Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30341/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30341/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30341/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il difensore della Cerutti Spirito s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 10 marzo 2021 del Tribunale del riesame di Vercelli che ha rigettato il riesame proposto avverso il decreto genetico di sequestro preventivo, deducendo il vizio di violazione di legge quanto alla determinazione del profitto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 100 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30341/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ex art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Parole chiave

Generato dall'IA
sostanza non necessaria all'esercizio spese d'esercizio ramo d'azienda compenso del curatore fallimentare mancato guadagno esercizio di un’attvità economica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 100 cod. proc. pen
Il terzo interessato, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore.
art. 616 cod. proc. pen
Ex art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERUTTI SPIRITO S.R.L. avverso l'ordinanza del 10/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di VERCELLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI Il PG chiede il rigetto del ricorso Lette le conclusioni del difensore; Il difensore chiede l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore della Cerutti Spirito s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 10 marzo 2021 del Tribunale del riesame di Vercelli che ha rigettato il riesame proposto avverso il decreto genetico di sequestro preventivo, deducendo il vizio di violazione di legge quanto alla determinazione del profitto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché presentato, per conto della società, terza interessata, essendo indagato il legale rappresentante Fabio Cerutti, dal difensore non munito di procura speciale: non è sufficiente la mera nomina di difensore. Il terzo interessato, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore. Cfr. Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 - 01, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza.

Ex art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/06/2021. Il Cohlire estensore me raro IL CANCEL