del 09/04/2008, P.M. in proc. Ghiglia, Rv. 239970; Sez. 5, n. 7916 del 26/02/2007, Cutillo, Rv. 236053, e Sez. 3, n. 17071 del 18/05/2006, De Nicolo, Rv. 234322); neppure sono necessarie, proprio in considerazione della natura del reato, che è di pericolo e non di danno (cfr., Sez. 3, n. 37178 del 30/09/2020, Pisciottano, Rv. 280449; Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass., Rv. 266771; Sez.3, n. 36290 del 18/05/2011, Cualbu, Rv. 251076, cit.), la pendenza della procedura di riscossione coattiva e la sua, totale o parziale infruttuosità.
Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza anche dei rilievi in ordine all'insufficiente accertamento dei crediti erariali nei confronti della ricorrente.
4. Il secondo motivo, relativo alla mancanza del dolo specifico di evasione richiesto per la configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, consistendo nella mera asserzione della insufficienza della esclusione del bene oggetto della contestazione dall'inventario dei beni morendo dismessi dal coniuge della ricorrente, priva della considerazione di quanto esposto al riguardo nella sentenza impugnata; sia a causa della sua manifesta infondatezza, avendo i giudici di merito adeguatamente e logicamente evidenziato i plurimi elementi univocamente indicativi dello scopo illecito perseguito dalla ricorrente.
La Corte territoriale, in accordo con il primo giudice, ha analiticamente sottolineato i plurimi elementi univocamente indicativi dell'intendimento perseguito dalla ricorrente, evidenziando non solo la cessione simulata dell'opera in data 24 febbraio 2012 a Consonni, ma anche il trasferimento del bene a New York il 9 ottobre 2012 (allo scopo di consentirne la vendita e occultare il relativo prezzo) e anche la mancata dichiarazione di tale bene nell'inventario dei beni del Maj, registrato il 10 ottobre 2012, nonostante, come notato, tale bene appartenesse a entrambi i coniugi, giungendo ad affermare che, conformemente alla contestazione, la condotta non si è concretata solamente nella alienazione simulata dell'opera, ma anche nel compimento di successivi atti fraudolenti, tutti volti a sottrarre il bene al soddisfacimento del credito erariale, cessati solo con l'esecuzione del sequestro preventivo dello stesso in data 26 giugno 2013.
Tali rilievi, non considerati dalla ricorrente, sono pienamente idonei a giustificare l'affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e del dolo specifico richiesto, costituendo una lettura logica, fondata su consolidate massime di esperienza (tra cui quelle relative alla funzione di plurimi trasferimenti della custodia del bene e del suo affidamento a una casa d'aste straniera), della condotta complessivamente realizzata dalla ricorrente e dal coimputato Consonni, correttamente interpretata nella sua direzione finalistica. Ne consegue l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, a causa della sua genericità e della sua manifesta infondatezza.
5. Il terzo motivo, relativo alla errata considerazione della incapienza del patrimonio della ricorrente quale conseguenza delle condotte contestate, per essere la relativa valutazione stata compiuta con riferimento a una epoca successiva a quella di realizzazione di tali condotte, non è fondato. Come già evidenziato, la Corte territoriale, conformemente alla contestazione, ha ravvisato il compimento di una pluralità di condotte, tutte strumentali alla sottrazione del bene al soddisfacimento del credito erariale, costituite dalla alienazione simulata e dai successivi atti fraudolenti, posti in essere fino al sequestro dell'opera (avvenuto il 26 giugno 2013) allo scopo di non consentirne o comunque renderne più difficoltosa l'individuazione, cosicché risulta errata, sulla scorta della ricostruzione della condotta compiuta dalla Corte territoriale, l'affermazione della valutazione della capienza patrimoniale della ricorrente con riferimento a un momento successivo alla realizzazione della condotta, che, in realtà, è proseguita fino al sequestro dell'opera, avvenuto il 26 giugno 2013.
La Corte d'appello ha, inoltre, adeguatamente confutato l'analoga censura sollevata dalla ricorrente con il terzo motivo d'appello, sostanzialmente replicato con il terzo motivo di ricorso, esaminando analiticamente la consistenza del patrimonio della Amati, concludendo per la sua insufficienza a soddisfare il debito erariale, alla luce degli altri debiti della ricorrente, sottolineando che nel procedimento per bancarotta a suo carico era stata disposta una confisca nei suoi confronti fino alla concorrenza della somma di euro 3.168.358,81: si tratta, anche a questo proposito, di considerazioni del tutto idonee a giustificare la messa in pericolo dell'interesse protetto dalla norma, e cioè il possibile pregiudizio per l'attività recuperatoria dell'Erario, stante l'accertata incapienza del patrimonio della ricorrente tenendo conto dei vincoli sullo stesso apposti e delle altre pretese esistenti nei suoi confronti, che determina la evidente infondatezza delle, peraltro generiche, censure sollevate dalla ricorrente su tale punto.
6. Il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, non è fondato. Sulla base della ricostruzione della condotta compiuta dalla Corte d'appello, non specificamente censurata dalla ricorrente, corretto risulta il riconoscimento della recidiva in forza della sentenza di applicazione della pena su richiesta del 11 ottobre 2012, divenuta definitiva il 3 novembre 2012, trattandosi di pronuncia anteriore alla cessazione delle condotte fraudolente, avvenuta, come notato, il 26 giugno 2013 con il sequestro dell'opera, dunque utilmente valutabile ai fini della recidiva.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato sia in base a tale precedente (oltre che per la valutazione negativa della personalità della Amati conseguente alla condanna per bancarotta dalla stessa riportata e al processo pendente a suo carico per altra bancarotta fraudolenta e peculato); sia alla luce della gravità della condotta, evidenziando la pluralità delle azioni dalla stessa realizzate allo scopo di occultare il bene o il suo prezzo e il ruolo di istigatrice e agevolatrice svolto dalla Amati: si tratta di motivazione pienamente idonea, essendo stati indicati gli elementi giudicati assorbenti nella valutazione di gravità delle condotte e nel giudizio negativo sulla personalità della ricorrente, che questa ha censurato in modo generico e sul piano delle valutazioni di merito, dunque in modo manifestamente infondato, risultando irrilevanti le altre diverse valutazioni compiute sui medesimi aspetti in altri giudizi di merito sottolineate nel ricorso.
La censura in ordine alla erroneità della considerazione del debito tributario del Maj nella valutazione dell'ammontare delle imposte dovute, al fine della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 11, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 74 del 2000, peraltro implicitamente confutata dalla Corte d'appello attraverso la sottolineatura della veste della Amati di erede del Maj e della conseguente successione nei suoi debiti anteriormente alla cessazione delle condotte di sottrazione, stante l'inefficacia della sua accettazione con beneficio di inventario a causa della sua tardività, ex art. 485 cod. civ., è inammissibile a causa della sua novità, non essendo tale aspetto stato oggetto di motivo di impugnazione, ed essendo, di conseguenza, preclusa la prospettazione di violazioni di disposizioni di legge penale non sottoposte ai giudici dell'impugnazione, in quanto, pur non essendosi formato il giudicato sulla responsabilità, non possono essere per la prima volta sottoposte alla Corte di cassazione questioni di diritto mai in precedenza prospettate (in termini cfr.
Sez. 4, n. 4853 del 03/12/2003, dep. 06/02/2004, Criscuolo, Rv. 229373).7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, stante l'infondatezza del primo e del quarto motivo e l'inammiss