Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30340/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation converts criminal execution appeal to opposition due to procedural error in handling depenalized offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30340/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation converted a criminal execution appeal into an opposition due to a procedural error regarding the handling of a depenalized offense. The appellant challenged an execution judge's refusal to revoke a conviction based on Article 1 of Legislative Decree 8/2016, which removed the criminal nature of the act. The Court ruled that because the execution judge had decided in camera rather than de plano, the proper remedy was an opposition under Article 667, paragraph 4 of the Criminal Procedure Code, requiring the case to be remitted to the execution judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 d.lgs. 8/2016; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: When an execution judge revokes a conviction for a depenalized offense, the correct remedy is opposition if the decision was made in camera, not a direct appeal to the Court of Cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
depenalization execution judge criminal procedure remedy conversion camera deliberation favor impugnationis procedural error traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 d.lgs. 8/2016
43/73 - per il quale Ciro Morelli era stato condannato con la sentenza del Tribunale di Napoli del 9 ottobre 2015, irrevocabile il 23 gennaio 2016 - non più previsto dalla legge come reato perché depenalizzato ex art. 1 d.lgs. 8/2016; si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione per la decisione.
Art. 666 cod. proc. pen.
8, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione, anche nel caso in cui questi abbia irritualmente deciso nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. anziché de plano ai sensi dell'art.
art. 291-bis comma 2 d.P.R. 43/73
Il difensore di Ciro Morelli ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 23 maggio 2019, depositata il 29 gennaio 2021, con la quale il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'incidente di esecuzione per dichiarare il delitto ex art. 291-bis comma 2 d.P.R.
art. 1 d.lgs. 8/2016
43/73 - per il quale Ciro Morelli era stato condannato con la sentenza del Tribunale di Napoli del 9 ottobre 2015, irrevocabile il 23 gennaio 2016 - non più previsto dalla legge come reato perché depenalizzato ex art. 1 d.lgs. 8/2016; si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione.
art. 666 cod. proc. pen
8, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione, anche nel caso in cui questi abbia irritualmente deciso nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533 - 01
Va però ribadito il principio espresso da Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533 - 01, per cui, in tema di revoca della sentenza o del decreto penale di condanna irrevocabili per i reati depenalizzati dal d.lgs.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI CIRO nato a NAPOLI il 07/02/1975 avverso l'ordinanza del 23/05/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG il PG chiede l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è più previsto come reato ISPOWATA N CANCE.L. 4 AGO 2021 IL CANCELL RTO Luana

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Ciro Morelli ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 23 maggio 2019, depositata il 29 gennaio 2021, con la quale il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'incidente di esecuzione per dichiarare il delitto ex art. 291-bis comma 2 d.P.R. 43/73 - per il quale Ciro Morelli era stato condannato con la sentenza del Tribunale di Napoli del 9 ottobre 2015, irrevocabile il 23 gennaio 2016 - non più previsto dalla legge come reato perché depenalizzato ex art. 1 d.lgs. 8/2016; si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione.

2. L'art. 8 comma 2 digs. 8/2016 prevede che il giudice dell'esecuzione, adito per la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna a seguito della depenalizzazione disposta dallo stesso digs., provveda con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale; il giudice dell'esecuzione ha provveduto, secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato, all'esito della camera di consiglio. 2.2. Va però ribadito il principio espresso da Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533 - 01, per cui, in tema di revoca della sentenza o del decreto penale di condanna irrevocabili per i reati depenalizzati dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione, anche nel caso in cui questi abbia irritualmente deciso nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. anziché de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. 2.3.

Pertanto, il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione per la decisione.

P.Q.M.

Converte il ricorso in opposizione e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli Nord per il giudizio. Così deciso il 04/06/2021. Il C