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Sentenza — n. 30682/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30682/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30682/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 25 settembre 2020 la Corte d'appello di Napoli, provvedendo sulla impugnazione proposta da Costantino Urciuoli nei confronti della sentenza del 30 aprile 2018 del Tribunale di Avellino, con la quale lo stesso Urciuoli era stato condannato alla pena di due mesi di reclusione e 300,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, I. n. 638 del 1983 (ascrittogli per avere, quale legale rappresentante della Urciuoli Group's, omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei periodi dicembre 2012, marzo, maggio, giugno, agosto, ottobre e novembre 2013, per un importo complessivo di euro 35.777,63), ha assolto l'imputato limitatamente alla condotta relativa al mese di dicembre 2012 perché fatto non previsto dalla legge come reato e ha rideterminato la pena per le condotte residue in un mese e venti giorni di reclusione e 200,00 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 30682/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 53750 del 21/09/2018, B., Rv. 274165), va ricordato che le Sezioni Unite, nella sentenza Gagliardi (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274), hanno chiarito che la ratio della applicazione delle pene sostitutive ha natura premiale e che il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato.

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati rimborso dell'imposta preventiva mancato versamento dell'anticipo spese arretrati di salario obbligo di pagamento pagamento delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Nel caso in esame la Corte di Appello non ha adeguatamente giustificato il diniego della conversione della pena detentiva, posto che il solo riferimento all'omesso versamento di una somma consistente all'INPS non costituisce esplicitazione adeguata della considerazione di tutti i parametri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Urciuoli Costantino, nato ad Avellino il 5/3/1985 avverso la sentenza del 25/9/2020 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 settembre 2020 la Corte d'appello di Napoli, provvedendo sulla impugnazione proposta da Costantino Urciuoli nei confronti della sentenza del 30 aprile 2018 del Tribunale di Avellino, con la quale lo stesso Urciuoli era stato condannato alla pena di due mesi di reclusione e 300,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, I. n. 638 del 1983 (ascrittogli per avere, quale legale rappresentante della Urciuoli Group's, omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei periodi dicembre 2012, marzo, maggio, giugno, agosto, ottobre e novembre 2013, per un importo complessivo di euro 35.777,63), ha assolto l'imputato limitatamente alla condotta relativa al mese di dicembre 2012 perché fatto non previsto dalla legge come reato e ha rideterminato la pena per le condotte residue in un mese e venti giorni di reclusione e 200,00 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. In primo luogo, ha lamentato la violazione di disposizioni di legge penale, in relazione alla affermazione della sussistenza del reato contestatogli per le omissioni relative all'anno 2013, a causa della errata considerazione dei pagamenti effettuati dalla società amministrata dal ricorrente successivamente alla scadenza dei termini per il loro versamento, in quanto la corretta considerazione di tali pagamenti e la loro esatta imputazione avrebbe dovuto condurre a ritenere non superata la soglia di rilevanza penale di euro 10.000,00 annui anche con riferimento all'anno 2013 e non solo in relazione al 2012.

Ha esposto che i contributi previdenziali e assistenziali non versati dalla società Urciuoli Group's per i mesi di marzo, maggio, giugno, agosto, ottobre e novembre 2013 ammontavano a complessivi euro 35.777,63 e che la somma versata da tale società dopo la diffida, nel febbraio 2015, era di euro 25.783,32, con la conseguenza che la somma residua non versata, correttamente considerando tali versamenti, sarebbe pari a euro 9.994,31, inferiore alla suddetta soglia di rilevanza penale. La Corte d'appello, aderendo in modo acritico ai conteggi eseguiti dall'INPS, nei quali le somme versate erano state imputate anche all'anno 2012, aveva però ribadito il superamento della soglia di rilevanza penale per l'anno 2013, omettendo di considerare le indicazioni fatte ai sensi dell'art. 1193, comma 1, cod. civ. all'atto di tali pagamenti, tacitamente accettate dall'INPS che non aveva sollevato rilievi sul punto.Ha quindi prospettato l'erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui, nonostante tali pagamenti e le relative indicazioni di imputazione, era stato ravvisato il superamento della soglia di rilevanza penale anche per l'anno 2013. 2.2.

In secondo luogo, ha lamentato la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, nella parte relativa al mancato accoglimento della propria richiesta di conversione della pena detentiva, disattesa dalla Corte d'appello sottolineando, in modo improprio, le caratteristiche della condotta e omettendo di considerare l'incensuratezza del ricorrente, i pagamenti successivi alla scadenza dell'obbligazione e la riconducibilità delle omissioni a una situazione di momentanea difficoltà della società amministrata dal ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso.

2. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata l'erroneità della affermazione del superamento della soglia di rilevanza penale di euro 10.000,00 per l'anno 2013, nonostante il versamento di somme che, se correttamente imputate, avrebbero dovuto determinare l'esclusione di tale superamento, e, con essa, l'irrilevanza penale della condotta, non è fondato. Tale rilievo, oltre che generico, essendo privo della esatta indicazione dell'epoca e delle modalità dei versamenti e, soprattutto, di ciò che sarebbe stato indicato ai fini della imputazione dei pagamenti, cosicché non è dato neanche di apprezzare la fondatezza di quanto esposto circa l'erroneità della imputazione di detti pagamenti, non tiene conto del chiarimento fornito dalle Sezioni Unite con la sentenza Del Fabro (Sez.

U, n. 10424 del 18/01/2018, Del Fabro, Rv. 272163), secondo cui l'importo complessivo superiore ad euro 10.000,00 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso, cosicché l'affermazione della erroneità della imputazione delle somme versate all'annualità 2012 e non solamente a quanto dovuto in relazione all'anno 2013, risulta infondata, in quanto, come chiarito dalle Sezioni Unite, le somme relative alla mensilità di dicembre, da corrispondere entro il 16 gennaio dell'anno successivo, devono essere imputate a quest'ultimo (cioè nel caso in esame all'anno 2013), cosicché non risulta errata l'imputazione dei pagamenti tardivamente effettuati a quanto dovuto in relazione al mese di dicembre 2012 e alle mensilità dell'anno 2013, in quanto le somme relative al mese di dicembre concorrono a determinare quanto complessivamente dovuto nell'anno successivo.3.

Il secondo motivo, relativo al mancato accoglimento della richiesta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria di specie corrispondente, è, invece, fondato. Tale richiesta, formulata con il terzo motivo d'appello, è stata disattesa dalla Corte d'appello sottolineando l'omesso versamento di una consistente somma di denaro. Si tratta di motivazione che non può, però, a causa della sua genericità, essere ritenuta sufficiente. Premesso che la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, ex art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, può essere proposta per la prima volta anche in appello, in quanto non ricorre nessuna norma che vieta di avanzare tale istanza solo in secondo grado (Sez. 1, n. 15293 del 08/04/2021, Vrbanovic Dimi, Rv. 281064;

Sez. 5, n. 53750 del 21/09/2018, B., Rv. 274165), va ricordato che le Sezioni Unite, nella sentenza Gagliardi (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274), hanno chiarito che la ratio della applicazione delle pene sostitutive ha natura premiale e che il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato.

La valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito ai sensi dell'art. 58, comma 1, legge n. 689/81 deve, dunque, essere sorretta da congrua e adeguata motivazione, che deve tenere in particolare considerazione, tra gli altri criteri, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato, nell'ottica di valutare se sia prevedibile che non vi sia in futuro una ricaduta nel reato (cfr. Sez. 4, n. 46432 del 21/09/2018, A., Rv. 273932; Sez. 3, n. 37814 del 06/06/2013, Zicaro Romenelli, Rv. 256979). Nel caso in esame la Corte di Appello non ha adeguatamente giustificato il diniego della conversione della pena detentiva, posto che il solo riferimento all'omesso versamento di una somma consistente all'INPS non costituisce esplicitazione adeguata della considerazione di tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., con la conseguente necessità di un nuovo giudizio su tale punto, nell'ambito del quale esaminare la richiesta avanzata dall'imputato valutando tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e non solamente la gravità del reato.

4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla conversione della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Il ricorso deve, nel resto, essere rigettato, con la conseguente irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dei presupposti per la conversione della pena detentiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile la sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità dell'