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Sentenza — n. 30667/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially annuls drug trafficking sentence due to contradiction between sentencing motivation and final penalty device.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30667/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a first-instance drug trafficking conviction, arguing the sentencing was unreasonable and legally flawed. The defense also requested inadmissibility, but the court found merit in the third ground regarding the sentencing calculation. The court annulled the penalty portion because the reasoning for mitigating factors contradicted the final sentence, creating an unresolvable conflict between the motivation and the device.

Regesto Legislator

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Art. 623 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 624 cod. proc. pen.: When a contradiction exists between the sentencing motivation and the final penalty device that cannot be resolved, the penalty portion must be annulled with remittal to the court of first instance.

Parole chiave

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contradiction motivation device drug trafficking sentencing partial annulment cassation mitigating factors balancing remittal first instance imputazione per reati di stupefacenti traffico di cocaina sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 623 lett. d) cod. proc. pen.
Tenuto conto della regola consacrata dall'art. 623 lett.d) cod.
Art. 624 cod. proc. pen.
Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l'affermazione della penale respo
art. 73 d.P.R. 309/1990
Con sentenza in data 19.6.2020 il Tribunale di Bari ha condannato, all'esito di rito abbreviato, Vito Polieri alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed C 14.000 di multa ritenendolo responsabile dei reati di detenzione a fine di spaccio di circa 3,8 chili di cocaina e di 52 grammi di hashish ex art. 73 d.P.R.
art. 80 d.P.R. 309/1990
Dal momento che l'imputato, non avendo svolto alcuna impugnativa avverso Ia sentenza in esame, non ha contestato l'applicabilità dell'aggravante ex art. 80 (Z) tiiA ,L2r d.P.R.
art. 62 bis cod. pen.
309/1990, essendo stata operata sulla pena base la diminuzione ex art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
309/1990, essendo stata operata sulla pena base la diminuzione ex art. 62 bis cod.
art. 133 cod. pen
art. 624 cod. proc. pen
Visto l'art. 624 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi
265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi, Rv.
Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà
pen., resta fermo l'accertamento del reato così come l'affermazione di responsabilità dell'imputato, con conseguente inapplicabilità di eventuali cause estintive sopravvenute (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARInei confronti di POLIERI VITO, nato a Bari il 17.7.1970 avverso la sentenza in data 19.6.2020 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Filippi, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello; letta la memoria del difensore, avv. Francesco Saverio Nardulli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19.6.2020 il Tribunale di Bari ha condannato, all'esito di rito abbreviato, Vito Polieri alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed C 14.000 di multa ritenendolo responsabile dei reati di detenzione a fine di spaccio di circa 3,8 chili di cocaina e di 52 grammi di hashish ex art. 73 d.P.R. 309/1990.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari articolando tre motivi con i quali lamenta in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale: 2.1) la concessione delle attenuanti generiche motivate dalla confessione resa dall'imputato, sostenendo che invece l'ammissione dei fatti da parte di costui altro non era che la presa d'atto di quanto già emergeva ineludibilmente dalle risultanze processuali senza che nessuna informazione fosse stata invece resa in ordine all'unica circostanza rilevante, ovverosia alla fonte dell'approvvigionamento e all'identità dei terzi per conto dei quali sosteneva di detenere la cocaina, di talché il fine meramente utilitaristico perseguito non consentiva il riconoscimento del beneficio; 2.2) l'esclusione della recidiva reiterata e specifica che, ancorché risalente, metteva in luce la peculiare capacità criminale del prevenuto conseguita attraverso le pregresse vicende delittuose che ne avevano consentito il radicato inserimento all'interno del mercato degli stupefacenti nonché il consolidamento dei contatti con i produttori di droga; 2.3) la mancata considerazione nella dosimetria della pena del giudizio di bilanciamento in equivalenza già effettuato tra le attenuanti generiche e l'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990, essendo stata operata sulla pena base la diminuzione ex art. 62 bis cod. pen., senza menzione della dichiarata equivalenza in dispositivo; 2.4) la scelta di contenere la pena base nei minimi edittali a fronte di una condotta di detenzione di quasi quattro chili di cocaina, peraltro con un elevato indice di purezza, e di aver operato un aumento risibile per la detenzione dell'hashish, a fronte peraltro della considerevole somma di danaro trovata in possesso dell'imputato, in contrasto con ogni criterio di ragionevolezza.

3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in relazione a tutti i motivi devoluti

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.In via preliminare deve essere disattesa la richiesta di riconversione del ricorso in appello svolta dal Procuratore Generale presso questa Corte. Invero l'art.443, terzo comma cod. proc. pen. preclude alla parte pubblica l'appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di rito abbreviato che non abbiano modificato, evenienza questa non verificatasi nel caso di specie, il titolo del reato, risiedendo la rado della preclusione normativa, da un lato, nell'obiettivo primario della rapida definizione del processo conseguente alla scelta già effettuata dalle parti in limine litis del rito speciale finalizzato ad evitare il passaggio alla fase dibattimentale del procedimento secondo lo schema deflattivo perseguito dal legislatore con l'introduzione dello stesso giudizio abbreviato e , dall'altro/ nella circostanza che la sentenza di condanna emessa in primo grado sulla base di tale rito segna comunque la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione intrapresa dal pubblico ministero, indipendentemente dalla misura della pena (cfr.

Corte Cost. n. :393 dell'11.7.1991 che ha dichiarato infondata la prospettata "lesione della parità processuale" tra accusa e difesa) 2. Nel merito, il primo ed il secondo motivo non possono ritenersi meritevoli di accoglimento: il riconoscimento delle attenuanti generiche così come il diniego della recidiva configurano, invero, scelte sanzionatorie rientranti nella discrezionalità del giudicante che, ove assistite da adeguata motivazione tale da escludere che si tratti di determinazioni frutto di arbitrio o manifestamente illogiche, non possono essere oggetto di sindacato ad opera di questa Corte. 2.1.

Le argomentazioni spese dal giudice barese in ordine alla resipiscenza mostrata dal prevenuto nella ammissione, ancorchè non completa, dei fatti avendo costui comunque riconosciuto la condotta detentiva, sia pure per conto terzi, della cocaina rinvenuta nella sua abitazione non consente di ritenere la conclusione del ragionamento incongrua rispetto alle premesse solo perché si è trattato, come evidenzia il Procuratore ricorrente, di una confessione parziale stante la reticenza serbata sull'identità dei soggetti per conto dei quali deteneva la droga.

Del resto, l'aver ritenuto il sentimento di pentimento prevalente rispetto al fine utilitaristico da cui non può mai ritenersi avulsa una confessione giudiziale non rende l'argomentazione illogica solo perché contraria all'assunto dell'organo dell'accusa, improntato ad un maggior rigore nella dosimetria sanzionatoria. 2.2. Anche per quanto concerne la recidiva, ;il Tribunale risulta aver adeguatamente assolto, nell'escludere l'applicabilità della recidiva -che , seppur reiterata e specifica / resta sempre ancorata alla valutazione discrezionale del giudicerall'obbligo motivazionale a suo carico.

Da nessuna illogicità può ritenersi affetto il rilievo secondo il quale i precedenti specifici risultavano ampiamente risalenti e, dunque, tali da lasciar presupporre soluzione di continuità nella reiterazione della condotta illecita in materia di stupefacenti e che anche le condanne per differenti reati marcavano un consistente intervallo temporale rispetto all'odierna vicenda criminosa, tenuto conto che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016 - dep. 10/07/2017, Del Chicca, Rv. 27041901).

Inammissibili devono ritenersi le doglianze articolate con il quarto motivo, che, in quanto afferenti alla quantificazione del trattamento sanzionatorio fissato per la pena base e per l'aumento in continuazione risultano logicamente preliminari a quelle di cui al motivo antecedente relative al computo della pena complessiva. Richiamandosi il costante orientamento di questa Corte secondo cui la graduazione della pena in concreto costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., deve ribadirsi l'inammissibilità delle censure che, nel giudizio di cassazione, mirino ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142;

Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596). Nella specie, deve ritenersi che il richiamo da parte del Tribunale barese agli elementi dell'art.133 c.p. sia ampiamente sufficiente a supportare la quantificazione del trattamento sanzionatorio che, in quanto contenuto nel minimo edittale quanto alla pena-base e del tutto moderato quanto all'aumento ex art. 81/ 9-t; cod. pen., non richiede alcuna specifica e dettagliata motivazione (Sez. 4, n. 46412 4 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi, Rv. 256464 secondo cui, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, l'obbligo della motivazione si attenua, essendo sufficiente A richiamo al criterio di adeguatezza della pena, frutto di una valutazione intuitiva e globale in rapporto alla complessiva considerazione del fatto ed alla personalità dell'imputato).

Fondato risulta, invece, il terzo motivo. Dal momento che l'imputato, non avendo svolto alcuna impugnativa avverso Ia sentenza in esame, non ha contestato l'applicabilità dell'aggravante ex art. 80 (Z) tiiA ,L2r d.P.R. 309/1990, considerata invece sussistente dal giudice di primo grado sulla base della descrizione del fatto di cui all'imputazione dove è indicato un quantitativo, pari ad oltre 3.800 grammi di cocaina (oltre a quello di hashish), tale da integrare l'ingente entità, balza evidente il contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della pronuncia de qua.

Il dictum finale dove si dà conto del riconoscimento delle attenuanti generiche non consente infatti di comprendere quale sia stata la conclusione del giudizio di bilanciamento con la ritenuta aggravante attese le contrastanti risultanze della motivazione resa sul punto: per un verso, il giudice di merito indica una specifica ragione di equivalenza, enfatizzata dall'utilizzo dell'avverbio "solo", volto a stigmatizzare la suddetta conclusione, ma dall'altro, effettuando il computo in concreto della pena, opera, del tutto contraddittoriamente, l'integrale diminuzione di un terzo dalla pena base ancorandolo espressamente al riconoscimento delle attenuanti generiche, come se le stesse fossero state dichiarate prevalenti.

Non potendo il contrasto tra motivazione e dispositivo essere risolto, così come invoca la difesa, nella prevalenza di quest'ultimo, posto che la motivazione non consente di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice per determinare la pena, la sentenza impugnata deve essere su tale punto annullata con rinvio al giudice di merito, il quale dovrà eliminare la suddetta antinomia, dando conto delle ragioni che hanno informato la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione al giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze.

Va ciò nondimeno precisato che per effetto del principio della formazione progressiva del giudicato, che copre, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento, i capi della sentenza ed i punti della decisione impugnati che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, così come disposto dall'art. 624 cod. proc. pen., resta fermo l'accertamento del reato così come l'affermazione di responsabilità dell'imputato, con conseguente inapplicabilità di eventuali cause estintive sopravvenute (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640).

Tenuto conto della regola consacrata dall'art. 623 lett.d) cod. proc. pen. applicabile alle sentenze inappellabili, il rinvio va disposto al Tribunale di Bari in diversa composizione fisica

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Bari. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l'affermazione della penale respo