Sentenza — n. 30676/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 20/11/2019, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa il 28/09/2017 dal Tribunale di Castrovillari, con la quale Bonafede Leonardo era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 1.200,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod.pen, art. 131-bis cod.pen, art. 133 cod.pen, art. 133 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30676/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, 4 luglio Del resto, in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, come nella specie, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 2,n.28852 del 08/05/2013 dep.08/07/2013, Rv. 256464, Sez. 4, 21 settembre 2007, n. 38536).
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bonafede Leonardo, nato a Corigliano Calabro il 21/03/1986 avverso la sentenza del 20/11/2019 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Pasquale Di Iacovo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20/11/2019, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa il 28/09/2017 dal Tribunale di Castrovillari, con la quale Bonafede Leonardo era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 1.200,00.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Bonafede Leonardo, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla efficacia drogante della sostanza stupefacente sequestrata, argomentando che il mancato accertamento tecnico sulla sostanza stupefacente asseritamente ceduta rendeva insussistente la prova di uno degli elementi costituitivi del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e che sul punto la Corte territoriale aveva espresso una motivazione illogica.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla prova di destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente sequestrata, lamentando che la Corte territoriale aveva posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità le dichiarazioni rese dal teste Martilotti e non invece quelle rese da Chiaradia Maria, sebbene esistevano altri elementi che confermavano esclusivamente la credibilità di quest'ultima (mancanza di fonti reddituali da parte del Martilotti, mancanza di riscontro processuale dell'asserito omesso rinvenimento di denaro nel possesso del predetto) nè aveva considerato lo stato dell'imputato di assuntore di sostanze stupefacenti.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.pen., lamentando che, pur in presenza di specifiche deduzioni difensive sul punto, la Corte territoriale si era limitata ad affermare che non erano emersi elementi apprezzabili a sostegno della relativa richiesta. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del minimo della pena, lamentando che, pur in presenza di specifiche deduzioni difensive sul punto, la Corte territoriale si era limitata ad affermare che non erano emersi elementi apprezzabili a sostegno della relativa richiesta.
Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., lamentando che nonostante specifico motivo di appello proposto con atto contenente motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod.proc.pen, la Corte territoriale aveva denegato l'applicabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, limitandosi ad affermare che non erano emersi elementi apprezzabili a tal fine. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che, in tema di stupefacenti, il giudice non è tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti, fermo restando il rigoroso rispetto dell'obbligo di motivazione (Sez.3, n.15137 del 15/02/2019,Rv.275968 - 02; Sez.4, n.22238 del 29/01/2014, Rv.259157 - 01).. La Corte territoriale, in linea con il suesposto principio, ha ritenuto sussistente l'offensività della condotta, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dall'acquirente della sostanza stupefacente e dall'entità del corrispettivo corrisposto per l'illecita cessione, conforme ai valori di mercato. La motivazione, alla luce dei principi di diritto suesposti, è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Costituisce principio consolidato quello secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.
Nella specie, la Corte di appello ha spiegato che risultava maggiormente attendibile la versione dei fatti riferita dal teste Martilotti, che riferiva di aver acquistato dall'imputato una dose di marijuana per il corrispettivo di venti euro, rispetto a quella opposta fornita dalla teste Chiaradia, moglie dell'imputato, che riferiva, invece, della cessione della sostanza stupefacente all'imputato da parte del Martilotti, in quanto non era stato rinvenuto denaro in possesso del Martilotti (quale provento della asserita cessione) ed il prezzo della illecita cessione riferito dalla teste Chiaradia era del tutto incongruo.
La motivazione è adeguata e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo proposto.
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339;
Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899;
Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.
Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione delle modalità del fatto (attività di spaccio svolta presso la propria abitazione). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).
4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena ha richiamato le modalità del fatto, così che la pena irrogata in misura assai prossima ai minimi edittali, non è stata ritenuta suscettibile di ulteriore riduzione. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Ciò vale, "a fortiori", anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880;
Sez. 4, 4 luglio Del resto, in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, come nella specie, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 2,n.28852 del 08/05/2013 dep.08/07/2013, Rv. 256464, Sez. 4, 21 settembre 2007, n. 38536).
5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità della condotta.Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01).
6. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
7. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente