Sentenza — n. 30345/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA610 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: COPPOLA Salvatore, nato a Belpasso (Ct) il 24 maggio 1947; avverso la ordinanza n. 430/2020 REs del Tribunale di Catania del 29 gennaio 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi GIORDANO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 29 gennaio 2021 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la istanza del 8 giugno 2020 con la quale Coppola Salvatore, assumendo la esistenza di provvedimenti amministrativi ostativi, ha chiesto la revoca dell'ordine di demolizione del manufatto edilizio abusivo sito in Comune di Belpasso, disposta con sentenza n. 60/1999 emessa, a carico del medesimo Coppola, in data 9 marzo 1999 dal Gip della Pretura circondariale di Catania, divenuta definitiva in data 27 aprile 1999.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30345/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con atto del 18 febbraio 2021, il Coppola ha, attraverso il proprio legale fiduciario, proposto ricorso per cassazione avverso la citata decisione assunta dal Tribunale di Catania in funzione di giudice dell'esecuzione, articolando a tal fine un unico motivo di impugnazione con quale ha lamentato il fatto che il Tribunale avrebbe ritenuto l'assenza di atti amministrativi incompatibili con l'ordine di demolizione.
Parole chiave
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610 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: COPPOLA Salvatore, nato a Belpasso (Ct) il 24 maggio 1947; avverso la ordinanza n. 430/2020 REs del Tribunale di Catania del 29 gennaio 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi GIORDANO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 29 gennaio 2021 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la istanza del 8 giugno 2020 con la quale Coppola Salvatore, assumendo la esistenza di provvedimenti amministrativi ostativi, ha chiesto la revoca dell'ordine di demolizione del manufatto edilizio abusivo sito in Comune di Belpasso, disposta con sentenza n. 60/1999 emessa, a carico del medesimo Coppola, in data 9 marzo 1999 dal Gip della Pretura circondariale di Catania, divenuta definitiva in data 27 aprile 1999.
Avendo, infatti, l'istante allegato la circostanza che in data 26 novembre 2013 il Comune di Belpasso aveva rilasciato, per le opere oggetto della sentenza di condanna, concessione edilizia in sanatoria n. 174 del 2013 e che, pertanto, ad oggi l'immobile della cui demolizione si tratta risultava essere stato regolarmente assentito dalla autorità tutoria dell'interesse alla corretta gestione edilizia del territorio, sicchè la sua eventuale demolizione si porrebbe in insanabile contrasto con il predetto provvedimento in sanatoria, il Tribunale ha, a sua volta, rilevato che la predetta concessione in sanatoria era stata rilasciata sulla base di un prospettato assetto dei luoghi che si è palesato essere diverso rispetto a quello effettivamente esistente sicchè la concessione rilasciata doveva ritenersi inefficace ai fini della revoca dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivo.
Con atto del 18 febbraio 2021, il Coppola ha, attraverso il proprio legale fiduciario, proposto ricorso per cassazione avverso la citata decisione assunta dal Tribunale di Catania in funzione di giudice dell'esecuzione, articolando a tal fine un unico motivo di impugnazione con quale ha lamentato il fatto che il Tribunale avrebbe ritenuto l'assenza di atti amministrativi incompatibili con l'ordine di demolizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è risultato inammissibile e, pertanto, esso come tale deve essere dichiarato. Rileva, infatti, il Collegio che il ricorrente lamenta la circostanza che il Tribunale non abbia ritenuto costituire fattore ostativo alla esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivamente fatto edificare dal Coppola contenuto nella sentenza di condanna emessa a suo Carico dal Gip della Pretura di Catania in data 9 marzo 1999, la circostanza che detto edificio sia stato oggetto del provvedimento di concessione in sanatoria n. 174/2013 rilasciato dal Comune di Belpasso in data 26 novembre 2013, quindi ben oltre la data di pronunzia della sentenza di condanna emessa a carico dell'attuale ricorrente.
L'argomento dedotto dalla difesa impugnante non ha pregio alcuno. Infatti, se è ben vero che l'ordine di demolizione legittimamente impartito dal giudice con la sentenza di condanna per un reato edilizio è suscettibile di revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 novembre 2014, n. 47402), deve, tuttavia, osservarsi che è altrettanto vero che, in una fattispecie quale è quella dianzi descritta, il giudice dell'esecuzione - investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva - ha il potere-dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 dicembre 2018, n. 55028).
Nel caso di specie il Tribunale di Catania, investito della questione avente ad oggetto la eseguibilità dell'ordine di demolizione in discorso ha rilevato, con motivazione non oggetto di contestazione quanto alla coerenza delle conclusioni in essa tratte rispetto agli elementi istruttori in atti, che l'immobile oggetto di concessione in sanatoria era, per profili di carattere non minimale, materialmente difforme rispetto al prototipo edilizio in relazione al quale il provvedimento autorizzatorio era stato rilasciato; da ciò il giudice ha tratto .la conseguenza, coerente con la premessa logica secondo la quale la concessione in sanatoria .è idonea ad escludere l'efficacia dell'ordine di demolizione solo per gli interventi che, essendo risultati caratterizzati dalla cosiddetta doppia conformità, siano stati verificati come corrispondenti a quelli effettivamente eseguiti, che nel caso in esame la concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di Belpasso in ordine ad un immobile difforme rispetto a quello effettivamente esistente, in quanto il prospetto del manufatto palesava delle diversità rispetto a quello descritto negli atti posti a corredo della richiesta di sanatoria quanto alle aperture su di esso presenti, doveva considerarsi, pertanto, inefficace.Rispetto a tale, peraltro condivisibile, ratio decidendi il ricorrente non ha manifestato di adeguatamente confrontarsi, essendosi limitato - con censura che, per avere evidenti profili di merito, non è ammissibile in questa sede di legittimità - a dubitare della esistenza di tali difformità o, comunque, a contestare, data la modesta portata delle stesse, il fatto che le medesime fossero idonee a determinare l'inefficacia del provvedimento autorizzatorio postumo.
Trattandosi, come rilevato, di doglianze inammissibili, esse determinano, a loro volta, la inammissibilità del ricorso presentato dal Coppola, cui consegue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa de