Sentenza — n. 30681/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza del 22 dicembre 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a Lorenzo Pasini il 29 novembre 2019 dal Tribunale di Sondrio alla pena di mesi 4 di reclusione per il reato ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000 per l'omesso versamento dell'Iva, pari ad € 436.076, relativa all'anno di imposta 2012, quale amministratore unico della Accisa s.p.a. (in Sondrio il 27 dicembre 2013).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 10-ter d.lgs. 74/2000, art. 10-bis d.lgs. 74/2000, art. 45 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30681/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le somme residue di cassa non avrebbero consentito alla società il pagamento dell'Iva. Si sottolinea che il ricorrente ha anche sottoscritto delle fideiussioni personali, non ha ricevuto alcun compenso.Le prove prodotte dimostrerebbero dunque che la situazione di illiquidità creatasi nel 2013 era imponderabile, imprevista ed imprevedibile. Le risorse reperite sarebbero state investite soprattutto per il pagamento dei contributi previdenziali, il cui gmesso versamento avrebbe integrato il reato ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASINI LORENZO nato a PRATA CAMPORTACCIO il 07/07/1961 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 22 dicembre 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a Lorenzo Pasini il 29 novembre 2019 dal Tribunale di Sondrio alla pena di mesi 4 di reclusione per il reato ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000 per l'omesso versamento dell'Iva, pari ad € 436.076, relativa all'anno di imposta 2012, quale amministratore unico della Accisa s.p.a. (in Sondrio il 27 dicembre 2013).
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato. Con unico motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione sul rigetto del motivo di appello con cui si chiese, l'applicazione della forza maggiore ex art.45 cod. pen., avuto riguardo alla non imputabilità al ricorrente della crisi economica straordinaria che travolse la Accisa s.p.a. nell'anno 2013, all'avere il ricorrente reperito tutte le possibili risorse economiche e finanziare ed esperito tutte e azioni possibili, anche sfavorevoli al suo patrimonio personale.
La Corte di appello non avrebbe applicato i principi della giurisprudenza in tema di rilevanza di crisi di impresa per valutare la sussistenza della forza maggiore; non avrebbero valutato i documenti prodotti dalla difesa e la deposizione della teste Mancini, direttore amministrativo della società, mai citata dalla Corte territoriale e dal Tribunale. L'oggettiva ed incolpevole impossibilità per l'imputato di adempiere al debito tributario sarebbe dimostrata dalle prove documentali e testimoniali, particolare di quelle prodotte all'udienza del 31 maggio 2019.
Nel 2012 e nel 2013 sarebbero venuti meno incassi di somme già fatturate (indicate nelle pagine 3 e 4 del ricorso) per importi significativi; la società è stata costretta a collocare in cassa integrazione 24 addetti. Si riporta poi la deposizione della teste Maria Grazia Mancini, che non sarebbe stata valutata dai giudici di merito. Sono poi indicate nel ricorso le prove del comportamento dell'imputato volto a reperire le risorse economiche e finanziarie (la stipula di un contratto di mutuo, con somme destinate al pagamento agli enti previdenziali, di finanziamenti, con somme destinate per il pagamento parziale degli stipendi arretrati e gli obblighi contributivi e delle rate scadute di un mutuo).
Le somme residue di cassa non avrebbero consentito alla società il pagamento dell'Iva. Si sottolinea che il ricorrente ha anche sottoscritto delle fideiussioni personali, non ha ricevuto alcun compenso.Le prove prodotte dimostrerebbero dunque che la situazione di illiquidità creatasi nel 2013 era imponderabile, imprevista ed imprevedibile. Le risorse reperite sarebbero state investite soprattutto per il pagamento dei contributi previdenziali, il cui gmesso versamento avrebbe integrato il reato ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. 1.1. Nel ricorso si propone soprattutto una lettura alternativa degli elementi di prova valutati dalla Corte di appello per rigettare la sussistenza della forza maggiore. Va ricordato che il sindacato di legittimità è limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile, sicché, per la rilevazione dei vizi della motivazione, occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito.
Si è infatti ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali per verificare l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione, perché lo stesso costituisce censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (cfr. Sez. 7, ordinanza n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948). Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, e non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 1.2. Inoltre, deve rilevarsi che la ratio delle decisioni di merito si fonda sulla violazione dell'obbligo di accantonamento delle somme dovute a titolo di Iva. Tale fondamentale punto della decisione non è stato specificamente contestato né con l'appello né con il ricorso per cassazione. La violazione dell'obbligo di accantonamento, affermato anche dalle Sezioni Unite, pone l'imputato, infatti, nella condizione di aver dato luogo all'inadempimento, mentre l'esimente della forza maggiore, di cui all'art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica (Sez. 5, n. 23026 del 03/04/2017, Mastrolia, Rv. 270145 - 01). 1.3.
Quanto al travisamento della prova per omissione, con riferimento alla testimonianza di Maria Grazia Mancini, va ricordato che la prova omessa deve essere rilevante e decisiva; il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta «doppia conforme» e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.
Orbene, dal testo della deposizione di Maria Grazia Mancini non risulta che se la testimonianza fosse stata valutata la decisione sarebbe stata diversa perché essa è da un lato riepilogativa del contenuto dei documenti prodotti dalla difesa, che sono stati analizzati dalla Corte territoriale, dall'altro perché non disarticola la ratio della decisione, che è fondata sulla violazione dell'obbligo di accantonamento.
2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc