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Sentenza — n. 30336/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30336/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30336/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 12 gennaio 2021, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto dalla Euro Real Estate S.p.a. avverso l'ordinanza con cui il aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo della somma corrispondente al profitto del reato di cui all'art. 323 cod. pen. oggetto di indagine. Secondo l'ipotesi d'accusa, il cui fumus è stato confermato dai giudici cautelari, il delitto sarebbe stato commesso al fine di avvantaggiare la società con un indebito risparmio di oneri di costruzione dovuti per un intervento qualificabile come nuova costruzione e soggetto a permesso di costruire, ed invece realizzato - con l'illecita copertura dei funzionari comunali indagati per il delitto - con una mera denuncia di inizio attività sull'illegittimo presupposto che si trattasse di una ristrutturazione edilizia assoggettata alla corresponsione di oneri di costruzione in misura ridotta.

Regesto Legislator

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art. 323 cod. pen, art. 321 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30336/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'intervento rientrava quindi nella definizione di cui all'art. 3, lett. d, T.U.E., come recepita nella gione Siciliana dalla I.r. n. 16/2016, e poteva essere realizzato con d.i.a., nella specie peraltro da ritenersi - si allega - quale d.i.a. in sostituzione del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 22, comma 4, T.U.E., recepito dalla citata I.r. 16/2016. Per la legge statale e regionale - si argomenta - l'aumento della superficie utile non è incompatibile con gli interventi di ristrutturazione edilizia e non determina la necessità del permesso di costruire, sicché correttamente era stato realizzato con d.i.a. ed era stato corrisposto il contributo di costruzione in misura ridotta.

Parole chiave

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spese di ristrutturazione norme edilizie comunali costruzione abusiva contributi di urbanizzazione cambiamento di destinazione di zona edificabile utilizzazione del fondo

Disposizioni normative citate

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art. 323 cod. pen
avverso l'ordinanza con cui il aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo della somma corrispondente al profitto del reato di cui all'art. 323 cod. pen.
art. 321 cod. proc. pen
16/2016 e dell'art. 321 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Basile Filippo, quale I.r. della Società Euro Real Estate S.p.a. avverso l'ordinanza del 12/01/2021 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; udito per la società ricorrente l'avv. Fabio Lattanzi, anche in sostituzione dell'avv. Sergio Monaco.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 12 gennaio 2021, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto dalla Euro Real Estate S.p.a. avverso l'ordinanza con cui il aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo della somma corrispondente al profitto del reato di cui all'art. 323 cod. pen. oggetto di indagine. Secondo l'ipotesi d'accusa, il cui fumus è stato confermato dai giudici cautelari, il delitto sarebbe stato commesso al fine di avvantaggiare la società con un indebito risparmio di oneri di costruzione dovuti per un intervento qualificabile come nuova costruzione e soggetto a permesso di costruire, ed invece realizzato - con l'illecita copertura dei funzionari comunali indagati per il delitto - con una mera denuncia di inizio attività sull'illegittimo presupposto che si trattasse di una ristrutturazione edilizia assoggettata alla corresponsione di oneri di costruzione in misura ridotta.

2. Avverso l'ordinanza, per il tramite del difensore costituito procuratore speciale, la società ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'erronea applicazione degli artt. 3, 10, 22 e 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (d'ora in avanti, T.U.E.), dell'art. 10 I.r. Sicilia n. 16/2016 e dell'art. 321 cod. proc. pen. In sintesi, si lamenta che erroneamente era stato ritenuto il fumus del delitto - e della contravvenzione di cui all'art. 44 T.U.E., logicamente sottesa al primo - perché l'intervento edilizio, concretizzatosi nella realizzazione di un nuovo solaio all'interno di un immobile che ospita un centro fitness, era qualificabile come ristrutturazione edilizia e non già come nuova costruzione, posto che era stata bensì realizzata una nuova superficie utile (di circa 630 mq.), ma senza aumento di unità immobiliari o volumetria, ovvero modifica della destinazione d'uso, dei prospetti o della sagoma.

L'intervento rientrava quindi nella definizione di cui all'art. 3, lett. d, T.U.E., come recepita nella gione Siciliana dalla I.r. n. 16/2016, e poteva essere realizzato con d.i.a., nella specie peraltro da ritenersi - si allega - quale d.i.a. in sostituzione del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 22, comma 4, T.U.E., recepito dalla citata I.r. 16/2016. Per la legge statale e regionale - si argomenta - l'aumento della superficie utile non è incompatibile con gli interventi di ristrutturazione edilizia e non determina la necessità del permesso di costruire, sicché correttamente era stato realizzato con d.i.a. ed era stato corrisposto il contributo di costruzione in misura ridotta.

Nell'applicare la diversa nozione di ristrutturazione edilizia, preclusiva dell'aumento di superfici, contenuta nel regolamento edilizio comunale adottato ben 14 anni prima, l'ordinanza aveva violato la legge, posto che, a norma dell'art. 3, comma 2, T.U.E. le definizioni degli interventi edilizi previsti dal primo comma prevalgono sulle diverse definizioni eventualmente previste dal regolamento edilizio. Illogica, poi, era l'argomentazione secondoxtli oneri di costruzione sarebbero dovuti per intero essendovi stato aumento del carico urbanistico, posto che nulla di ciò si era verificato, dovendosi il centro sportivo oggetto di ristrutturazione qualificare esso stesso come opera di urbanizzazione secondaria.

3. Il ricorso è fondato. Al di là dell'equivoco (e contraddittorio) richiamo che in ricorso si fa alla d.i.a. alternativa a permesso di costruire - che varrebbe per la ristrutturazione edilizia c.d. pesante, mentre, secondo altra parte del ricorso, ci si troverebbe di fronte ad una semplice d.i.a. per ristrutturazione c.d. leggera - l'ordinanza impugnata ha erroneamente applicato la legge nazionale e regionale nel ritenere che l'intervento edilizio non fosse qualificabile come ristrutturazione edilizia e fosse assoggettato al previo rilascio del permesso di costruire.

Ed invero - contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata - i regolamenti edilizi comunali, fonte subordinata, non possono dare definizioni degli interventi edilizi diverse da quelle previste dalla legge e, laddove ciò accada, trova applicazione il generale principio sancito nell'art. 3, comma 2, T.U.E., a mente del quale «le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi». Tantomeno, poi, una fonte normativa secondaria come il regolamento edilizio può prevedere che un intervento assoggettato dalla legge a mera s.c.i.a. (o d.i.a.) sia invece assentibile con permesso di costruire per farne derivare, in caso di abuso, l'applicazione della sanzione penale piuttosto che di quella amministrativa, ciò che consentirebbe ai Comuni di rendere penalmente rilevanti condotte che non lo sono, in contrasto con la riserva di legge assoluta che vige in materia penale.

Il principio è nitidamente affermato dall'art. 10, comma 3, T.U.E., che, pur consentendo alle leggi regionali (non già at regolamenti) di individuare ulteriori interventi da sottoporre a permesso di costruire in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, ha cura di precisare come, in caso di abuso, ciò non comporti l'applicazione delle sanzioni penali previste dal successivo art. 44Cut InuAA4;/Yarrqès Nel caso di specie, è peraltro pacifico che la legge statale - nel testo vigente all'epoca dei fatti (l'art. 10, comma 1, lett. c, T.U.E. è stato successivamente sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. e, d.l. 16 luglio 020, 76, conv., con modiff., dalla I. 11 settembre 2020, OS assolutamente concordi nell'assoggettare al previo rilascio del permesso di costruire, al di fuori delle zone omogenee A, quei soli interventi di ristrutturazione edilizia "che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti" (art. 10, comma 1, lett. c, T.U.E. e art. 5, comma 1, lett. c, I.r. n. 16/2016).

Tali definizioni, in particolare, tengono conto della chiara presa di posizione del legislatore nazionale che, con d.l. 12 settembre 2014, n. 133, conv., con modiff., in I. 11 novembre 2014, n. 164, modificando la citata disposizione di legge, ha inteso escludere dal concetto di ristrutturazione edilizia "pesante" subordinata al permesso di costruire - ritenendo sufficiente il titolo abilitativo semplificato - gli interventi che comportassero l'aumento delle superfici (Sez. 3, n. 14725 del 09/01/2019, Caroti, Rv. 275387-02). La diversa definizione contenuta nel regolamento edilizio del 4mune di Palermo, aderente alla previgente definizione legislativa, non è probabilmente stata adeguata alla richiamata "novella".

L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, impregiudicata ovviamente la valutazione - sotto altri eventuali profili qui non dedotti, e dalla stessa ordinanza (pag.

6) ritenuti assorbiti dalla errata ratio decidendi di cui sopra - dell'importo del contributo di costruzione dovuto per la ristrutturazione, essendo per i muni una mera facoltà, come previsto dall'art. 16, comma 10, T.U.E. e dalla corrispondente norma della legge regionale, di ridurne i valori rispetto a quelli determinati per le nuove costruzioni.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 322 bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. Così deciso il 6 maggio 2021. Il Consiglier