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Sentenza — n. 30337/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30337/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30337/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La corte di appello di Salerno, adita nell'interesse di Pecoraro Gerarda e Fantasia Bartolomeo per la revoca, previa eventuale sospensione, dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura generale della medesima corte di appello, in relazione all'ordine di demolizione di cui alla sentenza del tribunale di Nocera Inferiore divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2014, rigettava l'istanza.

Regesto Legislator

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artt. 125 cod. proc. pen, art. 173 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30337/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 173, 125 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione. L'ordine di demolizione, quale sanzione penale, sarebbe ormai estinto ai sensi dell'art. 173 cod. proc. pen., con inammissibilità della relativa azione esecutiva. In ogni caso, essendo l'ordine di demolizione una pena, sarebbe impossibile sottrarlo alla operatività dell'art.173 cod. proc. pen. Si aggiunge che essendo l'ordine di demolizione conseguenza giuridica dell'accertamento di una contravvenzione, la disposizione di riferimento è ancora una volta l'art. 173 cod. proc. pen., che statuisce per le pene principali delle contravvenzioni un periodo quinquennale di estinzione delle medesime.

Parole chiave

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disdetta della locazione abitativa sfratto attribuzione dell'abitazione familiare diritto d'abitazione revoca del permesso di dimora abitazione individuale

Disposizioni normative citate

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artt. 125 cod. proc. pen
1 e 2 ed 8 della Cedu nonché la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen.
art. 173 cod. proc. pen
L'ordine di demolizione, quale sanzione penale, sarebbe ormai estinto ai sensi dell'art. 173 cod. proc. pen., con inammissibilità della relativa azione esecutiva.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pecoraro Gerarda nata ad Angri il 15/06/1958 ; Fantasia Bartolomeo nato a Corbara il 24/08/1961; avverso la ordinanza del 15/12/2020 della corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marco dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La corte di appello di Salerno, adita nell'interesse di Pecoraro Gerarda e Fantasia Bartolomeo per la revoca, previa eventuale sospensione, dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura generale della medesima corte di appello, in relazione all'ordine di demolizione di cui alla sentenza del tribunale di Nocera Inferiore divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2014, rigettava l'istanza.

2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso Pecoraro Gerarda e Fantasia Bartolomeo sollevando cinque motivi di impugnazione.

3. Con il primo, deducono i vizi ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 6 par. 1 e 2 ed 8 della Cedu nonché la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost i Oltre che per vizio di g. motivazione. La corte non avrebbe valutato la proporzionalità della misura della demolizione. Neppure avrebbe valutato i documenti depositati a mezzo pec, illustrativi della presenza dei ricorrenti nell'immobile abusivo dal 2008, con tre figli, e delle limitate risorse economiche per il reperimento di altre abitazioni. La corte non avrebbe altresì esaminato, ai fini del bilanciamento dei contrapposti interessi, fattori rilevanti in tema di demolizione, come richiamati dalla giurisprudenza, tra cui la natura e gravità della violazione urbanistica, la precisa natura dell'interesse protetto con la demolizione, la disponibilità di altra sistemazione alternativa da parte dei titolari dell'immobile così come anche la possibilità di adottare misure meno invasive.

In particolare, per il caso concreto non si sarebbe tenuto conto delle difficoltà economiche degli interessati né del fatto che l'opera costituisce l'unica casa di abitazione.

4. Con il secondo motivo, deducono i vizi ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 173, 125 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione. L'ordine di demolizione, quale sanzione penale, sarebbe ormai estinto ai sensi dell'art. 173 cod. proc. pen., con inammissibilità della relativa azione esecutiva. In ogni caso, essendo l'ordine di demolizione una pena, sarebbe impossibile sottrarlo alla operatività dell'art.173 cod. proc. pen. Si aggiunge che essendo l'ordine di demolizione conseguenza giuridica dell'accertamento di una contravvenzione, la disposizione di riferimento è ancora una volta l'art. 173 cod. proc. pen., che statuisce per le pene principali delle contravvenzioni un periodo quinquennale di estinzione delle medesime.

5. Con il terzo motivo, hanno rappresentato i vizi ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al rigetto del motivo riguardante la violazione del divieto di bis in idem. Si ribadisce, alla luce anche di plurimi principi giurisprudenziali richiamati, anche valorizzanti l'incidenza del tempo nel processo penale, la natura di pena, peraltro di assoluta gravità, dell'ordine di demolizione, come tale soggetta a prescrizione ex art. 173 cod. proc. pen.Quindi, si rappresenta come si verta, nel caso in esame, in un'ipotesi di applicazione di una doppia pena per il medesimo fatto. Ciò perché dagli atti risulterebbe che in ordine alle opere abusive, la sanzione demolitoria disposta dalla Pubblica Amministrazione avrebbe acquisito ormai il carattere di definitività.

E quindi la duplicazione del medesimo procedimento sanzionatorio integrerebbe la violazione dell'art. 4 Prot. n. 7 Cedu, considerando sia che l'ordine di demolizione, alla luce dei principi affermati in ambito convenzionale, laddove intempestivo e quindi sproporzionato, costituirebbe effettivamente una pena, sia l'assenza di rapporti di complementarietà e di coordinamento tra il procedimento di demolizione amministrativo e quello in sede penale, sia l'assenza di aspetti diversi della condotta o di "norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l'onere supplementare che risulta per gli interessati da un cumulo di procedimenti" o comunque di "norme idonee a garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato".

Infine, si rappresenta altresì che alla luce dei criteri convenzionali idonei a rinvenire la natura penale di un dato provvedimento, emergerebbe che la sanzione affidata al comune presenterebbe tutti i requisiti necessari per qualificarla come penale, risultando essa più grave di quella applicata dal giudice ex art. 31 comma 9 del DPR 309/90.

6. Con il quarto motivo, deducono i vizi ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 3 e 97 della Costituzione oltre che il vizio di motivazione. Si contesta come l'esecuzione dell'ordine giudiziale di demolizione non seguirebbe un criterio cronologico od altro ragionevole criterio. Conseguirebbe la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui si omette ogni riferimento a criteri da osservare nella tempistica delle procedure esecutive, così da determinare ingiustificate disparità di trattamento.

7. Occorre preliminarmente rilevare che, come risulta dal riepilogo dei motivi di impugnazione riportato nella ordinanza contestata, con particolare riferimento alla illustrazione della prima censura sollevata dinnanzi alla corte di appello quale giudice dell'esecuzione, gli stessi ricorrenti hanno riconosciuto che a seguito dell'ordine di demolizione emesso dal Comune di Angri il 7 ottobre 2018, in ragione della accertata, conseguente inottemperanza al medesimo, è intervenuta l'acquisizione ex lege dell'immobile abusivo e della relativa area di sedime al patrimonio comunale.

Da qui, come espressamente rilevato nella parte motiva della ordinanza della corte, il venir meno, in capo all'originario proprietario dell'immobile abusivo, dell'interesse alla revoca o sospensione dell'ordine di demolizione e, quindi, la dichiarazione, da parte del predetto collegio, di inammissibilità della istanza proposta dai ricorrenti. Senza che l'ulteriore analisi del merito della medesima, come elaborata dalla corte di appello, abbia potuto superare il predetto profilo, dirimente, di dichiarata inammissibilità della domanda degli odierni ricorrenti.

Tanto più che, laddove invece si volesse ritenere superata la predetta dichiarazione di inammissibilità dalle verifiche di merito formulate dalla corte di appello, in ogni caso, tale aspetto andrebbe comunque rilevato in questa sede, alla luce del principio per cui l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice dell'appello cautelare deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono rilevarsi, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3 - , n. 35715 del 17/09/2020 Cc. (dep. 14/12/2020) Rv. 280694 - 01).

8. Il ricorso in esame ha omesso ogni confutazione della predetta dichiarazione di inammissibilità, che integra di per sé una valutazione da sola sufficiente a supportare l'ordinanza impugnata, rendendo nel contempo inammissibile il ricorso proposto. Trova applicazione, in questo caso, il principio secondo il quale è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2574 del 06/12/2017 (dep. 23/01/2018) Rv. 272448).

9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14/05/2021. Il 9onsiglie