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Sentenza — n. 30343/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30343/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30343/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 2/3/2021, il Tribunale del riesame di Perugia, in parziale riforma dell'ordinanza emessa il 1°/2/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, sostituiva nei confronti di Alessandro Maltinti e Filippo Lenzo la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla p.g., disposta con riguardo ai delitti di cui all'imputazione provvisoria.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30343/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.

Parole chiave

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altri capi d'accusa partecipazione al reato complicità falsa dichiarazione della parte indagine su reati finanziari riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Maltinti Alessandro, nato a Firenze 1'8/10/1967 avverso l'ordinanza del 2/3/2021 del Tribunale del riesame di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. Alberto Rocca e Pier Nicola Badiani, che hanno dichiarato di rinunciare al ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2/3/2021, il Tribunale del riesame di Perugia, in parziale riforma dell'ordinanza emessa il 1°/2/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, sostituiva nei confronti di Alessandro Maltinti e Filippo Lenzo la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla p.g., disposta con riguardo ai delitti di cui all'imputazione provvisoria.

2. Propone ricorso per cassazione il Maltinti, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica censura - l'illogicità e l'apparenza della motivazione. Il Tribunale avrebbe confermato il fumus del reato associativo, quanto al ricorrente, in forza delle sole dichiarazioni di Romina Oropallo, che, oltre a non trovare alcun riscontro, sarebbero state dettate esclusivamente dall'esigenza di salvare sé stessa. La donna, infatti, avrebbe dovuto esser sentita come indagata, non come persona informata dei fatti, risultando - per sua stessa ammissione - "allieva fedele" di Giancarlo Comini, ossia di colui che avrebbe ideato ed organizzato tutta la struttura criminale.

Sarebbe stata ancora la Oropallo, peraltro, a consegnare alla Guardia di Finanza il mandato conferito dalla "FF OR s.r.l.", che le avrebbe fruttato ben 300.000 euro annui; nessun riscontro, peraltro, avrebbe la tesi - sostenuta dalla stessa Oropallo - che metà della somma sarebbe stata poi versata al Maltinti, così emergendo ulteriormente l'assenza di qualunque elemento a sostegno dell'ipotesi di accusa, di certo non rinvenibile nella sola presenza in studio anche del professionista ricorrente.

3. Con requisitoria scritta del 21/5/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.

4. Con atto del 20/5/2021, i difensori fiduciari dell'impugnante hanno dichiarato di rinunciare al ricorso; con successiva comunicazione del 15/6/2021, il Maltinti ha sottoscritto la rinuncia stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. La rinuncia al ricorso - ritualmente proposta - ne impone la declaratoria di inammissibilità.

6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 giugno 202