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Sentenza — n. 30335/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30335/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30335/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza adottata in data 21 gennaio 2021, e depositata in pari data, il Tribunale di Matera, pronunciando in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera nella parte in cui aveva assoggettcti ncolo un camion a bordo del quale erano trasportati oli minerali con itP sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise, respingendo l'impugnazione proposta da Pasquale Sannino, legale rappresentante della "TPS s.r.l.", terzo proprietario del veicolo. I reati per cui è stato disposto il sequestro sono quelli di cui agli artt. 49, comma 1, e 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995, e 648 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 30335/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Questo, in particolare, perché, come condivisibilnnente rilevato, l'individuazione delle specifiche finalità del sequestro costituisce prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (così Sez. 2, n. 49536 del 2019, cit.). 2.5. Né il sequestro può essere mantenuto in forza di quanto previsto dall'art. 324, comma 7, secondo periodo, cod. proc. pen. In effetti l'art. 324, comma 7, secondo periodo, cod. proc. pen. recita.

Parole chiave

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responsabilità del vettore trasporto marittimo fornitore di servizi di pagamento traente assicurazione del trasporto trasporti stradali

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Con ordinanza adottata in data 21 gennaio 2021, e depositata in pari data, il Tribunale di Matera, pronunciando in sede di riesame ex art. 324 cod.
art. 240 cod. pen
504 del 1995, il quale non richiama l'art. 240 cod. pen., né si riferisce a tali veicoli come prezzo del reato o cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sannino Pasquale, nato a Torre del Greco il 21/02/1965 avverso l'ordinanza in data 20/01/2021 del Tribunale di Matera visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza adottata in data 21 gennaio 2021, e depositata in pari data, il Tribunale di Matera, pronunciando in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera nella parte in cui aveva assoggettcti ncolo un camion a bordo del quale erano trasportati oli minerali con itP sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise, respingendo l'impugnazione proposta da Pasquale Sannino, legale rappresentante della "TPS s.r.l.", terzo proprietario del veicolo. I reati per cui è stato disposto il sequestro sono quelli di cui agli artt. 49, comma 1, e 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995, e 648 cod. pen.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe Pasquale Sannino, quale legale rappresentante della "TPS s.r.l.", terzo interessato, con atto sottoscritto dall'avvocato Antonello Madeo, articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 253, 324, 327-bis e 350 cod. proc. pen., nonché 42, 24 e 111 Cost. e 1 Prot. 1 CEDU, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla totale mancanza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e alla motivazione meramente apparente in ordine alle esigenze probatorie.

Si deduce che illegittimamente l'ordinanza impugnata ha omesso qualunque descrizione, sia pur sommaria, della fattispecie di reato per cui si procede, e qualunque indicazione circa il rapporto di pertinenzialità tra il bene in sequestro e l'illecito penale oggetto di indagine. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 324, comma 7, 125, comma 3, 253 e ss., e 355 cod. proc. pen., nonché 40, 44 e 49 d.lgs. n. 504 del 1995, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione della buona fede del proprietario del camion.

Si deduce che illegittimamente l'ordinanza impugnata ha omesso di valutare gli elementi allegati dalla difesa per dimostrare la buona fede della ditta titolare del camion. Precisamente, si era allegato che l'autista del camion aveva esibito una bolla di accompagnamento, relativa ad una parte del prodotto, quello per il quale la "TPS s.r.l." aveva ricevuto incarico formale, e che la "IRAL s.r.l.", destinataria del prodotto, con specifica mail, si era addossata la responsabilità dell'accaduto per un disguido burocratico, escludendo ogni responsabilità della "TPS s.r.l." per l'ulteriore parte di carico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Fondate sono le censure esposte nel primo motivo, che deducono l'illegittimità del sequestro concernente il camion ed il rimorchio, perché la motivazione delle esigenze probatorie è meramente apparente. 2.1. Occorre premettere che, secondo un principio riaffermato anche recentemente dalle Sezioni Unite, e in relazione al quale non emergono, né sono indicati elementi di rimeditazione, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (così, specificamente, Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01). Va inoltre rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01, cui ha prestato sistematicamente adesione la successiva giurisprudenza, come, ad esempio, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). 2.2. Nella specie, l'ordinanza impugnata, rispondendo a specifica censura sul punto concernente la mancata esplicitazione della finalità del sequestro probatorio da parte del pubblico ministero, si è limitata ad una brevissima osservazione. Precisamente, il Tribunale rappresenta: «Quanto alla prima questione, il pubblico ministero ha convalidato il sequestro con la motivazione "è indispensabile per la prosecuzione delle indagini volte a stabilirne le caratteristiche, il titolo di detenzione e la provenienza, anche a mezzo di idonee consulenze tecniche".

E tanto basta a ritenere soddisfatto l'obbligo di esplicitazione delle ragioni a sostegno del vincolo». 2.3. Così strutturata, la motivazione offerta dal Tribunale del riesame, e prima ancora dal Pubblico Ministero, in ordine alle finalità probatorie perseguite con il sequestro, nella parte relativa al camion ed al rimorchio, deve dirsi o del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Ed infatti, le giustificazioni richiamate, se sono congrue rispetto all'esigenze di sottoporre a vincolo l'olio lubrificante, la bolla di accompagnamento e il documento di viaggio, risultano del tutto inconferenti rispetto al camion ed al rimorchio.

Non appare in alcun modo riferibile al camion ed al rimorchio, infatti, e pur nell'assoluta stringatezza degli enunciati linguistici, l'esigenza di «stabilirne le caratteristiche, il titolo di detenzione e la provenienza, anche a mezzo di idonee consulenze tecniche».L'assenza di una motivazione in ordine alle finalità probatorie perseguite attraverso il sequestro del camion e del rimorchio, quindi, attenendo ad un profilo di cui occorre necessariamente dare conto, determina l'illegittimità, relativamente a tali oggetti, dei provvedimenti impositivi della misura cautelare. 2.4.

In conseguenza dell'illegittimità rilevata, debbono essere annullati senza rinvio sia il provvedimento impugnato sia l'originario provvedimento di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di radicale mancanza della motivazione del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato in ordine alla concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, e di conferma dello stesso da parte dell'ordinanza di riesame nonostante l'assenza di integrazione sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza camerale, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti (cfr., segnatamente, Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989-01, e Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Gigante, Rv. 271579-01).

Questo, in particolare, perché, come condivisibilnnente rilevato, l'individuazione delle specifiche finalità del sequestro costituisce prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (così Sez. 2, n. 49536 del 2019, cit.). 2.5. Né il sequestro può essere mantenuto in forza di quanto previsto dall'art. 324, comma 7, secondo periodo, cod. proc. pen. In effetti l'art. 324, comma 7, secondo periodo, cod. proc. pen. recita.

«La revoca del decreto di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'art. 240 comma 2 codice penale». Secondo un principio espressamente enunciato dalle Sezioni Unite, il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., applicabile anche in materia di sequestro probatorio, riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato (Sez.

U, n. 40847 ndel 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690-01/02). Ora, la confisca dei mezzi di trasporto di oli minerali con sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise è prevista dall'art. 44 d.lgs. n. 504 del 1995, il quale non richiama l'art. 240 cod. pen., né si riferisce a tali veicoli come prezzo del reato o cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato. 4 ° 3. L'illegittimità rilevata determina, come si è anticipato, l'annullamento senza rinvio sia del provvedimento impugnato sia dell'originario provvedimento di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero, e rende superfluo l'esame delle censure esposte nel secondo motivo, le quali restano perciò assorbite.

L'esecuzione della presente decisione, stante il principio generale desumibile dall'art. 28, comma 1, Reg. Esec. cod. proc. pen., deve essere rimessa al Pubblico Ministero procedente, cui compete l'eventuale adozione, qualora ne sussistano i presupposti, di ulteriori e diverse iniziative.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del Pubblico Ministero limitatamente al camion targato R1648BCG e ordina la restituzione all'avente diritto. Manda al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera per l'esecuzione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 R