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Sentenza — n. 30334/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30334/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30334/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza adottata in data 8 febbraio 2021, e depositata in pari data, il Tribunale di Milano, pronunciando in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Giorgio Cucco avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del medesimo. Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame, perché inviata a mezzo P.E.C. in data 7 novembre 2020, con provvedimento emesso in camera di consiglio senza comunicazione di avviso alle parti.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art. 111 Cost, art. 127 cod. proc. pen, art. 591 cod. proc. pen, art. 311 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30334/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non risulta di recente riproposta la tesi contraria, la quale ritiene in ogni caso necessaria l'udienza camerale partecipata, in particolare osservando che l'art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio nell'ambito di ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità (v., per citare la più recente decisione rnassimata in questo senso, Sez. 3, n. 11690 del 03/03/2015, Antonov Roman, Rv. 262982-01).2.3. Il Collegio ritiene di aderire alla tesi oggi ampiamente prevalente per un duplice ordine di ragioni. 2.3.1. Innanzitutto, questa soluzione discende dal richiamo effettuato dall'art.324 cod. proc. pen. all'art. 127 cod. proc. pen.

Parole chiave

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tempestività dell'invio postale diritto alla corrispondenza sequestro cautelare misura cautelare assunzione di prove a titolo cautelare ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Con ordinanza adottata in data 8 febbraio 2021, e depositata in pari data, il Tribunale di Milano, pronunciando in sede di riesame ex art. 324 cod.
art. 111 Cost
Non risulta di recente riproposta la tesi contraria, la quale ritiene in ogni caso necessaria l'udienza camerale partecipata, in particolare osservando che l'art. 111 Cost.
art. 127 cod. proc. pen
all'art. 127 cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
In effetti, l'art. 591 cod. proc. pen., istituendo un meccanismo molto simile a quello dettato dall'art 127, comma 9, prevede che l'inammissibilità dell'impugnazione, nei casi specificamente previsti, tra i quali quelli relativi alle forme, alla presentazione e alla spedizione dell'atto introduttivo (cfr.
art. 311 cod. proc. pen
279737-01, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi trasmessi mediante posta elettronica certificata dal procuratore generale nell'ambito di giudizio ex art. 311 cod. proc. pen.).3.2.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cucco Giorgio, nato a Biella il 06/10/1954 avverso l'ordinanza in data 08/02/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza adottata in data 8 febbraio 2021, e depositata in pari data, il Tribunale di Milano, pronunciando in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Giorgio Cucco avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del medesimo. Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame, perché inviata a mezzo P.E.C. in data 7 novembre 2020, con provvedimento emesso in camera di consiglio senza comunicazione di avviso alle parti.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe Giorgio Cucco, con atto sottoscritto dall'avvocato Salvatore Arcadipane, articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla pronuncia di ordinanza di inammissibilità senza preventiva fissazione di camera di consiglio partecipata dall'interessato. Si deduce che illegittimamente è stata pronunciata ordinanza di inammissibilità senza fissazione della camera di consiglio, perché in tal modo si è impedito al difensore di meglio argomentare le proprie ragioni e di far valere anche ulteriori questioni, concernenti la tardività della trasmissione degli atti al Tribunale per il riesame. 2.2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 24, commi 4 e 5, d.l. n. 137 del 2020 e 24, comma 6-quinquies, del medesimo d.I., come risultante per effetto della legge di conversione n. 176 del 2020, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta inammissibilità della presentazione dell'istanza di riesame a mezzo P.E.C. Si deduce che illegittimamente si è ritenuta inammissibile la presentazione dell'istanza di riesame a mezzo PEC, stante la previsione di cui al comma 4 dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020.

Si rileva, innanzitutto, che la disposizione appena citata ha una formulazione «ampia», perché si riferisce espressamente a «tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati». Si osserva, poi, che l'art. 2, comma 6, del Codice dell'Amministrazione Digitale (c.d. C.A.D.) prevede l'applicabilità anche al procedimento penale della disciplina sull'equiparazione della trasmissione degli atti tramite PEC alla trasmissione degli stessi tramite lettera raccomandata, fissata dall'art. 48, comma 2, C.A.D., e che nessuna disposizione in deroga è desumibile dal sistema, nemmeno avendo riguardo all'art. 4 C.A.D.

Si segnala, quindi, che, anche a non condividere le argomentazioni concernenti l'applicabilità dell'art. 48, comma 2, C.A.D., risultano insuperabili le indicazioni fornite dal comma 4 dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020, sia perché disposizione posta da fonte di rango legislativo, sia perché regola diretta ad evitare il più possibile contatti interpersonali per l'esigenza di contenere il contagio da pandemia Covid-19. Si evidenzia, ancora, che un'ulteriore conferma di tale conclusione discende dal provvedimento del direttore D.G.S.I.A. del 9 novembre 2020, il quale ha disciplinato i depositi di atti mediante posta elettronica certificata nei procedimenti penali, precedendone la sottoscrizione mediate firma digitale o firma elettronica qualificata.

Si rappresenta, infine, che la proponibilità degli atti di impugnazione a mezzo PEC è stata definitivamente sancita dal comma 6-quinquies dell'art. 24 d.- I. cit., come convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, esplicito anche con riferimento alle richieste di riesame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Infondate, innanzitutto, sono le censure esposte nel primo motivo, e che contestano l'adozione della pronuncia di inammissibilità dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo senza il previo svolgimento di camera di consiglio con la partecipazione dell'interessato. 2.1. Occorre premettere che, nella specie, la dichiarazione di inammissibilità ha riguardo alle forme di presentazione dell'atto introduttivo del procedimento. Invero, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, perché la stessa è stata inviata via P.E.C. in data 7 novembre 2020.

La questione è, quindi, se la dichiarazione di inammissibilità del riesame in materia di misure cautelari reali per ragioni attinenti alle forme di presentazione dell'atto introduttivo della procedura possa essere pronunciata senza il preventivo svolgimento di camera di consiglio con la partecipazione dell'interessato. 2.2. Costituisce principio ormai ampiamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare può essere dichiarata de plano, senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, nei casi di irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione, vale a dire delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini e l'interesse ad impugnare, in applicazione di quanto prevede l'art. 127, comma 9, cod. proc. pen. (così tra le tante, Sez. 4, n. 8867 del 19/02/2020, Brencich, Rv. 278605-01, e Sez. 3, n. 34823 del 30/01/2017, Filardo, Rv. 270955-01).

Non risulta di recente riproposta la tesi contraria, la quale ritiene in ogni caso necessaria l'udienza camerale partecipata, in particolare osservando che l'art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio nell'ambito di ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità (v., per citare la più recente decisione rnassimata in questo senso, Sez. 3, n. 11690 del 03/03/2015, Antonov Roman, Rv. 262982-01).2.3. Il Collegio ritiene di aderire alla tesi oggi ampiamente prevalente per un duplice ordine di ragioni. 2.3.1. Innanzitutto, questa soluzione discende dal richiamo effettuato dall'art.324 cod. proc. pen. all'art. 127 cod. proc. pen.

Invero, l'art. 324, al comma 6, relativo al procedimento di riesame in materia di misure cautelari reali — dettando una disposizione che trova esatta rispondenza, in tema di riesame ed appello relativi a misure cautelari personali, negli artt. 309, comma 8, e 310, comma 2, cod. proc. pen., quest'ultimo richiamato dall'art. 322- bis, comma 2, cod. proc. pen., con riguardo all'appello concernente il sequestro preventivo — stabilisce espressamente: «Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127».

L'art. 127, a sua volta, al comma 9, prevede: «L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8», ossia quelle che contemplano, rispettivamente, la ricorribilità per cassazione e l'esecutività della decisione. Il richiamo dell'art. 324 all'art. 127, da un lato, implica, in linea generale, ed in assenza di deroghe specificamente previste, l'applicabilità del comma 9 di tale ultima disposizione ai procedimenti in materia di riesami cautelari reali, perché le regole attinenti alle modalità di dichiarazione di inammissibilità dell'atto introduttivo della procedura, da un punto di vista concettuale e sistematico, appaiono da includere nella categoria di quelle concernenti le forme di svolgimento della camera di consiglio.

Dall'altro, offre una risposta all'esigenza di garantire il contraddittorio: l'art. 127, comma 9, attraverso il richiamo al comma 7, prevede la ricorribilità per cassazione della pronuncia dichiarativa di inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento, e, quindi, un contraddittorio, sia pure successivo sul tema definito dalla decisione; né la garanzia del contraddittorio prevista dall'art. 111 Cost. impone in ogni caso lo svolgimento di un contraddittorio preventivo. 2.3.2. In secondo luogo, poi, la soluzione condivisa dal Collegio risulta coerente con la disciplina generale delle impugnazioni.

In effetti, l'art. 591 cod. proc. pen., istituendo un meccanismo molto simile a quello dettato dall'art 127, comma 9, prevede che l'inammissibilità dell'impugnazione, nei casi specificamente previsti, tra i quali quelli relativi alle forme, alla presentazione e alla spedizione dell'atto introduttivo (cfr. art 591, comma 1, lett. c), è dichiarata anche di ufficio con ordinanza notificata al proponente e ricorribile per cassazione. Ora, secondo il diffuso orientamento dalla più recente giurisprudenza, anche l'inammissibilità dell'impugnazione di merito va dichiarata con procedura de plano, senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127, comma 9, cod. proc. pen., secondo il quale l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito (così, in particolare, Sez. 2, n. 24808 del 24/07/2020, Koiyf Redwan, Rv. 279553-01, e Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 274570-01, entrambe relative a dichiarazioni di inammissibilità di appelli proposti avverso sentenze di merito).

3. Infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, e che contestano la ritenuta inammissibilità dell'istanza di riesame perché presentata a mezzo P.E.C., deducendo l'applicabilità della disciplina del Codice dell'Amministrazione Digitale, o, comunque, della disposizione di cui all'art. 24, comma 4 e ss., d.l. n. 137 del 2020. 3.1. Occorre premettere che, secondo l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, non può ritenersi ammissibile un atto di impugnazione, nemmeno in materia di misure cautelari, se presentato via P.E.C., sulla base della disciplina anteriore al d.l. n. 137 del 2020 (cfr., tra le tantissime:

Sez. 3, n. 12456 del 12/01/2021, Frangipane, Rv. 281068-01; Sez. 2, n. 11326 del 09/02/2021, De Grandis, Rv. 281125-01; Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272740-01). In particolare, a fondamento di questa conclusione, si evidenzia l'assenza di una norma specifica che consenta nel sistema processuale penale il deposito di atti in via telematica, e nonostante che per espressa previsione di legge il valore legale della posta elettronica certificata sia equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno. Si può aggiungere, inoltre, che, secondo una decisione, l'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, nel testo vigente prima della legge di conversione del 18 dicembre 2020, n. 176, laddove consente il ricorso alla posta elettronica certificata, troverebbe applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non dispone specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogatoria del suddetto comma rispetto alle previsioni sia del codice di procedura penale, sia del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla I. 22 febbraio 2010, n. 24, e sia anche del regolamento delegato adottato con decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le regole tecniche per il processo civile e penale telematici (così Sez. 1, n. 32566 del 03/11/2020, Caprioli, Rv. 279737-01, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi trasmessi mediante posta elettronica certificata dal procuratore generale nell'ambito di giudizio ex art. 311 cod. proc. pen.).3.2.

Ciò posto, nella specie, la richiesta di riesame dichiarata inammissibile è stata presentata in data 7 novembre 2020, quindi, dopo l'entrata in vigore del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ma prima dell'approvazione della legge di conversione del 18 dicembre 2020, n. 176. Di conseguenza, nel momento di presentazione dell'istanza di riesame, si applicava l'art. 24, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, nel testo originario, il quale prevedeva: «Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n.

44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio». Questa disposizione, indipendentemente dalla sua applicabilità o meno agli atti di impugnazione, ai quali non faceva alcun espresso riferimento, se consentiva il deposito degli atti mediante posta elettronica certificata, poneva l'espressa condizione che ciò avvenisse «presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici».

In altri termini, quindi, la disposizione citata, in disparte dalla sua riferibilità anche alla materia degli atti di impugnazione, espressamente prevista solo dalla legge di conversione del 18 dicembre 2020, n. 176, risultava inapplicabile ai depositi effettuati in data anteriore alla pubblicazione del provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati sul Portale dei servizi telematici. Ora, l'indicato provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati risulta pubblicato sul Portale dei servizi telematici il 9 novembre 2020, quindi in data successiva alla presentazione dell'istanza di riesame.

4. In conclusione, alla infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. /42/

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il rico