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Sentenza — n. 30679/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30679/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30679/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza del 8 luglio 2020 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del 19 dicembre 2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, appellata da Giovanni Cucuzzella e dal Procuratore generale, ha ordinato la confisca ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 dei beni in sequestro nella disponibilità di Giovanni Cucuzzella fino alla concorrenza della somma di € 1.153.010. La Corte di appello di Messina ha confermato la condanna inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare all'esito del giudizio abbreviato a Giovanni Cucuzzella alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per i reati exrartt.: - 2 d.lgs. 74/2000, per essersi avvalso, indicandole nelle dichiarazioni annuali relative all'Iva ed all'Ires, di fatture per operazioni inesistenti (indicate nei capi di imputazione) quale amministratore delegato e rappresentante di fatto del «Gruppo Cucuzzella s.r.I.» negli anni di imposta 2010 al 2014 (capi da A ed E); - 8 d.lgs. 74/2000, per avere emesso, le fatture per operazioni inesistenti indicate nei capi F, G, H, I, 3, K, L e nelle qualità ivi indicate.

Regesto Legislator

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art. 12-bis d.lgs. 74/2000, art. 2 d.lgs. 74/2000, artt. 125 cod. proc. pen, art. 8 d.lgs. 74/2000, art. 8 comma 2 d.lgs. 74/2000, art. 12- ter d.lgs. 74/2000; Sentenza — n. 30679/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è infondato. 1.1. L'imputato è stato condannato, quanto ai delitti ex art. 2 d.lgs. 74/2000, per essersi avvalso, indicandole nelle dichiarazioni annuali relative all'Iva ed all'Ires, quale amministratore delegato e rappresentante di fatto del «Gruppo Cucuzzella s.r.1.» negli anni di imposta 2010 al 2014 (capi da A ad E), di fatture per operazioni inesistenti (specificamente indicate nei capi di imputazione) emesse dalla Lo Giudice Costruzioni s.r.l. (capo A, anno 2010; capo B anno 2011), Edil Ferro s.r.l. (capo B anno 2011), d.i.

Parole chiave

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fatture fittizie omissione della contabilità procedura per sottrazione d'imposta esecuzione fiscale arretrati d'imposta frode all'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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art. 12-bis d.lgs. 74/2000
La Corte di appello non avrebbe altresì considerato che la conclusione della procedura di accertamento con adesione, il pagamento di due rate per un importo complessivo di € 253.468,78 renderebbe illegittima la confisca ai sensi del comma 2 dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 (rv 268383, 267334).
art. 2 d.lgs. 74/2000
La Corte di appello non avrebbe risposto ai motivi di appello e non avrebbe correttamente applicato i principi della giurisprudenza sugli elementi oggettivo e soggettivo del reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000.
artt. 125 cod. proc. pen
Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 81 e 133 cod.
art. 8 d.lgs. 74/2000
La Corte di appello avrebbe omesso anche di rispondere al motivo di appello con cui si indicò che il Giudice dell'udienza preliminare, nel ritenere sussistente la continuazione interna ai capi di imputazione ex art. 8 d.lgs. 74/2000, avrebbe violato l'art.
art. 8 comma 2 d.lgs. 74/2000
74/2000, avrebbe violato l'art. 8 comma 2 d.lgs. 74/2000.
art. 12- ter d.lgs. 74/2000
La Corte territoriale avrebbe poi erroneamente ritenuto applicabile l'art. 12- ter d.lgs. 74/2000 nonostante l'epoca di consumazione dei reati.
artt. 12-ter d.lgs. 74/2000
Va infine ricordato che per la confisca per sproporzione, ex artt. 12-ter d.lgs. 74/2000 (in rubrica «casi particolari di confisca»), introdotta dalla legge 157/2019, per quanto abbia natura di misura di sicurezza «...
art. 624 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 624 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUCUZZELLA GIOVANNI nato a MESSINA il 25/11/1976 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore avv. Salvatore Silvestro Il difensore presente riportandosi ai motivi insiste nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 8 luglio 2020 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del 19 dicembre 2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, appellata da Giovanni Cucuzzella e dal Procuratore generale, ha ordinato la confisca ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 dei beni in sequestro nella disponibilità di Giovanni Cucuzzella fino alla concorrenza della somma di € 1.153.010. La Corte di appello di Messina ha confermato la condanna inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare all'esito del giudizio abbreviato a Giovanni Cucuzzella alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per i reati exrartt.: - 2 d.lgs. 74/2000, per essersi avvalso, indicandole nelle dichiarazioni annuali relative all'Iva ed all'Ires, di fatture per operazioni inesistenti (indicate nei capi di imputazione) quale amministratore delegato e rappresentante di fatto del «Gruppo Cucuzzella s.r.I.» negli anni di imposta 2010 al 2014 (capi da A ed E); - 8 d.lgs. 74/2000, per avere emesso, le fatture per operazioni inesistenti indicate nei capi F, G, H, I, 3, K, L e nelle qualità ivi indicate.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 125, 192, 533, in relazione all'art.2 d.lgs. 74/2000, ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. La Corte di appello non avrebbe risposto ai motivi di appello e non avrebbe correttamente applicato i principi della giurisprudenza sugli elementi oggettivo e soggettivo del reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000. Il ricorrente avrebbe giustificato le condotte sostenendo che il meccanismo fraudolento non fosse finalizzato ad eludere le imposte ma avesse altre finalità.

Le dichiarazioni dell'imputato sarebbero riscontrate dalla relazione del perito del 20 novembre 2018, che avrebbe escluso che il meccanismo di emissione ed utilizzazione delle fatture per le operazioni inesistenti avesse generato un'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La Corte territoriale non avrebbe valutato che il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale e che è necessario il dolo specifico: il dolo sarebbe escluso per la consapevolezza che il meccanismo di compensazione non avrebbe determinato alcuna evasione delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto.

La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante che le fatture per operazioni inesistenti fossero state emesse per fini extra tributari, per accedere al credito bancario o per creare provviste.2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 81 e 133 cod. pen., 8 d.lgs. 74/2000 ex art. 606 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. La Corte territoriale non avrebbe risposto al motivo di appello sulla determinazione della pena con cui si rilevò che il Giudice dell'udienza preliminare non avrebbe indicato quale sia il reato in concreto più grave né avrebbe motivato sulla pena base di 4 anni di reclusione superiore alla media .edittale, in violazione dei principi della giurisprudenza sul punto.

La Corte di appello avrebbe omesso anche di rispondere al motivo di appello con cui si indicò che il Giudice dell'udienza preliminare, nel ritenere sussistente la continuazione interna ai capi di imputazione ex art. 8 d.lgs. 74/2000, avrebbe violato l'art. 8 comma 2 d.lgs. 74/2000. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen., 62-bis, 81 e 133 cod. pen. La Corte di appello avrebbe rigettato i motivi di appello sulla pena con motivazione stereotipata, senza analizzare il motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 2.4.

Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, in relazione agli artt. 125 e 533 cod. proc. pen., 2,8 e 12-bis d.lgs. 74/2000. La determinazione del quantum da confiscare, pari a € 1.153.010, effettuato in base alla perizia del dott. Bonaccorso, pari alle imposte evase da Gruppo Cucuzzella s.r.I., sarebbe illegittimo. I giudici di merito avrebbero ritenuto la tesi della perizia del 20 novembre 2018 - secondo cui il comportamento adottato dal gruppo Cucuzzella s.r.l. non avrebbe determinato alcun vantaggio fiscale - smentita dal comportamento degli imputati che avrebbero adoperato la procedura di accertamento con adesione, il che equivarrebbe al riconoscimento del debito tributario.

Tale affermazione sarebbe errata in diritto ed in fatto, perché frutto del travisamento della prova: la procedura di accertamento con adesione non è stata attivata dal ricorrente ma dal nuovo amministratore della società, Alessandro Nicolosi. Il quantum del profitto sarebbe stato illegittimamente determinato dalla Corte di appello in relazione agli importi riportati nelle fatture per operazioni inesistenti e non avrebbe valutato che il perito avrebbe accertato l'inesistenza dell'evasione fiscale. La Corte di appello non avrebbe neanche spiegato quali siano stati i vantaggi fiscali conseguiti da Gruppo Cucuzzella s.r.I.; anzi nella perizia, non valutata sul punto, emergerebbe che il meccanismo di utilizzazione delle fatture false abbia determinato la liquidazione di maggiori imposte Iva, Ires e Irap.La motivazione sull'entità del profitto sarebbe in contrasto con la giurisprudenza riportata nel ricorso.

Risulterebbe provato invece che la società, mediante l'uso delle fatture false, non abbia conseguito alcun vantaggio fiscale ed avrebbe pagato maggiori imposte. La Corte territoriale avrebbe poi erroneamente ritenuto applicabile l'art. 12- ter d.lgs. 74/2000 nonostante l'epoca di consumazione dei reati. La Corte di appello non avrebbe altresì considerato che la conclusione della procedura di accertamento con adesione, il pagamento di due rate per un importo complessivo di € 253.468,78 renderebbe illegittima la confisca ai sensi del comma 2 dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 (rv 268383, 267334).

La Corte territoriale avrebbe dovuto quanto meno limitare la confisca per equivalente detraendo dal profitto le somme già pagate da gruppo Cucuzzella s.r.l. all'erario in base al piano concordato con l'agenzia delle entrate. 2.5. Con il quinto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, in relazione agli artt. 125 e 533 cod. proc. pen., 2,8 e 12-bis d.lgs. 74/2000, nella parte in cui la Corte territoriale ha disposto la confisca dei beni nella disponibilità del ricorrente senza preventivamente procedere alla confisca diretta del profitto rinvenibile nei beni del gruppo Cucuzzella s.r.l. e senza valutare che nella perizia si indica che la società ha beni immobile dal valore superiore ad un milione di euro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato. 1.1. L'imputato è stato condannato, quanto ai delitti ex art. 2 d.lgs. 74/2000, per essersi avvalso, indicandole nelle dichiarazioni annuali relative all'Iva ed all'Ires, quale amministratore delegato e rappresentante di fatto del «Gruppo Cucuzzella s.r.1.» negli anni di imposta 2010 al 2014 (capi da A ad E), di fatture per operazioni inesistenti (specificamente indicate nei capi di imputazione) emesse dalla Lo Giudice Costruzioni s.r.l. (capo A, anno 2010; capo B anno 2011), Edil Ferro s.r.l. (capo B anno 2011), d.i.

Fiumara Mario (capo B anno 2011), d.i. Salomone Giovanni(capo B anno 2011), d.i. Scattareggia Anna Angela (capo B anno 2011; capo C anno 2012), Eni rete Oil&Nonoil s.p.a. (capo C anno 2012), d.i. Aiello Antonino (capo D anno 2013), Cucuzzella World s.r.l. (capo E anno 2014). È incontestato nel ricorso che le fatture siano state indicate nelle dichiarazioni ai fini Iva ed Ires; ed è ammesso che le fatture utilizzate, emesse da altri soggetti, si riferissero ad operazioni inesistenti.1.2. Pertanto, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistente sia l'elemento oggettivo del reato, non specificamente contestato, sia l'elemento soggettivo perché il fatto che l'imputato abbia scientemente indicato elementi passivi documentati da numerosissime fatture emesse per prestazioni mai eseguite in più anni di imposta, in relazione alle quali egli era consapevole di non avere diritto alla relativa detrazione, è un valido elemento di prova del dolo specifico e di certo non rende manifestamente illogica la motivazione della sentenza, dato il contesto reiterato nel quale le condotte sono state tenute. 1.3.

È del tutto irrilevante l'affermazione che le fatture siano state utilizzate anche per altri scopi perché l'evasione contestata riguarda VIVA, indebitamente portata in detrazione, con conseguente evasione di quella effettivamente dovuta dal contribuente, per effetto dell'utilizzo consapevole e volontario delle fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni relative alle imposte. 1.4. Ai fini della consumazione del reato e della sussistenza del dolo è poi irrilevante che l'imputato abbia anche emesso fatture per operazioni inesistenti per bilanciare quelle utilizzate; semmai è l'ulteriore prova del meccanismo fraudolento che si è inteso porre in essere, creando situazioni del tutto fittizie e consentendo anche l'evasione a terzi, mediante la commissione del reato ex art. 8 d.lgs. 74/2000.

2. Il secondo motivo sulla pena è fondato. 2.1. Nella sentenza di primo grado la pena base di 4 anni di reclusione è stata determinata senza alcuna motivazione e senza neanche indicare quale sia stato ritenuto il reato più grave; la motivazione era quanto mai doverosa posto che la pena per i reati contestati, tenuto conto dell'epoca di commissione dei reati, è quella della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, e non quella da quattro a otto anni, attualmente prevista, perchè stabilita dal decreto-legge 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

È stata applicata una pena superiore al medio edittale. Effettivamente è stato poi effettuato un aumento unitario per la continuazione, anche in tal caso senza alcuna motivazione sulla congruità della pena. 2.2. La Corte territoriale non ha risposto al motivo di appello sulla pena, sinteticamente riportato anche nella sentenza impugnata, con cui si chiedeva l'applicazione del minimo della pena ed un aumento più moderato per la continuazione; l'assenza di motivazione sulla pena nella sentenza di primo grado imponeva infatti la valutazione sulla congruità della pena base, l'indicazione del 'reato più grave e la motivazione sugli aumenti per la continuazione.2.3.

La fondatezza del motivo di appello sulla pena impone poi prendere atto che sono estinti per prescrizione i reati ex art. 8 di cui ai capi F), G), limitatamente alle fatture emesse nel 2010, ed H) limitatamente alle fatture emesse nel 2010. Il reato di cui al capo F) si è prescritto il 24 giugno 2018; quanto al capo G), l'ultima fattura del 2010 è del 24 novembre 2010, con prescrizione al 24 maggio 2018. Quanto al capo H), l'ultima fattura del 2010 è stata emessa il 10 dicembre 2010, con prescrizione al 10 giugno 2018. Il termine massimo di prescrizione per tali reati è infatti di.7 anni e 6 mesi perché ad essi non si applica l'art. 17 comma 1-bis d.lgs. 74/2000, entrato in vigore il 17 settembre 2011.

Tali reati ex art. 8 d.lgs. 74/2000 si sono estinti per prescrizione prima della sentenza di primo grado emessa il 19 dicembre 2018. 2.4. Quanto invece alle fatture emesse nel 2011, va ribadito il principio per cui (cfr. Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, D'Ippoliti, Rv. 254759), il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere, per l'unità del reato previsto dall'art. 8, comma secondo, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non dalla data di "commissione di ciascun episodio ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta.

Ne consegue che per le fatture emesse nel 2011 (nel capo G l'ultima è del 23 dicembre 2011; per il capo H l'ultima è del 28 ottobre 2011) si applica l'art. 17 comma 1-bis d.lgs. 74/2000, sicchè il termine di prescrizione è di 10 anni e non è ancora decorso. Nella rideterminazione della pena, la Corte di appello dovrà tener conto dei delitti dichiarati estinti per prescrizione. 2.5. Va poi rilevato che i capi di imputazione G, H ed I si riferiscono a più anni di imposta, sicché è corretto ritenere sussistente la continuazione interna ai sensi dell'art. 8 comma 2 d.lgs. 74/2000.

3. Sono poi fondati i motivi sulla confisca per le seguenti ragioni. 3.1. La confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 è infatti possibile solo ove non sia possibile la confisca diretta del profitto. Come affermato da Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 - 06, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, l'onere motivazionale del giudice che dispone la confisca di valore prevista dall'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 di beni dell'imputato, attesa la natura obbligatoria di detto provvedimento, è limitato alla sussistenza dei presupposti legali della sua applicazione, consistenti nella impossibilità di disporre la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato nel patrimonio della persona giuridica, nella disponibilità del bene oggetto di confisca per equivalente da parte dell'autore materiale del reato e nella corrispondenza del valore del bene al profitto o al prezzo del reato.

Nel caso de quo la Corte di appello ha disposto la confisca senza minimamente valutare il presupposto della impossibilità di procedere alla confisca diretta, neanche per escluderla. Cfr. Sez. 5, n. 31450 del 20/01/2017, Lanza, Rv. 272111 - 01, per cui in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo disporre la confisca per equivalente, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo, del profitto del reato - corrispondente all'ammontare delle imposte o delle ritenute non versate al fisco - sul patrimonio dell'amministratore, nei casi in cui nulla risulti acquisito ovvero emergano indicazioni contrarie circa la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica. 3.2.

Inoltre, la stessa Corte di appello 'ha rilevato che la società ha concluso una procedura di accertamento con adesione; tale procedura non impedisce, di per sé, la confisca ma il pagamento delle rate incide sulla determinazione dell'entità del profitto. Cfr. Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, D'Angela, Rv. 280014 - 01, per cui, in tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art.12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal d.lgs. n.158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivo ad essa preordinato - può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito.

Anche tale questione non risulta essere stata valutata. 3.3. Il ricorso è fondato anche quanto al criterio di determinazione del profitto. Il mero richiamo alla perizia non consente in alcun modo di comprendere in che modo sia stato determinato dalla Corte territoriale il profitto dei reati. 3.3.1. Va ricordato che la giurisprudenza ha escluso che il profitto per il soggetto emittente coincida da un lato con il valore complessivo delle fatture emesse per le operazioni inesistenti e dall'altro nel valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle stesse fatture, in quanto il regime derogatorio previsto dall'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo (cfr. in 'tal senso Sez. 3, n. 43952 del 2016 Rv. 267925, Sanna e altro;

Sez. 3, n. 42641 del 2013 Rv. 257419, Alonge). Il profitto del delitto ex art. 8 d. Igs. 74/2000 è costituito dal prezzo ottenuto per l'emissione delle fatture, cioè dal compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto, che può consistere tànto in un compenso in denaro, come per lo più accade, o in qualsiasi altra utilità, economicamente valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato. Come ha osservato Sez. 3, n. 50310 del 18/09/2014 Rv. 261517, Scandroglio, «In materia di reati tributari, qualora manchino elementi processuali per determinare esattamente il prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (identificabile nel compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto), deve ritenersi legittimo il sequestro preventivo, anche per equivalente, di qualsiasi utilità economicamente valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato, quando non sussista una manifesta sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e l'importo delle fatture e/o il profitto conseguito dall'utilizzatore». 3.3.2.

Con riferimento al reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000, si è affermato che costituisce profitto del reato dichiarativo di frode fiscale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 il risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale; nel profitto non rientrano le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione (in motivazione, la S.C. ha chiarito che il sequestro e la confisca delle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento è, invece, configurabile con riferimento alla fattispecie di sottrazione fraudolenta di cui all'art. 11 del medesimo D.Lgs. n. 74 del 2000, in quanto il profitto dell'attività distrattiva dei beni oggetto di possibile apprensione da parte dell'Erario deve essere calcolato con riferimento all'intero debito erariale, comprensivo delle sanzioni collegate e di tutti gli accessori esigibili; cfr.

Sez. 3, n. 28047 del 20/01/2017 - dep. 07/06/2017, Giani e altro, Rv. 270429-01) 3.4. Va infine ricordato che per la confisca per sproporzione, ex artt. 12-ter d.lgs. 74/2000 (in rubrica «casi particolari di confisca»), introdotta dalla legge 157/2019, per quanto abbia natura di misura di sicurezza «... atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all'affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla legge 32 maggio 1965, n. 575» (cfr. in tal senso Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 - dep. 2004, Montella, Rv. 22649201), il legislatore ha previsto una norma, che è eccezione a quelle sulle misure di sicurezza patrimoniali, che la rende applicabile solo alle condotte poste in essere successivamente al 25 dicembre 2019, data di entrata in vigore della suindicata legge di conversione.

Il richiamo a tale norma effettuato dalla Corte di appello è dunque erroneo.4. In sintesi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere estinti per prescrizione i reati di cui al capo F) e, con riferimento alle fatture emesse nell'anno 2010, quelli di cui ai capi G) ed H). Per gli altri reati, va annullata la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Reggio Calabria che si atterrà nella determinazione della pena e nella valutazione della sussistenza dei presupposti di diritto della confisca e nella determinazione del profitto ai principi prima enunciati.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., si dichiara irrevocabile la sentenza impugnata quanto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi A), B), C), D), E), I), J), K), L) nonché per quelli di cui ai capi G) ed H) limitatamente alle fatture emesse negli anni 2011, 2012 e 2013. Si rigetta nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinti per prescrizione i reati di cui al capo F) e, con riferimento alle fatture emesse nell'anno 2010, quelli di cui ai capi G) ed H). Annulla la sentenza impugnata relativamente ai residui reati limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile la sentenza impugnata quanto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in ordin