Sentenza — n. 30680/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 11/12/2020, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza emessa il 17/04/2019 dal Tribunale di Messina, con la quale Miracula Filippo era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis del di n. 463/1983 (perché quale legale rappresentante della ditta Malia Club ometteva di versare le ritenute previdenzialli ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nella misura di euro 19.789,36 somma complessiva per l'anno 2013) e condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30680/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativarnente fissata in euro tremila.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Miracula Filippo, nato a Frazzanò il 28/06/1962 avverso la sentenza del 11/12/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 11/12/2020, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza emessa il 17/04/2019 dal Tribunale di Messina, con la quale Miracula Filippo era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis del di n. 463/1983 (perché quale legale rappresentante della ditta Malia Club ometteva di versare le ritenute previdenzialli ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nella misura di euro 19.789,36 somma complessiva per l'anno 2013) e condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Miracula Filippo, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3 e 546 lett.
e) cod.proc.pen., lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto verificatasi la notificazione dell'avviso di pagamento da parte dell'Inps erroneamente interpretando le dichiarazioni testimoniali rese dalla dott.ssa Rita Spiccia, teste della difesa escusso all'udienza del 17.4.2019, la quale, nell'affermare che era stata ricevuta la diffida di pagamento aveva, in realtà, fatto riferimento ad altra e differente diffida. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte territoriale aveva confermato la pena irrogata dal primo giudice, senza valutare gli elementi, diversi da quelli valutati dal Tribunale, addotti con il terzo motivo di appello. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile perché avente ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità. Va ricordato che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione del giudice di appello; incompiutezza che derivi dal non aver tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata. La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 del 08/04/2010 n. 15081;
Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989, imp. Moschetti ed altri). Inoltre, la deduzione del cd. travisamento del fatto è preclusa in sede di legittimità, esulando dai poteri della Suprema Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali. Nella specie, il ricorrente propone censura volta ad una inammissibile rivalutazione delle emergenze probatorie -nella specie dichiarazioni testimoniali, adeguatamente vagliate dalla Corte di merito-, preclusa in questa sede restando estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa per l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 1, 24667/2007 Rv. 237207, ricorrente Musumeci, Sez.2, n.19848 del 24/05/2006, Sez.5,n.36764 del 24/05/2006).
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico. In tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello - come avvenuto nella specie- essendo limitato il ricorrente ad allegare quale motivo di ricorso l'atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado- , allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame.
Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez.5, n.2896 del 09/12/1998, dep.03/03/1999, Rv.212610; Sez.2, n.27044 del 29/05/2003, Rv.225168; Sez.6,n.21858 del 19/12/2006, dep.05/06/2007, Rv.236689; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep.25/02/2014, Rv.258962).
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativarnente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore