Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30670/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30670/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30670/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 3/7/2020, il Tribunale di Chieti dichiarava Domenico Basile colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4, comma 7, I. 22 luglio 1961, n. 628 e lo condannava alla pena di cinquecento euro di ammenda, condizionalmente sospesa. Propone appello (poi convertito in ricorso per cassazione) il Basile, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erroneità della affermazione di responsabilità, sul presupposto dell'assenza del profilo soggettivo della condotta. Il Tribunale avrebbe condannato l'imputato pur difettando la prova che lo stesso avesse scientemente e volontariamente commesso il reato; il Basile, in realtà, non avrebbe mai ricevuto dall'Ispettorato del lavoro la richiesta di documentazione, né il successivo sollecito, per essersi in precedenza trasferito altrove.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30670/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Da ultimo, quanto alla richiesta di circostanze attenuanti generiche e di una pena più mite, si osserva che la stessa non può esser qualificata come effettiva censura alla motivazione della sentenza, inquadrabile nell'alveo dell'art. 606 cod. proc. pen., risultando pertanto inammissibile.

Parole chiave

Generato dall'IA
documenti mancanti esibizione dei documenti d'identità difetto di motivazione accertamento insufficiente dei fatti allegazioni insufficientemente motivate indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 606 cod. proc. pen
Da ultimo, quanto alla richiesta di circostanze attenuanti generiche e di una pena più mite, si osserva che la stessa non può esser qualificata come effettiva censura alla motivazione della sentenza, inquadrabile nell'alveo dell'art. 606 cod. proc. pen., risultando pertanto inammissibile.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Basile Domenico, nato a Casabona (Kr) il 22/3/1959 avverso la sentenza del 3/7/2020 del Tribunale di Chieti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; letti il ricorso e la memoria del difensore del ricorrente, Avv. Guido Natale, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3/7/2020, il Tribunale di Chieti dichiarava Domenico Basile colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4, comma 7, I. 22 luglio 1961, n. 628 e lo condannava alla pena di cinquecento euro di ammenda, condizionalmente sospesa.

2. Propone appello (poi convertito in ricorso per cassazione) il Basile, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erroneità della affermazione di responsabilità, sul presupposto dell'assenza del profilo soggettivo della condotta. Il Tribunale avrebbe condannato l'imputato pur difettando la prova che lo stesso avesse scientemente e volontariamente commesso il reato; il Basile, in realtà, non avrebbe mai ricevuto dall'Ispettorato del lavoro la richiesta di documentazione, né il successivo sollecito, per essersi in precedenza trasferito altrove.

L'assenza della notizia comporterebbe, dunque, l'assenza della volontà, così da imporre l'assoluzione dalla fattispecie ascritta; - violazione di legge quanto alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il Tribunale avrebbe riconosciuto il beneficio pur a fronte di una lieve condanna a pena pecuniaria, così "bruciando" al Basile la possibilità di goderne in futuro; quel che, peraltro, non significherebbe che il soggetto avrebbe programmato di commettere ulteriori reati, o ne avrebbe intenzione, ma soltanto che lo stesso vanterebbe un interesse a "conservare" la sospensione condizionale per una qualunque, eventuale ulteriore vicenda penale della vita, che ben potrebbe coinvolgerlo, anche a titolo colposo.

Dal che, l'evidente interesse ad impugnare sul punto, nell'ottica del vantaggio che l'appellante conseguirebbe: quello, cioè, di subire un sacrificio patrimoniale per tutelare il proprio diritto alla libertà personale, altrimenti sacrificato in via definitiva; - in subordine, si chiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il minimo della pena. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile l'impugnazione. Con successiva memoria, il difensore dell'imputato ha insistito nelle proprie conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta infondato.

4. Con riguardo al primo motivo, con il quale si contesta che il Basile non avrebbe mai ricevuto notizia della richiesta di informazioni (la cui omessa risposta integra il reato in esame), osserva il Collegio che la sentenza ha correttamente dato conto della circostanza opposta, non adeguatamente contestata dall'atto di parte; in particolare, il Tribunale ha precisato che:

a) il 9/3/2018, funzionari dell'Ispettorato del Lavoro si erano recati presso la sede della "R.G. GROUP s.r.l.", a seguito di una segnalazione di lavoratrici che lamentavano l'omesso versamento delle retribuzioni per circa tre anni;

b) non trovando nessuno, era stata trasmessa al Basile, legale rappresentante, la richiesta di documentazione;

c) il 12/3/2018 era stato redatto il primo verbale di accesso ispettivo, notificato il 20/3/2018 con assegnazione del termine di quindici giorni per ottemperare;

d) il 12/4/2018 era stato poi inviato un sollecito, non recapitato all'appellante perché, nel frattempo, trasferitosi;

e) a seguito di ricerche, il 27/4/2018 la richiesta di documentazione era stata infine notificata;

f) in assenza di risposta, era stato allora redatto verbale di accertamento e prescrizione del 30/5/2018, notificato al Basile il 13/9/2018.

5. Dal che - con argomento solido, che l'impugnazione non contesta affatto - la compiuta notificazione all'imputato della richiesta oggetto di rubrica.

6. Il ricorso, di seguito, risulta infondato anche quanto alla seconda censura, relativa alla sospensione condizionale della pena. 6.1. In primo luogo, si deve osservare - argomento, peraltro, dirimente - che, in sede di conclusioni, il difensore dell'imputato aveva chiesto l'assoluzione per difetto dell'elemento oggettivo o soggettivo del reato, e, in subordine, "il minimo della pena ed i benefici di legge" (come da verbale del 3/7/2020). In linea, quindi, con quanto poi statuito dal Giudice, quel che preclude ogni doglianza sul punto. 6.2. La stessa, peraltro, si fonda su un argomento meramente ipotetico ed astratto, legato cioè alla possibilità di usufruire del beneficio in futuro, a fronte di un'eventuale ed ulteriore vicenda penale (magari sanzionata con pena detentiva), e dunque evitando di "bruciare" l'istituto in occasione di una sanzione soltanto pecuniaria, oltre che mite; l'appellante, in sintesi, sostiene che ben preferirebbe (oggi) un sacrificio patrimoniale per preservare (un domani) "il proprio diritto alla libertà personale", ma con ciò introduce una valutazione di "convenienza soggettiva" non ancorata a criteri concreti.

Questa tesi non può essere accolta. 6.3. Il Collegio, sul punto, ritiene di seguire l'indirizzo attestato da una risalente decisione di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, che, risolvendo un precedente contrasto di giurisprudenza, ha affermato che «la sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena; l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa.

Il pregiudizio addotto dall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato» (Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197535, la quale, in applicazione del principio, ha escluso che possa assumere rilevanza giuridica la mera opportunità, prospettata dal ricorrente, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, perché valutazione di opportunità del tutto soggettiva e per giunta eventuale, e comunque in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall'art. 164, comma primo, cod. pen. per la concessione del beneficio medesimo.

Tra le altre, successivamente, Sez. 3, n. 46586 del 3/10/2019, Marchi, Rv. 277280; Sez. 3, n. 27171 del 24/5/2019, Turra, non massimata; Sez. 3, n. 27282 del 10/1/2019, Cardani, non masSimata, Sez. 1, n. 43217 del 9/2/2018, Carrielli, Rv. 274410, a mente della quale non assumono rilevanza l'opportunità di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, né mere valutazioni di convenienza o semplici considerazioni soggettive). 6.4. Tanto premesso, risulta evidente dal tenore dell'appello che la doglianza è qui sollevata proprio in ragione di "valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico", ossia "garantirsi" margini per una eventuale, futura applicazione del beneficio, sì da risultare palesemente infondata alla luce delle considerazioni che precedono, qui da ribadire.

7. Da ultimo, quanto alla richiesta di circostanze attenuanti generiche e di una pena più mite, si osserva che la stessa non può esser qualificata come effettiva censura alla motivazione della sentenza, inquadrabile nell'alveo dell'art. 606 cod. proc. pen., risultando pertanto inammissibile.

11. Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al