Sentenza — n. 30683/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 30 gennaio 2020 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del 1. aprile 2019 del Tribunale di Messina, in forza della quale Tommaso Bombaci era stato condannato alla pena di anni uno mesi tre di reclusione ed euro milleottocento di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30683/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio con riferimento alla recidiva e alle attenuanti generiche.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bombaci Tommaso, nato a Messina il 24/07/1991 avverso la sentenza del 30/01/2020 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio con riferimento alla recidiva e alle attenuanti generiche
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 gennaio 2020 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del 1. aprile 2019 del Tribunale di Messina, in forza della quale Tommaso Bombaci era stato condannato alla pena di anni uno mesi tre di reclusione ed euro milleottocento di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente - consumatore abituale di stupefacente come da certificazione prodotta - ha lamentato vizio motivazionale e la mancata considerazione da parte della Corte territoriale del riferito uso personale dello stupefacente, laddove erano stati invece evidenziati l'omessa suddivisione della droga in dosi, l'inesistenza di materiale per il confezionamento e il mancato possesso di somme di diverso taglio, l'assenza di contatti con possibili clienti e il carente occultamento della sostanza. In realtà faceva così difetto la presenza degli elementi ritenuti necessari per comprovare la destinazione della sostanza allo spaccio. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione in relazione alle richieste di esclusione dell'aumento per la recidiva e di riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio con riferimento alla recidiva e alle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato. 4.1. In relazione al primo motivo, la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell'imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614). In conseguenza di ciò, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991; cfr. anche Sez. 6, n. 2652 del 21/11/2013, dep. 2014, Leoncavallo, Rv. 258245). 4.1.1.
In proposito la Corte territoriale ha osservato che era stato rinvenuto stupefacente del tipo marijuana idoneo alla predisposizione di 220 dosi singole, e che l'imputato, nullafacente pregiudicato per reati di spaccio e dichiaratosi assuntore abituale, non aveva spiegato per quali ragioni e con quali risorse avesse avuto necessità di accumulare simile provvista. 4.1.2. Ciò posto, e tenuto conto della ribadita ripartizione dell'onere probatorio, va ricordato che l'art. 73 cit. colloca nell'area della punibilità - tra l'altro - la detenzione di sostanze stupefacenti che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati dall'autorità di governo, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale. 4.1.3.
Al riguardo il provvedimento impugnato ha attribuito rilievo pressoché esclusivo al dato ponderale delle dosi ricavabili dai quarantasei grammi di sostanza rinvenuti, nonché alle condizioni personali dell'imputato. Al contrario, la Corte territoriale non si è confrontata con gli ulteriori rilievi dell'appellante, che pure aveva evidenziato - per un verso - il rinvenimento della droga in due sole confezioni - all'evidenza non frazionate - di sei e di quaranta grammi, e d'altro lato l'assenza di particolari disponibilità di denaro ovvero di prova circa eventuali contatti illeciti, nel mondo dello spaccio ovvero dell'ipotetica clientela.
In definitiva, tenuto altresì conto che si tratta di droga cd. leggera e che comunque il concreto dato ponderale esistente non può di per sé assumere alcuna decisività probatoria, la sentenza - limitatasi ai rilievi ricordati sub 4.1.1. - non appare avere provveduto ad una valutazione globale dell'azione, pur specificamente sollecitata dall'appellante, il quale parimenti aveva richiamato gli ulteriori parametri normativi strumentali all'accertamento, ovvero all'esclusione, della finalità meramente personale della contestata detenzione di stupefacente. 4.2.
Per quanto riguarda il secondo motivo, vero è che la Corte territoriale ha dato conto che l'odierno ricorrente aveva ihvocato in sede di gravame, naturalmente in via subordinata rispetto alla rivendicazione dell'uso personale non punibile, l'esclusione della ritenuta recidiva nonché il riconoscimento delle attenuanti generiche. Fondato peraltro è il rilievo che, a fronte di ciò, la sentenza non ha inteso prendere posizione, omettendo qualsiasi risposta. Il vizio della pronuncia è evidente.
5. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte