Sentenza — n. 30678/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 7/7/2020, la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della pronuncia emessa, il 9/5/2018 dal Tribunale di Larino, riduceva la pena inflitta ad Angela Pizzicoli nella misura di tre mesi di arresto e settemila euro di ammenda; alla stessa era contestata la contravvenzione di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per aver realizzato opere abusive, nei termini di cui alla rubrica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. pen; Sentenza — n. 30678/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con riguardo, innanzitutto, alla richiesta di rinvio dell'udienza, per adesione del difensore all'astensione proclamata dalla categoria, la stessa non merita accoglimento. Tenuto conto, infatti, dell'assenza di richiesta di trattazione orale del procedimento per l'udienza odierna e del fatto che reca una data successiva alla scadenza del termine per presentare note, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, la domanda è del tutto priva di efficacia, giacché non sono individuabili (né individuate) attività difensive esercitabili nel periodo di riferimento (in termini, Sez. 5, n. 14895 del 29/3/2021, Nuura, non massimata).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pizzicoli Angela, nata ad Apricena (Fg) il 18/7/1969 avverso la sentenza del 7/7/2020 della Corte di appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7/7/2020, la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della pronuncia emessa, il 9/5/2018 dal Tribunale di Larino, riduceva la pena inflitta ad Angela Pizzicoli nella misura di tre mesi di arresto e settemila euro di ammenda; alla stessa era contestata la contravvenzione di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per aver realizzato opere abusive, nei termini di cui alla rubrica.
2. Propone ricorso per cassazione la Pizzicoli, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen. La Corte di appello, come peraltro richiesto dalle parti, avrebbe dovuto dichiarare estinta per prescrizione la fattispecie contestata; risulterebbe generica, infatti, la dichiarazione di alcuni testimoni secondo cui i lavori abusivi sarebbero proseguiti anche dopo il sopralluogo dell'11/12/2014. La sentenza, inoltre, non avrebbe valutato che, in ogni caso, il dies a quo della prescrizione dovrebbe decorrere dal 26/1/2015, ossia da quando era stata emanata la (seconda) ordinanza di sospensione, cui era seguita l'interruzione delle opere; alla data di pronuncia della sentenza di appello, dunque, il termine sarebbe interamente decorso.
3. Con requisitoria scritta del 10/5/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
4. Con comunicazione del 21/6/2021, il difensore della ricorrente ha dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere penali 1'11/6/2021, chiedendo, pertanto, il rinvio di questa trattazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con riguardo, innanzitutto, alla richiesta di rinvio dell'udienza, per adesione del difensore all'astensione proclamata dalla categoria, la stessa non merita accoglimento. Tenuto conto, infatti, dell'assenza di richiesta di trattazione orale del procedimento per l'udienza odierna e del fatto che reca una data successiva alla scadenza del termine per presentare note, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, la domanda è del tutto priva di efficacia, giacché non sono individuabili (né individuate) attività difensive esercitabili nel periodo di riferimento (in termini, Sez. 5, n. 14895 del 29/3/2021, Nuura, non massimata).
5. Nel merito, poi, il ricorso risulta fondato. La Corte di appello, nel trattare la questione della prescrizione del reato, ha evidenziato che gli interventi abusivi (in sé, non contestati) erano stati certamente realizzati anche dopo l'accertamento dell'11/12/2014, per come riferito dai testi Marinucci e Cappella, e "nonostante la ordinanza di sospensione cautelativa dei lavori adottata il successivo 22.12.2014". Ebbene, il riferimento temporale offerto in ordine alla prosecuzione degli abusi dopo il dicembre 2014 risulta del tutto generico, non precisando quando sarebbero stati compiuti i relativi accertamenti e, soprattutto, se ve ne fossero stati in epoca posteriore al 26/1/2015; quando, cioè, "accertate in maniera definitiva le difformità riscontrate", il Comune di Termoli aveva ordinato la demolizione degli stessi abusi, come da relativa ordinanza in atti.
6. Si imporrebbe, pertanto, l'annullamento della sentenza con rinvio, per nuovo giudizio sul punto; tuttavia, i termini di cui agli artt. 157-161 cod. pen. sono ormai interamente decorsi (anche tenendo conto delle sospensioni intervenute), così dovendosi dichiarare, dunque, l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. " Così decis